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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 596 c.c. Incapacità del tutore e del protutore

In vigore

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

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In sintesi

  • L'art. 596 c.c. sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del proprio tutore.
  • La nullità opera se il testamento è redatto dopo la nomina del tutore e prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto.
  • Resta nulla la disposizione anche se il testatore muore dopo l'approvazione del conto.
  • La stessa regola si applica al protutore, ma solo se il testamento è redatto nel periodo in cui egli sostituiva il tutore.
  • Sono valide le disposizioni in favore del tutore o protutore parente prossimo (ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge) del testatore.

Ratio della norma e tutela dell'incapace

L'art. 596 c.c. mira a proteggere il soggetto sottoposto a tutela dal rischio di una captazione di volontà da parte di chi esercita su di lui un potere di amministrazione e di rappresentanza. La norma presuppone che il rapporto fiduciario tra tutelato e tutore generi una situazione di soggezione psicologica e materiale tale da rendere sospetta ogni liberalità mortis causa in favore del tutore. La sanzione è la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile, della disposizione testamentaria.

Ambito temporale: l'arco di sospetto

La norma definisce con precisione l'arco temporale di sospetto: la nullità colpisce le disposizioni redatte dopo la nomina del tutore e prima dell'approvazione del conto della tutela (artt. 385-389 c.c.) o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto medesimo. La ratio è chiara: finché il rapporto di tutela non si è formalmente concluso con la liquidazione della gestione, persiste il rischio di influenza indebita. È irrilevante che il testatore muoia dopo l'approvazione del conto: ciò che conta è il momento di redazione del testamento.

Estensione al protutore

Il protutore (art. 355 c.c.) è la figura che vigila sull'operato del tutore e ne fa le veci in caso di conflitto di interessi. La nullità lo riguarda solo per le disposizioni redatte nel periodo in cui egli abbia effettivamente sostituito il tutore. Fuori da tale arco temporale, il protutore non si trova in posizione di influenza diretta sull'incapace e dunque le sue eventuali liberalità testamentarie sono valide.

L'eccezione per i parenti prossimi

L'ultimo periodo dell'art. 596 c.c. introduce un'eccezione fondamentale: sono valide le disposizioni a favore del tutore o protutore quando questi è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. La ratio è duplice: da un lato, il vincolo familiare giustifica naturalmente la liberalità (esiste un affetto preesistente che fonda la disposizione); dall'altro, l'incarico di tutore è spesso assunto da un familiare proprio in ragione del legame, e sarebbe iniquo penalizzare tale prossimità. La nozione di parentela va riferita alle definizioni di codice (artt. 74 ss. c.c.).

Estensione analogica e amministrazione di sostegno

Si discute se l'incapacità ex art. 596 c.c. si estenda anche all'amministratore di sostegno (artt. 404 ss. c.c.) e al curatore dell'inabilitato. La dottrina prevalente, in chiave antielusiva e in linea con la ratio di tutela del soggetto debole, ammette l'estensione analogica: il sospetto di captazione opera in qualunque rapporto di amministrazione su persona vulnerabile. La Cassazione si è espressa in più occasioni per l'applicazione analogica all'amministratore di sostegno quando i poteri attribuiti sono assimilabili a quelli del tutore. Più cauto è l'orientamento sul curatore, considerata la minore intensità del controllo sulla persona dell'inabilitato.

Caso pratico

Caio, interdetto giudizialmente per infermità mentale, ha come tutore Tizio, un amico di famiglia non parente. Durante il periodo della tutela, Caio redige testamento olografo nominando Tizio erede universale. Caio muore prima che il conto della tutela sia stato approvato. L'erede legittimo Sempronio impugna il testamento ex art. 596 c.c.: la disposizione è nulla, perché Tizio non è parente del testatore e la redazione è avvenuta nell'arco di sospetto. Se invece il tutore fosse stato Mevio, fratello di Caio, la disposizione sarebbe stata valida per effetto dell'eccezione finale della norma.

Domande frequenti

Quando è nulla la disposizione testamentaria in favore del tutore?

È nulla se redatta dopo la nomina del tutore e prima dell'approvazione del conto della tutela o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto, anche se il testatore muore dopo l'approvazione del conto.

L'incapacità a ricevere si applica anche al protutore?

Sì, ma solo per le disposizioni redatte nel periodo in cui il protutore ha effettivamente sostituito il tutore. Fuori da tale arco temporale, le disposizioni in suo favore sono valide.

Il tutore-parente può ricevere per testamento dal tutelato?

Sì. L'art. 596 c.c. fa salve le disposizioni in favore del tutore o protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore: il vincolo familiare giustifica la liberalità.

Cosa succede se il testamento è redatto prima della nomina del tutore?

Se la disposizione è anteriore alla nomina, la nullità prevista dall'art. 596 c.c. non opera. La norma colpisce solo le disposizioni redatte durante il rapporto tutorio non ancora concluso con approvazione del conto.

La nullità ex art. 596 c.c. può essere sanata?

No, si tratta di nullità assoluta e radicale, non sanabile né soggetta a prescrizione. Può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e rilevata d'ufficio dal giudice.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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