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Art. 599 c.c. Persone interposte
In vigore
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio: il divieto di aggiramento delle incapacità
L'art. 599 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema delle incapacità a ricevere per testamento. Le incapacità degli artt. 592-598 c.c. (tutore, notaio, testimoni, scrivente del testamento segreto, ecc.) sarebbero facilmente eludibili mediante il ricorso a un prestanome: il testatore istituirebbe erede un soggetto formalmente capace, con l'intesa che questi avrebbe poi trasferito il bene all'incapace. L'art. 599 c.c. interviene a chiusura, sancendo che anche in tal caso la disposizione è nulla.
L'interposizione fittizia e l'interposizione reale
La dottrina distingue tra interposizione fittizia (simulazione: il prestanome è solo apparentemente destinatario, e l'intero rapporto è programmato fin dall'inizio per favorire l'incapace) e interposizione reale (il prestanome riceve effettivamente i beni e si obbliga poi a trasferirli all'incapace in forza di un patto separato, riconducibile al mandato). L'art. 599 c.c. copre entrambe le ipotesi, dichiarando nulla la disposizione in radice. La ratio è di evitare qualsiasi forma di elusione, indipendentemente dallo schema giuridico impiegato.
La presunzione di interposizione
Il secondo comma dell'art. 599 c.c. introduce una presunzione legale: si reputano persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge dell'incapace. La ratio è probatoria: dimostrare l'accordo di interposizione è notoriamente difficile, perché si tratta di un patto occulto; il legislatore individua quindi una cerchia di soggetti la cui posizione di prossimità con l'incapace giustifica una presunzione di interposizione. La presunzione opera anche se l'interposto è chiamato congiuntamente con l'incapace (ad esempio, erede al 50% l'incapace e al 50% il coniuge dell'incapace).
Natura della presunzione: iuris et de iure
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza tradizionale qualificano la presunzione come iuris et de iure: non è ammessa prova contraria. Significa che, anche se il chiamato dimostrasse che la disposizione era genuinamente in suo favore e non in funzione di trasferimento all'incapace, la nullità opera ugualmente. La ragione è la difficoltà di un riscontro probatorio in materia e l'esigenza di certezza del diritto. Una minoranza dottrinale qualifica invece la presunzione come iuris tantum, ammettendo la prova contraria della genuinità dell'intento liberale.
Soggetti destinatari della presunzione e tassatività
L'elenco delle persone interposte è tassativo: padre, madre, discendenti e coniuge dell'incapace. Non rientrano nella presunzione fratelli, sorelle, conviventi more uxorio (salvo aggiornamenti normativi specifici), zii, nipoti diversi dai discendenti diretti. Per questi soggetti l'interposizione deve essere provata in concreto secondo le regole ordinarie. La nozione di "discendenti" si interpreta in senso ampio, ricomprendendo figli, nipoti, pronipoti, anche adottivi e nati fuori dal matrimonio (dopo la riforma della filiazione).
Effetti della nullità
La nullità ex art. 599 c.c. è parziale (limitata alla disposizione viziata), assoluta (rilevabile d'ufficio, imprescrittibile, opponibile da chiunque vi abbia interesse) e insanabile. La quota destinata all'interposto si devolve ai chiamati per legge o agli altri istituiti, secondo le regole ordinarie di successione.
Caso pratico
Tizio, sottoposto a tutela, redige testamento durante il rapporto tutorio nominando erede non il proprio tutore Caio (la cui istituzione sarebbe nulla ex art. 596 c.c.), bensì la moglie di Caio, Mevia, con la quale ha rapporti cordiali. Alla morte di Tizio, gli eredi legittimi impugnano la disposizione. L'art. 599 c.c. opera: Mevia, in quanto coniuge dell'incapace Caio, si presume persona interposta. La disposizione è nulla per legge, senza necessità di provare in concreto l'esistenza dell'accordo di interposizione. La presunzione opererebbe anche se Tizio avesse istituito eredi in parti uguali Caio e Mevia: l'istituzione congiunta non vale a sanare il vizio.
Domande frequenti
Cosa significa "persona interposta" nell'art. 599 c.c.?
È il soggetto formalmente istituito erede o legatario che funge in realtà da prestanome dell'incapace di ricevere, con l'intesa (espressa o implicita) di trasferire poi a quest'ultimo i beni ricevuti. La norma sanziona con nullità qualsiasi disposizione di questo tipo.
Chi sono le persone presunte interposte ex art. 599 c.c.?
Si presumono interposti il padre, la madre, i discendenti e il coniuge dell'incapace. L'elenco è tassativo e la presunzione opera anche se il chiamato è istituito congiuntamente all'incapace.
La presunzione di interposizione ammette prova contraria?
Secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, no: la presunzione è iuris et de iure, e dunque la nullità opera anche se il beneficiario dimostra la genuinità della liberalità. Una minoranza dottrinale ritiene invece la presunzione iuris tantum.
L'art. 599 c.c. si applica anche al convivente di fatto dell'incapace?
L'elenco è tassativo e non ricomprende espressamente il convivente di fatto. La giurisprudenza, tuttavia, tende a estendere la disciplina in chiave antielusiva quando l'interposizione sia provata in concreto secondo le regole ordinarie.
Cosa accade alla quota destinata alla persona interposta?
La disposizione è nulla e la quota si devolve ai chiamati per legge (eredi legittimi) o agli altri istituiti per testamento, secondo le regole ordinarie di successione e di accrescimento.