Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 393 c.c. – Incapacità o rimozione del curatore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

In sintesi

  • L'art. 393 c.c. estende al curatore le cause di incapacità e le ipotesi di rimozione già previste per il tutore agli artt. 348, 350 e 384 c.c.
  • Non può essere curatore chi è già tutore di un'altra persona, chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, chi ha interessi in conflitto con l'inabilitato.
  • La rimozione può essere disposta dal giudice tutelare in qualsiasi momento per negligenza, abuso o condotta incompatibile con l'ufficio.
  • Il rinvio normativo garantisce coerenza sistematica tra la disciplina della tutela e quella della curatela.
  • Le cause di incapacità sono tassative e di stretta interpretazione.
Indice dei contenuti

Tecnica del rinvio normativo

L'art. 393 c.c. opera per rinvio alle disposizioni già previste per la tutela: in particolare agli artt. 348, ultimo comma, 350 e 384 c.c. Questa tecnica legislativa evita la duplicazione di norme identiche e garantisce una disciplina unitaria per tutti gli istituti di protezione degli incapaci. Il curatore dell'inabilitato si trova in una posizione analoga - ma non identica - a quella del tutore: assiste (non sostituisce) l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, a differenza del tutore che rappresenta integralmente il tutelato. Nonostante questa differenza funzionale, i requisiti di idoneità e le cause di rimozione sono sostanzialmente equivalenti.

Cause di incapacità a ricoprire l'ufficio (art. 348, ult. co.)

Non possono essere nominati curatori: - coloro che non hanno la libera amministrazione dei propri beni; - chi è stato condannato per certi reati contro la persona o il patrimonio; - chi è in lite con l'inabilitato; - chi ha interessi in conflitto con quelli del tutelato; - il fallito non riabilitato. Queste cause di incapacità devono essere dichiarate prima della nomina o possono emergere successivamente, nel qual caso giustificano la rimozione.

Rimozione dall'ufficio (art. 384 c.c.)

Il giudice tutelare può in qualsiasi momento rimuovere il curatore che si rende colpevole di abuso, negligenza o inettitudine, o che comunque si trovi in una situazione incompatibile con il corretto svolgimento dell'ufficio. La rimozione avviene con decreto motivato, impugnabile avanti al tribunale.

Sostituzione del curatore

In caso di rimozione, il giudice tutelare provvede alla nomina di un nuovo curatore contestualmente o immediatamente dopo la rimozione, per evitare vuoti nella protezione dell'inabilitato. In fase transitoria, il protutore o un curatore provvisorio possono garantire la continuità della tutela.

Domande frequenti

A chi rinvia l'art. 393 c.c.?

Alle disposizioni previste per la tutela: gli artt. 348, ultimo comma, 350 e 384 c.c., applicabili anche al curatore.

Chi non può essere nominato curatore?

Chi non ha la libera amministrazione dei propri beni, chi è in lite o in conflitto di interessi con l'inabilitato, certi condannati e il fallito non riabilitato (art. 348, ult. comma).

Il curatore può essere rimosso?

Sì: il giudice tutelare può rimuoverlo per abuso, negligenza o inettitudine, o per situazioni incompatibili con l'ufficio (art. 384 c.c.).

Perché si usa la tecnica del rinvio?

Per evitare la duplicazione di norme identiche e garantire una disciplina unitaria agli istituti di protezione degli incapaci.

Che differenza c'è tra curatore e tutore?

Il curatore assiste l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione; il tutore rappresenta integralmente il tutelato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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