Testo dell'articoloAbrogato
Art. 593 c.c. – Figli naturali non riconoscibili
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi.
L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.
Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.
Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità.
L’eccedenza è attribuita al coniuge.
I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma
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In sintesi