Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 592 c.c. – Figli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
riconosciuti o riconoscibili).
Se vi sono discendenti legittimi, i figli , quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 591 - Art. 591 Codice Civile: Casi d’incapacità→Cod. civ. art. 594 - Articolo 594 Codice Civile: Assegno ai figli non riconoscibili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 590 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni→Articolo 589 Codice Civile: Testamento congiuntivo o reciproco→Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti→Articolo 596 Codice Civile: Incapacità del tutore e del protutore→Art. 587 Codice Civile: Testamento→Art. 597 Codice Civile: Incapacità del notaio, dei testimoni e d→Articolo 586 Codice Civile: Acquisto dei beni da parte dello Stato
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 592 c.c. prima della riforma
Nel testo originario, l'art. 592 c.c. limitava la capacita successoria testamentaria dei figli naturali in presenza di discendenti legittimi del testatore: i figli naturali riconosciuti non potevano ricevere per testamento piu di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. La norma rifletteva il disfavore storico del codice del 1942 verso la filiazione fuori dal matrimonio, e tutelava la posizione dei figli legittimi limitando la disponibilita testamentaria a vantaggio dei naturali.
La rivoluzione della L. 219/2012
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e il successivo D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 hanno realizzato la parificazione integrale dello stato di figlio: l'art. 315 c.c. nuova formulazione dispone che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», abolendo ogni distinzione tra legittimi, naturali e adottivi. La riforma ha modificato decine di articoli del codice civile e ha imposto la lettura sistematica delle norme superstiti in chiave di uguaglianza.
L'art. 592 c.c. oggi: residua portata
Per effetto della riforma, l'art. 592 c.c. ha perso la propria funzione discriminatoria: non è piu ammissibile sostenere che un figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto o dichiarato, abbia minore capacita di ricevere per testamento rispetto a un figlio nato nel matrimonio. La nota di rinvio originaria, che restringeva la nozione di «figli», è superata. Tutti i figli, ai sensi dell'art. 315 c.c., hanno pari diritti successori sia per legge sia per testamento, e il testatore puo disporre liberamente a loro favore nei limiti della legittima.
Limiti generali: legittima e capacita
I figli destinatari di disposizioni testamentarie incontrano comunque i limiti della successione necessaria: il testatore non puo ledere la quota di riserva degli altri legittimari (coniuge, altri figli, ascendenti) ex artt. 536-552 c.c. L'azione di riduzione consente ai legittimari lesi di recuperare la propria quota. Restano fermi i limiti generali di capacita di ricevere per testamento (artt. 596-599 c.c.), che riguardano profili soggettivi (tutore, notaio, testimoni) e non lo status di figlio.
Figli non riconoscibili
L'art. 279 c.c. disciplina i casi in cui il riconoscimento non è ammesso (figli incestuosi quando il riconoscimento è inibito dall'art. 251 c.c.) o in cui il rapporto di filiazione, pur non potendo essere oggetto di riconoscimento o dichiarazione, risulta in altro modo. Per costoro, l'art. 594 c.c. prevede un assegno vitalizio a carico degli eredi, legatari o donatari nei limiti dell'art. 580 c.c., quando il genitore non abbia disposto in loro favore.
Caso pratico
Tizio, padre di Mevio (nato nel matrimonio con Caia) e di Sempronia (nata fuori dal matrimonio e riconosciuta), redige testamento lasciando l'intero patrimonio (1.000.000 euro) a Sempronia. Quote di legittima ex art. 537 c.c.: con due figli, ai figli spetta complessivamente 2/3; ciascuno 1/3 = 333.333 euro. Caia, separata e non addebitata, ha diritto al quarto come coniuge. Mevio, leso dalla disposizione testamentaria, puo agire in riduzione e ottenere la sua quota di legittima. Non è invece consentito sostenere che Sempronia, in quanto figlia non nata nel matrimonio, abbia minore capacita di ricevere: la parificazione è integrale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 205/1970
La Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 592 c.c. nella parte in cui limitava la capacità dei figli naturali riconosciuti o riconoscibili di ricevere per testamento in presenza di discendenti legittimi. La norma violava il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) creando una discriminazione ingiustificata rispetto ai figli legittimi. La pronuncia ha eliminato il tetto massimo alla quota testamentaria ricevibile dai figli naturali riconosciuti.
Domande frequenti
L'art. 592 c.c. e' ancora applicabile dopo la riforma della filiazione?
La sua originaria funzione discriminatoria e' superata. La L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 hanno parificato lo stato di tutti i figli (art. 315 c.c.): oggi i figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti o dichiarati, hanno pieno diritto di ricevere per testamento al pari dei figli nati nel matrimonio.
Un figlio nato fuori dal matrimonio puo essere istituito erede testamentario?
Si, senza limiti diversi da quelli previsti per qualsiasi figlio. Restano fermi i limiti della legittima (artt. 536-552 c.c.): il testatore non puo ledere la quota di riserva spettante agli altri legittimari, ma puo liberamente disporre della quota disponibile a favore di qualsiasi figlio.
Cosa cambia rispetto alla disciplina pre-2012?
Nel testo originario del codice, i figli naturali avevano una capacita successoria testamentaria limitata in presenza di figli legittimi. Dopo la L. 219/2012, ogni distinzione e' abolita: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico e gli stessi diritti successori, sia per legge sia per testamento.
I figli non riconoscibili hanno diritti successori?
No, non sono chiamati come eredi. Ai sensi dell'art. 594 c.c., quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279 c.c. ma non e' stato possibile il riconoscimento, e' previsto un assegno vitalizio a carico degli eredi, legatari e donatari, commisurato a quanto avrebbero ricevuto come figli.
L'azione di riduzione si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Si. Tutti i figli sono legittimari ex art. 536 c.c. e, se lesi nella propria quota di riserva da disposizioni testamentarie o donazioni, possono agire in riduzione ex artt. 553 ss. c.c. con identica disciplina e identici effetti rispetto ai figli nati nel matrimonio.