Testo dell'articoloVigente
Art. 603 c.c. Testamento pubblico
In vigore
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il testamento pubblico è l'atto testamentario più solenne: il notaio raccoglie la volontà del testatore, la mette per iscritto, la legge ad alta voce alla presenza di due testimoni, e tutti sottoscrivono, garantendo la massima certezza giuridica e la sicura conservazione dell'atto.
Procedimento e formalità
L'articolo 603 c.c. descrive un iter formale preciso. Il testatore si presenta dal notaio, non è necessario un appuntamento formale, ma l'atto è redatto nello studio notarile o in altro luogo idoneo, e dichiara oralmente la propria volontà. Il notaio trascrive la dichiarazione in iscritto: non può limitarsi a recepire meccanicamente le parole del testatore, ma deve curarsi che il testo sia chiaro, completo e giuridicamente idoneo. Poi legge il testo ad alta voce in presenza dei testimoni, che verificano la corrispondenza tra la volontà dichiarata e il testo scritto. Di ogni passaggio, dichiarazione, redazione, lettura, si fa espressa menzione nel testamento stesso. Infine, il testamento è sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Testimoni: requisiti e incompatibilità
I due testimoni devono essere maggiorenni, capaci di agire e non incapaci di testimoniare ai sensi dell'art. 608 c.c. Non possono essere testimoni: gli eredi e i legatari istituiti nel testamento, i loro coniugi e parenti entro il quarto grado, il notaio rogante e chi sia nell'ufficio del notaio. La presenza dei testimoni è garanzia di autenticità e di assenza di coercizione: essi attestano che il testatore ha liberamente espresso la propria volontà.
Chi non può firmare
Il comma finale dell'art. 603 prevede che chi non può o non sa firmare non rimane escluso dalla possibilità di testare in forma pubblica. In questo caso, si richiede o l'intervento di un secondo notaio oppure di un ulteriore testimone, oltre ai due già presenti, che firma in nome e per conto del testatore, con specifica menzione nel testamento della ragione dell'impossibilità di firmare. È un meccanismo di inclusione che consente anche agli analfabeti o ai disabili motori di avvalersi della forma più garantita.
Vantaggi rispetto alle altre forme
Il testamento pubblico offre: (a) conservazione sicura nel repertorio notarile e registrazione nel Registro Generale dei Testamenti; (b) assistenza tecnica del notaio, che riduce il rischio di disposizioni ambigue o giuridicamente inidonee; (c) certezza della data, che non può essere contestata; (d) difficoltà di falsificazione, per il carattere pubblico dell'atto. Il principale svantaggio è la mancanza di riservatezza: il notaio e i testimoni conoscono il contenuto.
Coordinamento normativo
L'art. 603 va letto in connessione con l'art. 601 c.c. (forme ordinarie), con l'art. 606 c.c. (vizi di forma), con l'art. 608 c.c. (incapacità a fare da testimone) e con la L. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile) per le regole sull'attività notarile in generale.
Domande frequenti
Il notaio può suggerire al testatore come disporre dei propri beni durante il testamento pubblico?
No. Il notaio ha un ruolo di assistenza tecnica: deve chiarire la portata giuridica delle disposizioni e renderle giuridicamente idonee, ma non può condizionare la volontà del testatore. La volontà deve essere autonoma e libera. Il notaio può fare osservazioni, ma la decisione finale spetta esclusivamente al testatore.
I testimoni del testamento pubblico possono essere eredi o legatari istituiti nello stesso testamento?
No. L'art. 608 c.c. vieta che siano testimoni gli eredi o legatari istituiti nel testamento, i loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado. La presenza di un testimone incompatibile rende il testamento annullabile.
Un analfabeta o una persona che non può firmare può fare testamento pubblico?
Sì. L'art. 603 prevede che in caso di impossibilità di firmare (per incapacità fisica o analfabetismo) si può chiamare un secondo notaio o un terzo testimone che firma in nome del testatore, con menzione nel testo della ragione dell'impossibilità.
Il testamento pubblico è conservato in modo da non poter essere smarrito?
Sì: è conservato dal notaio nel suo archivio e registrato nel Registro Generale dei Testamenti (RIGT), gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato. Dopo la morte del testatore, i successori possono verificarne l'esistenza e richiederne la pubblicazione.
Il testamento pubblico può essere impugnato per vizi di forma?
Sì, ma è più difficile rispetto all'olografo. I vizi di forma del testamento pubblico producono di regola annullabilità (non nullità), e l'azione si prescrive in cinque anni dalla pubblicazione. La sola mancanza della firma di un testimone, ad esempio, rende il testamento annullabile.