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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 622 c.c. Comunicazione dei testamenti alla cancelleria

In vigore

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

In sintesi

  • Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione la copia in carta libera dei verbali ex artt. 620 e 621 c.c. e del testamento pubblico.
  • L'obbligo realizza la pubblicità legale dell'esistenza del testamento presso la sede giudiziaria competente.
  • Il tribunale competente si individua in base al luogo di apertura della successione, coincidente con l'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).
  • La trasmissione avviene d'ufficio, senza necessità di istanza di parte.
  • La cancelleria custodisce le copie e ne consente la consultazione agli aventi diritto e ai terzi interessati.

Funzione e ratio della comunicazione

L'art. 622 c.c. introduce un obbligo di trasmissione documentale a carico del notaio che procede alla pubblicazione di un testamento olografo o segreto, ovvero che ha ricevuto un testamento pubblico. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di realizzare una pubblicità integrativa presso l'ufficio giudiziario competente: la conservazione presso il notaio garantisce l'integrità dell'atto, ma il deposito in cancelleria consente la consultabilità da parte degli interessati e degli organi giurisdizionali eventualmente investiti di controversie successorie. Si tratta di un meccanismo di coordinamento tra fede pubblica notarile e tutela giurisdizionale dei diritti successori.

Oggetto e modalità della trasmissione

Il notaio deve trasmettere copia in carta libera, quindi senza assolvimento dell'imposta di bollo, in deroga alla disciplina generale, di tre tipologie documentali: i verbali di pubblicazione del testamento olografo ex art. 620 c.c.; i verbali di apertura e pubblicazione del testamento segreto ex art. 621 c.c.; il testamento pubblico ex art. 603 c.c. La copia è quella estratta dal protocollo notarile e include il contenuto integrale dell'atto. La trasmissione costituisce dovere d'ufficio del notaio, attivabile automaticamente al completamento della procedura di pubblicazione, senza necessità di istanza degli eredi.

Competenza territoriale della cancelleria

La cancelleria destinataria è quella del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione. Il foro della successione si determina ai sensi dell'art. 456 c.c. in base all'ultimo domicilio del defunto. Qualora il domicilio sia in Italia, la cancelleria è quella del tribunale ordinario competente; per le successioni di cittadini italiani residenti all'estero, opera la regola residuale del Tribunale di Roma (art. 22 c.p.c.). La determinazione del foro è rilevante non solo per la trasmissione, ma anche per la giurisdizione su eventuali controversie successorie (divisione, petizione di eredità, riduzione).

Funzioni della custodia presso la cancelleria

Le copie depositate consentono molteplici funzioni: consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse legittimo (eredi, legatari, creditori, curatore dell'eredità giacente); rilascio di copie richieste dalle parti per finalità varie (volture catastali, atti di accettazione, dichiarazione di successione); pubblicità rafforzata in caso di controversie giudiziarie; conservazione storica degli atti di ultima volontà, anche oltre la durata fisiologica del protocollo notarile (oggi riversato all'Archivio Notarile Distrettuale dopo dieci anni dal completamento). Il deposito non sostituisce la pubblicazione notarile né incide sull'efficacia del testamento, ma ne potenzia la conoscibilità.

Casi pratici

Il notaio Mevio pubblica l'olografo di Tizio, residente in Milano alla data del decesso. Dopo aver redatto il verbale ex art. 620 c.c., trasmette copia in carta libera alla cancelleria del Tribunale di Milano, competente in quanto foro dell'apertura della successione. Caio, legatario, vuole consultare l'atto: può rivolgersi alla cancelleria del Tribunale di Milano, oltre che al notaio. Il notaio Sempronio, che ha ricevuto un testamento pubblico di Mevia residente in Roma, trasmette automaticamente copia alla cancelleria del Tribunale di Roma dopo la morte della testatrice, senza necessità di istanze. In un giudizio di petizione ereditaria, il tribunale può estrarre direttamente copia dell'atto dalla propria cancelleria senza dover richiederla al notaio.

Domande frequenti

Quali atti il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale?

Il notaio deve trasmettere copia in carta libera dei verbali di pubblicazione del testamento olografo (art. 620 c.c.), dei verbali di apertura e pubblicazione del testamento segreto (art. 621 c.c.) e del testamento pubblico.

A quale cancelleria si trasmette la copia?

La copia si trasmette alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, individuata ai sensi dell'art. 456 c.c. in base all'ultimo domicilio del defunto.

La trasmissione avviene d'ufficio o su istanza degli eredi?

La trasmissione avviene d'ufficio a cura del notaio, come obbligo proprio del professionista al completamento della procedura di pubblicazione, senza necessità di istanza degli eredi o di altri interessati.

A cosa serve il deposito in cancelleria del testamento?

Serve a realizzare una pubblicità integrativa: consente la consultazione da parte degli interessati, il rilascio di copie, la conservazione storica e supporta i giudizi sulle controversie successorie eventualmente promossi presso il tribunale competente.

Il deposito in cancelleria sostituisce la pubblicazione notarile?

No, il deposito è meramente integrativo: la pubblicazione notarile rimane il momento in cui il testamento acquista esecuzione. Il deposito serve a rafforzare la conoscibilità e l'accessibilità dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.