Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 390 c.c. Emancipazione di diritto
In vigore
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 389 - Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele→Cod. civ. art. 392 - Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv→Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela→Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore→Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto→Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato→Articolo 385 Codice Civile: Conto finale→Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'emancipazione di diritto e la sua fonte automatica
L'art. 390 c.c. disciplina l'unica ipotesi di emancipazione «di diritto» prevista dal nostro ordinamento: quella che consegue automaticamente al matrimonio del minore. A differenza dell'emancipazione giudiziale (prevista nel codice del 1942 ma oggi soppressa), qui non occorre alcun decreto del giudice: la capacità parziale acquistata con il matrimonio discende direttamente dalla legge. Il fondamento della scelta legislativa è coerente: chi è abbastanza maturo da contrarre matrimonio - atto tra i più impegnativi della vita - può essere considerato in grado di gestire almeno la propria ordinaria amministrazione patrimoniale.Matrimonio del minore: un istituto sempre più residuale
L'art. 84 c.c. vieta il matrimonio ai minori di 18 anni, salvo autorizzazione del tribunale per i minorenni «per gravi motivi» e previo accertamento della maturità psico-fisica del richiedente. Si tratta di un'eccezione applicata in rarissimi casi (tipicamente, gravidanze). La riforma del 2023 (d.lgs. 149/2022) ha ulteriormente ristretto questa possibilità, rendendo l'istituto quasi lettera morta nella pratica. Di conseguenza, l'emancipazione di diritto ex art. 390 c.c. ha oggi un'importanza pratica molto limitata, ma rimane rilevante sul piano teorico e per i rarissimi casi concreti che si presentano.Capacità dell'emancipato
L'emancipato ha capacità di agire piena per gli atti di ordinaria amministrazione: può stipulare contratti di locazione a breve termine, aprire conti correnti, effettuare acquisti. Non può, invece, compiere da solo atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, contrazione di debiti significativi, eredità) senza l'assistenza del curatore nominato ai sensi dell'art. 392 c.c. Quando l'emancipato è esercente un'attività commerciale (autorizzato dal tribunale ex art. 397 c.c.), acquista piena capacità anche per gli atti relativi a quell'esercizio.Profili pratici
Per il notaio o il commercialista che si trovi di fronte a un minore coniugato, è essenziale verificare: 1. L'esistenza dell'autorizzazione giudiziale al matrimonio e l'effettiva celebrazione del medesimo; 2. La nomina del curatore (necessaria per gli atti di straordinaria amministrazione); 3. L'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale. Un contratto di straordinaria amministrazione stipulato dall'emancipato senza l'assistenza del curatore è annullabile su istanza dell'emancipato stesso, del curatore o del pubblico ministero.Domande frequenti
Cos'è l'emancipazione di diritto ex art. 390 c.c.?
È la capacità parziale di agire che il minore acquista automaticamente con il matrimonio, senza bisogno di un provvedimento del giudice. Gli consente di compiere atti di ordinaria amministrazione in autonomia.
Un minore può ancora sposarsi in Italia?
Solo in via eccezionale. L'art. 84 c.c. richiede l'autorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi. È un'ipotesi rarissima nella pratica attuale.
L'emancipato può vendere casa da solo?
No. Per gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di immobili) l'emancipato deve essere assistito dal curatore nominato ai sensi dell'art. 392 c.c.
Quando cessa l'emancipazione?
Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni, quando il soggetto acquista piena capacità di agire per legge. Prima di tale data, cessa anche se il matrimonio viene annullato o dichiarato nullo.
L'emancipato può aprire una partita IVA?
Sì, ma per esercitare un'attività commerciale in modo autonomo serve l'autorizzazione del tribunale (art. 397 c.c.), dopo la quale acquista piena capacità per tutti gli atti inerenti a quell'attività.