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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 591 c.c. Casi d’incapacità

In vigore

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. CAPO III – Della capacità di ricevere per testamento

In sintesi

  • Possono testare tutti coloro che non siano stati dichiarati incapaci dalla legge.
  • Sono incapaci di testare: (1) i minori di età; (2) gli interdetti per infermità di mente; (3) chi si provi essere stato incapace di intendere o volere al momento della redazione, anche senza interdizione formale.
  • Il testamento redatto durante un'incapacità naturale (lucido intervallo escluso) è annullabile, non nullo.
  • La prova dell'incapacità naturale spetta a chi impugna il testamento.

Possono fare testamento tutti i soggetti capaci, salvo i minori, gli interdetti per infermità di mente e coloro che si provino essere stati incapaci di intendere e volere al momento della redazione, anche senza essere stati formalmente interdetti.

Capacità di testare: principio generale

L'articolo 591 c.c. enuncia la regola generale positiva: la capacità di testare è la norma, l'incapacità è l'eccezione da provare. Il legislatore ha scelto un approccio liberale, coerente con l'autonomia della persona: la capacità si presume, e solo specifiche cause legali la escludono. Questo si distingue dalla capacità di agire in generale (art. 2 c.c.), che richiede la maggiore età: per il testamento, la capacità ha un contenuto specifico legato alla comprensione dell'atto e alla libertà di volontà.

Prima causa di incapacità: minore età

Il minore di 18 anni non può fare testamento, a prescindere dalla sua maturità intellettiva o dall'emancipazione (art. 390 c.c.). Si tratta di un'incapacità assoluta, inderogabile anche con l'autorizzazione del giudice. La ratio è la protezione del minore dalle pressioni familiari e sociali e la garanzia di una volontà pienamente matura. Il testamento del minore è annullabile (non nullo per eccesso formale, salvo vizi di forma): la Cassazione ha chiarito che l'incapacità a testare produce annullabilità, non nullità, delle disposizioni.

Seconda causa: interdizione per infermità di mente

L'interdetto per infermità di mente (art. 414 c.c.) non può testare. L'interdizione giudiziale crea una presunzione assoluta di incapacità a testare: non è possibile dimostrare che in un determinato momento l'interdetto era capace (il c.d. "lucido intervallo" non rileva per l'interdetto, a differenza del caso successivo). Il testamento fatto durante l'interdizione è annullabile su istanza degli interessati (art. 591 comma 3 c.c.).

Terza causa: incapacità naturale

La terza categoria, la più discussa in giurisprudenza, riguarda chi, pur non essendo formalmente interdetto, era incapace di intendere e volere al momento della redazione. Si tratta dell'incapacità naturale: uno stato di fatto, non giuridico. La prova è a carico di chi impugna il testamento (inversione rispetto all'incapacità legale): deve dimostrare che al momento della firma il testatore era in uno stato tale da non capire il significato e le conseguenze dell'atto. Fattori rilevanti: stati di demenza, malattie psichiatriche anche non certificate, stati di incoscienza temporanea, grave intossicazione. Il "lucido intervallo" può salvare il testamento: se il testatore era lucido nel momento specifico della redazione, il testamento è valido anche se generalmente incapace.

Coordinamento normativo

L'art. 591 va letto in connessione con l'art. 587 c.c. (testamento), con gli artt. 414-432 c.c. (interdizione e inabilitazione), con l'art. 590 c.c. (conferma di disposizioni nulle) e con l'art. 428 c.c. (annullamento di atti compiuti da incapace naturale) per il parallelo sistematico.

Domande frequenti

Un anziano con demenza senile può fare testamento?

Solo se al momento della redazione era in grado di intendere e volere (lucido intervallo). La demenza diagnosticata non impedisce automaticamente il testamento, ma chi lo impugna dovrà provare che in quel preciso momento il testatore era incapace. Il giudice valuta caso per caso, spesso con perizia psichiatrica.

Il testamento di un minore di 18 anni è nullo o annullabile?

Annullabile. Sebbene la norma non dica espressamente 'annullabile', la giurisprudenza e la dottrina prevalenti qualificano il testamento del minore come annullabile, non nullo. L'azione di annullamento spetta agli interessati entro cinque anni dalla pubblicazione del testamento.

Il testamento fatto durante l'interdizione è sempre invalido?

Sì. L'interdizione per infermità di mente crea una presunzione assoluta di incapacità: non è ammessa prova contraria, neppure invocando un lucido intervallo. Il testamento dell'interdetto è annullabile a prescindere dallo stato mentale effettivo al momento della redazione.

Chi deve provare l'incapacità naturale del testatore?

Chi impugna il testamento. La capacità si presume, quindi l'onere della prova grava sull'attore che sostiene l'incapacità. La prova si forma generalmente attraverso documentazione medica dell'epoca, testimonianze, e spesso una perizia psichiatrica disposta dal tribunale.

L'inabilitato può fare testamento?

Sì. A differenza dell'interdetto, l'inabilitato conserva la capacità di testare: l'art. 591 elenca solo i minori e gli interdetti tra gli incapaci legali. L'inabilitazione limita la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione, ma non incide sulla capacità testamentaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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