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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 589 c.c. – Testamento congiuntivo o reciproco

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

In sintesi

  • È vietato il testamento congiuntivo: due o più persone non possono testare nello stesso atto.
  • Il divieto vale sia per il testamento a favore di un terzo sia per le disposizioni reciproche tra i testatori.
  • Il testamento congiuntivo è nullo (non solo annullabile): la nullità è assoluta e rilevabile da chiunque.
  • I coniugi e i conviventi devono fare testamenti separati, ognuno in atto autonomo.
Indice dei contenuti

Il testamento congiuntivo, quello fatto da due o più persone nello stesso atto, è vietato dalla legge italiana e colpito da nullità assoluta, sia se dispone a favore di terzi sia se contiene disposizioni reciproche tra i testatori.

Ratio del divieto

Il divieto del testamento congiuntivo risponde a due esigenze fondamentali. La prima è la tutela della libertà testamentaria individuale: il testamento è un atto personalissimo, che deve riflettere la volontà autonoma e libera del singolo testatore; un atto congiunto crea il rischio di influenze reciproche, di compromessi, di condizionamenti tra i co-testatori, rendendo difficile isolare la volontà di ciascuno. La seconda è la tutela della revocabilità: il testamento è sempre revocabile (art. 680 c.c.) finché il testatore è in vita; un testamento reciproco potrebbe creare aspettative di irrevocabilità nei co-testatori o vincoli di fatto che limitano la libera revoca. Il diritto italiano ha scelto la strada del divieto assoluto, a differenza di altri ordinamenti (es. Germania, dove il testamento reciproco tra coniugi è espressamente ammesso, § 2265 BGB).

Ambito del divieto

Il divieto copre due fattispecie: (a) il testamento congiuntivo a favore di terzi, due persone che in uno stesso atto dispongono dei loro beni a favore di una terza persona; (b) il testamento congiuntivo reciproco, due persone che si lasciano reciprocamente i propri beni nello stesso atto. Entrambe le fattispecie sono colpite dalla stessa sanzione: nullità. Il divieto si applica a prescindere dalla forma testamentaria: vale per il testamento olografo, pubblico e segreto.

Sanzione: nullità assoluta

Il testamento congiuntivo è nullo (non solo annullabile). La nullità è assoluta, rilevabile da chiunque vi abbia interesse e non sanabile per convalida. La differenza rispetto all'annullabilità è importante: il testamento annullabile può essere confermato o eseguito volontariamente dai legittimati (art. 590 c.c.); quello nullo no. In pratica, se due coniugi fanno un unico atto testamentario, quell'atto è integralmente invalido e nessuna delle disposizioni in esso contenute ha efficacia. Ciascuno dovrà redigere un nuovo testamento separato.

Distinzione dal patto successorio

Il testamento congiuntivo va distinto dal patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c. Il patto successorio è un contratto, bilaterale e vincolante, che dispone di una successione futura; anche esso è nullo, ma per ragioni diverse (la violazione del divieto di atti inter vivos sulla propria futura successione). Il testamento congiuntivo è un atto mortis causa, non un contratto; la sua nullità deriva dalla violazione dell'art. 589, non dell'art. 458.

Coordinamento normativo

L'art. 589 va letto in connessione con l'art. 587 c.c. (personalità del testamento), con l'art. 590 c.c. (conferma di disposizioni nulle), con l'art. 680 c.c. (revocabilità del testamento) e con l'art. 458 c.c. (divieto di patti successori).

Domande frequenti

Marito e moglie possono fare un unico testamento che si lasciano tutto a vicenda?

No. L'art. 589 c.c. vieta il testamento congiuntivo: due persone non possono testare nello stesso atto. I coniugi devono fare due testamenti separati. Se fanno un unico atto, è nullo e nessuna delle disposizioni ha efficacia.

Qual è la sanzione per il testamento congiuntivo?

Nullità assoluta. L'intero atto è invalido: non solo alcune disposizioni, ma tutto il testamento. La nullità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse e non può essere sanata da convalida o dall'esecuzione volontaria.

Il divieto vale anche se le disposizioni dei due testatori sono su fogli diversi ma uniti?

Sì, se costituiscono un unico atto. La giurisprudenza valuta la sostanza: se due testamenti sono stati redatti nello stesso momento, davanti allo stesso notaio, come un unico atto formale, il divieto si applica anche se fisicamente su fogli separati.

Un testamento congiuntivo può essere 'salvato' eseguendolo volontariamente?

No. L'art. 590 c.c. consente la convalida delle disposizioni testamentarie annullabili, ma non quelle nulle. Il testamento congiuntivo è nullo (non annullabile), quindi non può essere salvato dall'esecuzione volontaria.

È possibile coordinarsi tra due coniugi nella pianificazione successoria senza violare il divieto?

Sì, redigendo due testamenti separati con disposizioni coordinate. Ognuno può lasciare all'altro i propri beni in un testamento autonomo. Questo non viola l'art. 589 perché i due atti sono distinti. Occorre però tenere presente che ciascuno può sempre revocare il proprio testamento senza il consenso dell'altro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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