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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato

In vigore

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. TITOLO III – Delle successioni testamentarie CAPO I – Disposizioni generali

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 586 c.c. attribuisce allo Stato l'eredita in mancanza di altri successibili legittimi.
  • L'acquisto opera di diritto, senza necessita di accettazione formale.
  • Lo Stato non puo rinunciare all'eredita: la successione e' obbligatoria.
  • La responsabilita dello Stato per debiti ereditari e legati e' limitata al valore dei beni acquistati (responsabilita intra vires).
  • Lo Stato chiude la catena dei successibili ex art. 565 c.c.; succede dopo coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali fino al sesto grado.

Funzione della successione dello Stato

L'art. 586 c.c. costituisce la norma di chiusura della successione legittima: in mancanza di qualsiasi successibile (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado ex art. 572 c.c.), l'eredita viene devoluta allo Stato. La ratio e duplice: evitare il fenomeno dei beni vacanti e garantire continuita nei rapporti giuridici facenti capo al defunto, oltre a riconoscere allo Stato — espressione della collettivita — la titolarita dei patrimoni che non trovano destinatari naturali.

Acquisto ex lege e impossibilita di rinuncia

La successione statale presenta caratteri peculiari: l'acquisto e' automatico, non occorre accettazione (la quale, in altri casi, e' invece elemento costitutivo dell'acquisto ex art. 459 c.c.) e non e' ammessa rinuncia. La ratio risiede nell'esigenza di certezza: non puo esserci un periodo di vacanza durante il quale i beni siano privi di titolare. Lo Stato e' chiamato e diventa erede automaticamente.

Responsabilita intra vires hereditatis

Diversamente dal regime ordinario dell'accettazione pura e semplice — che comporta confusione tra patrimonio del defunto ed erede e responsabilita ultra vires — lo Stato risponde solo nei limiti del valore dei beni acquistati. Il regime e' analogo all'accettazione beneficiata (art. 484 c.c.): se i debiti superano l'attivo, il deficit non grava sullo Stato. La norma protegge le finanze pubbliche da eredita oberate.

Il procedimento amministrativo

Dal punto di vista operativo, la successione statale e' gestita dall'Agenzia del Demanio, che acquisisce i beni, paga i debiti nei limiti dell'attivo, liquida i legati e amministra il patrimonio. L'apertura della successione dello Stato e' preceduta dalla ricerca dei successibili attraverso il chiamato anteriore e l'eventuale curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.). Solo accertato il difetto di chiamati si procede al riconoscimento della devoluzione statale, con apposito decreto.

Coordinamento con la legittima e il testamento

L'art. 586 c.c. opera solo nella successione legittima. In presenza di testamento valido che disponga dell'intera eredita, lo Stato non e' chiamato anche se non vi sono parenti. Se il testamento dispone solo di una quota, la parte intestata segue le regole della successione legittima e, in mancanza di successibili, va allo Stato. L'eredita giacente (artt. 528 ss. c.c.) e' la fase transitoria che precede l'individuazione del successore, statale o privato.

Caso pratico

Tizio, scapolo e senza figli, muore lasciando un patrimonio di 200.000 euro in immobili e 50.000 euro in debiti. Non ha parenti entro il sesto grado. Dopo le ricerche del curatore dell'eredita giacente e l'accertamento del difetto di successibili, l'Agenzia del Demanio acquisisce i beni. Lo Stato paga i 50.000 euro di debiti e incassa il netto residuo, 150.000 euro. Se invece i debiti fossero stati 300.000 euro, lo Stato avrebbe pagato solo nei limiti dei 200.000 euro di attivo, con i creditori a perdere il deficit di 100.000 euro.

Domande frequenti

Quando lo Stato eredita?

Lo Stato eredita ai sensi dell'art. 586 c.c. quando non vi sono altri successibili legittimi: ne coniuge, ne discendenti, ne ascendenti, ne fratelli o sorelle, ne altri parenti entro il sesto grado, ne testamento valido.

Lo Stato puo rifiutare l'eredita?

No. L'art. 586 c.c. esclude espressamente la rinuncia: l'acquisto opera di diritto, senza accettazione, e lo Stato non puo sottrarsi all'eredita anche se i debiti superano l'attivo.

Lo Stato risponde dei debiti del defunto con il proprio patrimonio?

No. La responsabilita e' limitata al valore dei beni acquistati (intra vires hereditatis). Se i debiti superano l'attivo ereditario, lo Stato paga solo entro tale limite e il deficit non grava sulle finanze pubbliche.

Quale ente pubblico gestisce la successione statale?

L'Agenzia del Demanio acquisisce i beni, paga i debiti ereditari nei limiti dell'attivo e amministra il patrimonio. Il procedimento e' di norma preceduto dalla nomina del curatore dell'eredita giacente ex art. 528 c.c.

Se esiste un testamento, lo Stato eredita lo stesso?

No. L'art. 586 c.c. opera solo nella successione legittima: se il testamento dispone validamente dell'intera eredita, l'eredita va al beneficiario testamentario. Lo Stato e' chiamato solo se manca testamento o se questo non esaurisce l'eredita e non vi sono successibili legittimi.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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