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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografo

In vigore

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

In sintesi

  • Chi possiede un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore.
  • Chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di pace del luogo di apertura della successione la fissazione di un termine per la presentazione.
  • Il notaio procede in presenza di due testimoni, redige verbale in forma di atto pubblico che descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e menziona l'apertura se sigillato.
  • Al verbale si allegano la carta del testamento vidimata e l'estratto dell'atto di morte o il provvedimento equivalente (apertura atti dell'assente, morte presunta).
  • Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo ha esecuzione; il giudice di pace può ordinare l'omissione di frasi non patrimoniali.

Funzione della pubblicazione del testamento olografo

L'art. 620 c.c. disciplina uno snodo procedurale cruciale del diritto successorio: la pubblicazione del testamento olografo. La pubblicazione non incide sulla validità sostanziale del testamento, già perfetto al momento della redazione olografa ex art. 602 c.c., ma costituisce il presupposto della sua esecuzione. Funzione tipica è quella di trasformare un atto privato in documento ufficialmente conoscibile e opponibile, accertarne lo stato fisico, garantirne la conservazione, dare pubblicità alle disposizioni di ultima volontà nei confronti degli eredi, dei legatari e dei terzi. La norma realizza un equilibrio tra la libertà di forma dell'olografo (massima espressione dell'autonomia testamentaria) e l'esigenza di certezza giuridica nella circolazione dei beni ereditari.

Obbligo di presentazione e ricorso al giudice di pace

Il possessore del testamento, chiunque ne abbia la materiale detenzione, sia esso erede, legatario, parente, professionista, ha l'obbligo di presentarlo al notaio appena ha notizia del decesso. Si tratta di obbligo legale la cui violazione può comportare responsabilità civile per i danni cagionati ai successibili. Qualora il detentore non adempia spontaneamente, chiunque vi abbia interesse può adire il giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione (foro determinato ex art. 456 c.c. in base all'ultimo domicilio del defunto), chiedendo con ricorso la fissazione di un termine entro il quale il detentore deve esibire l'atto. La competenza del giudice di pace è inderogabile e segue il rito camerale.

La procedura notarile di pubblicazione

Il notaio procede alla pubblicazione con un verbale in forma di atto pubblico. Il rito è scrupolosamente formale: presenza obbligatoria di due testimoni; descrizione dello stato fisico del documento (integrità, eventuali abrasioni, correzioni, sigilli, carta utilizzata); riproduzione integrale del contenuto del testamento nel corpo del verbale; menzione dell'eventuale apertura del documento se presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dal presentatore, dai testimoni e dal notaio. Allegati obbligatori sono: la carta in cui è scritto il testamento (vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni a garanzia di integrità) e l'estratto dell'atto di morte del testatore o, in alternativa, il provvedimento di apertura degli atti di ultima volontà dell'assente (artt. 50-51 c.c.) o la sentenza dichiarativa della morte presunta (art. 58 c.c.).

Testamenti depositati presso il notaio

Quando l'olografo sia stato depositato in vita dal testatore presso un notaio (deposito fiduciario, frequentissimo nella prassi notarile), la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Tale soluzione semplifica la procedura, evitando il passaggio attraverso un terzo possessore. Il deposito può avvenire mediante atto pubblico o con verbale di deposito; in entrambi i casi, alla morte del testatore il notaio attiva direttamente la procedura pubblicitaria. Il deposito non altera la natura olografa del testamento, ma agevola le successive formalità.

Effetti della pubblicazione e tutela della riservatezza

Dopo la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione: gli eredi e i legatari possono far valere le proprie pretese, accettare o rinunciare, agire per la divisione, richiedere il rilascio di copie autentiche. Prima della pubblicazione, gli onorati possono compiere solo atti conservativi (art. 460 c.c.). La norma prevede inoltre una tutela peculiare della riservatezza: il giudice di pace, su istanza dell'interessato, può disporre per giustificati motivi che frasi o periodi di carattere non patrimoniale (ad esempio rivelazioni intime, accuse, considerazioni sui rapporti familiari) siano cancellati o omessi nelle copie rilasciate, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale ai fini probatori. Questo meccanismo bilancia la pubblicità dell'atto con la tutela post mortem della dignità del defunto e dei familiari.

Casi pratici

Alla morte di Tizio, il figlio Caio rinviene in cassaforte un testamento olografo del padre. Caio deve presentarlo senza indugio a un notaio della propria scelta per la pubblicazione. Se Caio temporeggia, la moglie del defunto può ricorrere al giudice di pace per ottenere un termine di esibizione. Sempronio, prima di morire, aveva depositato il proprio olografo presso il notaio Mevio: alla morte, Mevio procede direttamente alla pubblicazione con verbale notarile e due testimoni. Nel testamento di Tizio compaiono frasi offensive verso un familiare: gli eredi possono chiedere al giudice di pace l'omissione di tali passaggi nelle copie destinate a circolare, mentre il giudice di un eventuale giudizio successorio potrà ordinare la produzione integrale.

Domande frequenti

Chi deve presentare il testamento olografo al notaio?

Chiunque sia in possesso del testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, non appena ha notizia della morte del testatore. È obbligo legale la cui violazione può comportare responsabilità.

Cosa succede se il detentore non presenta spontaneamente il testamento?

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere al giudice di pace del luogo di apertura della successione per ottenere la fissazione di un termine entro il quale il detentore deve esibire l'atto.

Come si svolge la procedura di pubblicazione del testamento olografo?

Il notaio procede in presenza di due testimoni, redige un verbale in forma di atto pubblico che descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e menziona l'apertura del sigillo. Al verbale si allegano la carta vidimata e l'estratto dell'atto di morte.

Quando il testamento olografo acquista efficacia esecutiva?

Il testamento olografo acquista esecuzione solo dopo la pubblicazione notarile. Prima di tale momento, gli onorati possono compiere solo atti conservativi ex art. 460 c.c., non atti dispositivi sui beni ereditari.

È possibile omettere frasi non patrimoniali dal testamento?

Sì, il giudice di pace, su istanza di chiunque vi abbia interesse e per giustificati motivi, può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati o omessi nelle copie, salvo ordine giudiziale di rilascio integrale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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