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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 594 c.c. Assegno ai figli non riconoscibili

In vigore

riconoscibili (1) Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio (2) di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.

In sintesi

  • L'art. 594 c.c. attribuisce ai figli non riconoscibili ex art. 279 c.c. un assegno vitalizio a carico di eredi, legatari e donatari.
  • L'obbligo grava in proporzione a quanto ciascuno ha ricevuto dal genitore biologico defunto.
  • L'importo è determinato secondo i limiti dell'art. 580 c.c. (criterio di calcolo per i figli premorti).
  • L'assegno non spetta se il genitore ha già disposto in loro favore per donazione o testamento; in tal caso il figlio può rinunciare e chiedere l'assegno.
  • Dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) la portata della norma è fortemente ridotta: residua solo per i figli ancora non riconoscibili (es. da incesto non autorizzato).

Funzione della norma e collocazione sistematica

L'art. 594 c.c. si colloca nella sezione dedicata alle incapacità di ricevere per testamento, pur avendo natura peculiare: non disciplina un'incapacità in senso tecnico, ma una tutela patrimoniale minima a favore dei figli che, per ragioni di legge, non possono essere riconosciuti dal genitore biologico. La norma riconosce un assegno vitalizio quale forma di compensazione del mancato status filiationis, ponendolo a carico dei chiamati alla successione (eredi e legatari) e dei donatari, in proporzione a quanto ricevuto.

Impatto della riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013)

La riforma della filiazione ha eliminato la distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi, introducendo lo stato unico di figlio (art. 315 c.c.). Per effetto della riforma, sono oggi riconoscibili in via giudiziale anche i figli un tempo definiti "adulterini" o "incestuosi", purché ricorra l'autorizzazione del giudice (art. 251 c.c.). Di conseguenza l'ambito residuale dell'art. 594 c.c. si è drasticamente ristretto: la norma sopravvive solo per quei figli che, nonostante la riforma, restano tecnicamente non riconoscibili, ad esempio nel caso di rapporto incestuoso in cui il giudice non abbia autorizzato il riconoscimento per superiore interesse del minore (art. 251, comma 1, c.c.).

Soggetti obbligati e criterio proporzionale

L'assegno grava su eredi, legatari e donatari in proporzione al beneficio ricevuto. Si tratta di un'obbligazione parziaria, non solidale: ciascun beneficiario risponde nei limiti del valore di quanto a lui pervenuto dal de cuius. La disposizione richiama il principio di equità nella ripartizione del peso, evitando che un solo soggetto debba sopportare l'intero onere. La norma collega la quantificazione dell'assegno all'art. 580 c.c., che disciplina il diritto agli alimenti dei figli non riconosciuti: la rendita non può superare quanto sarebbe spettato a titolo di legittima se il riconoscimento fosse stato possibile.

Rapporto con disposizioni a favore del figlio

Il secondo comma chiarisce che, se il genitore ha già disposto in favore del figlio non riconoscibile per donazione o testamento, l'assegno non è dovuto in via automatica. Il figlio conserva tuttavia la facoltà di rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno vitalizio: si tratta di un diritto di opzione che mira a tutelare il figlio quando la liberalità del genitore sia inferiore al valore dell'assegno legale. La rinuncia deve essere espressa e ha effetti retroattivi.

Natura giuridica dell'assegno e tutela giudiziale

La giurisprudenza qualifica l'assegno ex art. 594 c.c. come diritto di credito a natura mista: assistenziale per la finalità (sostituire il sostentamento che il riconoscimento avrebbe assicurato) e successoria per la fonte (la successione del genitore biologico). Il figlio non riconoscibile deve preliminarmente provare il rapporto di filiazione naturale ai sensi dell'art. 279 c.c., generalmente mediante prova testimoniale e documentale (lettere, fotografie, contributi al mantenimento). Una volta accertato lo status di figlio non riconoscibile, l'azione per ottenere l'assegno si propone contro tutti i soggetti onerati (eredi, legatari e donatari) con litisconsorzio necessario, data l'unitarietà del rapporto e la natura proporzionale dell'obbligo.

Caso pratico

Tizio, vedovo, alla sua morte lascia eredi i figli legittimi Caio e Sempronio, nonché un legato di 100.000 euro all'amico Mevio. Risulta inoltre che Tizio è padre biologico di Filano, figlio nato da rapporto incestuoso non autorizzato giudizialmente. Filano agisce ex art. 594 c.c.: l'assegno vitalizio sarà calcolato secondo i criteri dell'art. 580 c.c. e graverà su Caio, Sempronio e Mevio in proporzione alle rispettive quote di eredità e al valore del legato.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'assegno vitalizio ex art. 594 c.c. dopo la riforma della filiazione?

Possono chiederlo i figli ancora oggi non riconoscibili, ipotesi residuale dopo la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013, tipicamente nei casi di filiazione incestuosa in cui il giudice non abbia autorizzato il riconoscimento ai sensi dell'art. 251 c.c.

Su chi grava l'obbligo di corrispondere l'assegno?

L'obbligo grava su eredi, legatari e donatari del genitore biologico defunto, in proporzione a quanto ciascuno ha ricevuto. È un'obbligazione parziaria, non solidale.

Come si calcola l'importo dell'assegno vitalizio?

L'importo si determina secondo i limiti dell'art. 580 c.c., norma che disciplina il diritto degli ex figli naturali non riconosciuti: la rendita non può eccedere quanto sarebbe spettato a titolo di quota di legittima se il riconoscimento fosse stato possibile.

Se il genitore ha già disposto per testamento in favore del figlio, spetta comunque l'assegno?

No, non automaticamente. Tuttavia il figlio può rinunciare alla disposizione testamentaria o alla donazione e chiedere l'assegno vitalizio, se quest'ultimo risulta economicamente più favorevole.

L'art. 594 c.c. è ancora attuale dopo la riforma della filiazione?

La sua portata applicativa si è fortemente ridotta. Conserva rilevanza solo per i figli che restano tecnicamente non riconoscibili, come nei casi di incesto in cui manchi l'autorizzazione giudiziale al riconoscimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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