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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 597 c.c. Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

In vigore

dell'interprete Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

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In sintesi

  • L'art. 597 c.c. dichiara nulle le disposizioni testamentarie a favore del notaio o dell'ufficiale rogante il testamento pubblico.
  • La nullità si estende a testimoni e interprete intervenuti al testamento.
  • La ratio è impedire qualsiasi sospetto di captazione o di influenza sulla volontà del testatore da parte di chi assiste alla redazione dell'atto.
  • La nullità è assoluta, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile.
  • Le liberalità in favore di parenti prossimi dei soggetti elencati restano valide, salvo applicazione dell'art. 599 c.c. sulle persone interposte.

Ratio della norma: terzietà degli operatori del testamento

L'art. 597 c.c. tutela la genuinità della volontà testamentaria impedendo che chi partecipa alla redazione del testamento pubblico (o di altri testamenti formali) possa essere beneficiato dalla disposizione. La presenza del notaio, dei testimoni e dell'interprete è strumentale all'autenticità dell'atto e alla verifica della capacità del testatore: l'eventuale interesse personale di tali soggetti minerebbe la loro funzione di garanzia. La norma sanziona dunque con nullità assoluta ogni disposizione in loro favore.

Soggetti colpiti dalla nullità

L'incapacità riguarda: (i) il notaio rogante, ai sensi dell'art. 603 c.c. (testamento pubblico); (ii) altri ufficiali abilitati a ricevere il testamento in casi particolari (es. ufficiale sanitario in caso di malattia contagiosa ex art. 609 c.c., comandante di nave o aeromobile ex artt. 611 e 616 c.c., ufficiale militare ex art. 617 c.c.); (iii) i testimoni richiesti dalla legge (artt. 603 e 604 c.c. per il pubblico e l'olografo solenne); (iv) l'interprete ex art. 603, ultimo comma, c.c., quando il testatore non conosca la lingua del notaio.

Ambito di applicazione: forme testamentarie

La norma riguarda direttamente il testamento pubblico, dove la presenza del notaio e dei testimoni è essenziale. Si applica anche al testamento segreto per quanto attiene al notaio ricevente e ai testimoni della consegna (art. 605 c.c.), nonché ai testamenti speciali. Il testamento olografo puro non rientra nell'ambito dell'art. 597 c.c. perché redatto direttamente dal testatore senza intervento di terzi qualificati.

Tipologia di nullità e tutela

La nullità è parziale (limitata alla disposizione a favore del soggetto incapace) e assoluta: imprescrittibile, rilevabile d'ufficio, opponibile da chiunque vi abbia interesse. La nullità non travolge l'intero testamento, secondo il principio di conservazione: il testamento resta valido nelle altre disposizioni. La parte di patrimonio oggetto della disposizione nulla si devolve ai chiamati per legge o agli altri istituiti, secondo le regole di successione.

Coordinamento con la disciplina notarile e responsabilità professionale

L'art. 597 c.c. opera in sinergia con la disciplina notarile (L. 89/1913 e ord. notarile): il notaio che ricevesse un testamento pubblico contenente disposizioni in proprio favore violerebbe anche i doveri deontologici, esponendosi a sanzione disciplinare oltre che alla nullità civile della disposizione. La giurisprudenza ha chiarito che il notaio ha il dovere di rifiutarsi di rogare un testamento contenente disposizioni a proprio favore o dei testimoni proposti, e di richiedere la sostituzione del testimone interessato. La violazione di tale dovere può fondare anche un'azione di responsabilità professionale per i danni subiti dal patrimonio ereditario per effetto della nullità.

Caso pratico

Tizio decide di redigere testamento pubblico presso il notaio Mevio. Nel testamento, oltre a istituire erede universale il figlio Caio, dispone un legato di 50.000 euro in favore dello stesso notaio Mevio quale ringraziamento per i lunghi anni di consulenza. Alla morte di Tizio, il legato è nullo ex art. 597 c.c.: il notaio, in quanto ufficiale rogante, non può ricevere alcun vantaggio dal testamento da lui redatto. Le altre disposizioni del testamento restano valide. Identica sorte avrebbero subito eventuali legati a favore dei due testimoni intervenuti all'atto.

Domande frequenti

Perché il notaio rogante non può ricevere per testamento pubblico?

Per ragioni di terzietà e garanzia: il notaio è chiamato a verificare la capacità del testatore e la genuinità della volontà; un suo interesse personale alla successione minerebbe questa funzione di controllo e potrebbe sfociare in captazione.

La nullità si estende anche ai testimoni e all'interprete?

Sì. L'art. 597 c.c. equipara la posizione del notaio a quella dei testimoni richiesti dalla legge e dell'interprete intervenuto, in quanto soggetti partecipi alla formazione dell'atto testamentario pubblico.

L'art. 597 c.c. si applica anche al testamento olografo?

No, perché l'olografo è redatto direttamente dal testatore senza intervento di notaio o testimoni. La norma si applica ai testamenti formali (pubblico, segreto e speciali) dove tali soggetti sono coinvolti.

Se la disposizione a favore del notaio è nulla, è nullo l'intero testamento?

No, la nullità è parziale e colpisce solo la singola disposizione viziata. Le altre disposizioni testamentarie restano valide secondo il principio di conservazione dell'atto.

Un parente del notaio può essere istituito erede?

In linea di principio sì, ma l'art. 599 c.c. sulle persone interposte può comportare la nullità se il parente è padre, madre, discendente o coniuge del notaio e la disposizione è in realtà destinata a vantaggio di quest'ultimo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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