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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 392 c.c. Curatore dell’emancipato

In vigore

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

In sintesi

  • Il curatore dell'emancipato è il coniuge maggiorenne se il minore è sposato con persona maggiore di età.
  • Se entrambi i coniugi sono minori, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, preferibilmente uno dei genitori.
  • In caso di annullamento (per causa diversa dall'età), scioglimento, cessazione effetti civili o separazione, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo, o altra persona.
  • Se l'emancipato contrae successivo matrimonio, il curatore lo assiste anche per gli atti previsti dall'art. 165 c.c. (convenzioni matrimoniali).
  • La nuova disciplina (post L. 39/1975) ha eliminato l'emancipazione legale per età, conservandola solo come effetto del matrimonio del minore con autorizzazione del tribunale.

Inquadramento dell'istituto e dell'emancipazione

L'art. 392 c.c. disciplina la figura del curatore dell'emancipato, soggetto chiamato ad assistere il minore emancipato negli atti di straordinaria amministrazione e in altri atti specifici (art. 394 c.c.). L'emancipazione è oggi un istituto residuale, conservato esclusivamente come effetto del matrimonio contratto dal minore con autorizzazione del tribunale ex art. 84 c.c. (per gravi motivi e dopo i 16 anni). La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha eliminato l'emancipazione per età (concessione del giudice senza matrimonio), legandola esclusivamente al matrimonio. Da tale legame discende la peculiare disciplina della curatela, che muta a seconda dello stato matrimoniale dell'emancipato.

Il coniuge maggiorenne come curatore naturale

La prima ipotesi (1° comma) è quella del minore sposato con persona maggiore di età: curatore è il coniuge, in virtù del legame matrimoniale e della presunzione di solidarietà coniugale. La scelta legislativa riflette il principio di unità della famiglia: chi è già nella più stretta comunità di vita con l'emancipato è il soggetto più indicato per assisterlo. La curatela è ex lege, senza necessità di formale nomina del giudice tutelare, salvo iscrizione nel registro delle tutele/curatele (art. 389 c.c. applicato per analogia).

Doppia minore età: nomina giudiziale

Quando entrambi i coniugi sono minori (ipotesi rara ma astrattamente possibile), la curatela non può ricadere su uno dei coniugi privi di piena capacità. Il giudice tutelare nomina allora un unico curatore per entrambi (soluzione che favorisce la coerenza decisionale all'interno della giovane famiglia), scelto preferibilmente fra i genitori. La preferenza per i genitori riflette la naturale continuità con la responsabilità genitoriale appena cessata e la garanzia di un soggetto affettivamente vicino all'emancipato.

Crisi del matrimonio: nuova nomina

Il 3° comma disciplina la patologia del rapporto coniugale: in caso di annullamento del matrimonio per causa diversa dall'età (es. impotenza, vizi del consenso, parentela), scioglimento (divorzio), cessazione degli effetti civili o separazione personale, il giudice tutelare nomina uno dei genitori dell'emancipato come curatore, purché idoneo all'ufficio. In mancanza di genitori idonei (per morte, decadenza dalla responsabilità genitoriale o conflitto di interessi), il giudice nomina altra persona, applicando in via analogica i criteri dell'art. 348 c.c. per la scelta del tutore. La norma non riguarda l'annullamento per età (che produce effetti diversi ex art. 117 c.c.). Va notato che la separazione personale, pur non sciogliendo il matrimonio, fa cessare la curatela del coniuge, in quanto la convivenza e l'unità di interessi vengono meno.

Successivo matrimonio e art. 165 c.c.

L'ultima parte della norma prevede che, se l'emancipato (rimasto privo di curatore-coniuge per crisi del primo matrimonio) contrae successivamente nuovo matrimonio, il curatore (genitore o altra persona, già nominato) continua ad assisterlo anche per gli atti previsti dall'art. 165 c.c., ossia le convenzioni matrimoniali. Si tratta di una garanzia ulteriore: poiché le convenzioni matrimoniali del minore richiedono assistenza qualificata, il curatore già operativo continua a svolgere tale funzione, evitando vuoti di tutela.

Casi pratici

Tizio, di 17 anni, ottiene dal tribunale l'autorizzazione a sposare Caia, maggiorenne. Dal matrimonio Tizio è emancipato e Caia è automaticamente curatrice. Se entrambi gli sposi fossero stati minori (es. Tizio 17 anni e Caia 16 anni con autorizzazione), il giudice tutelare avrebbe nominato un unico curatore, preferibilmente uno dei loro genitori (es. il padre di Tizio). Diversa ipotesi: Tizio e Caia si separano dopo due anni. Caia cessa di essere curatrice e il giudice tutelare nomina il padre di Tizio (ancora minorenne) come nuovo curatore. Se successivamente Tizio (ancora minorenne) sposa Sempronia maggiorenne, il padre rimane curatore per assistere Tizio nelle convenzioni matrimoniali ex art. 165 c.c., mentre Sempronia subentra come curatrice per gli altri atti.

Domande frequenti

Chi è il curatore del minore emancipato sposato con un maggiorenne?

Il curatore è automaticamente il coniuge maggiorenne, in virtù del legame matrimoniale e della presunzione di solidarietà coniugale. Non serve un provvedimento del giudice tutelare (art. 392, 1° comma c.c.).

Cosa succede se entrambi i coniugi sono minori?

Il giudice tutelare nomina un unico curatore per entrambi, scelto preferibilmente tra i genitori dei minori, per favorire la coerenza decisionale e la continuità con la responsabilità genitoriale.

Chi diventa curatore in caso di separazione o divorzio dell'emancipato?

Il giudice tutelare nomina uno dei genitori dell'emancipato, se idoneo all'ufficio. In mancanza, è nominata altra persona idonea, applicando in via analogica i criteri dell'art. 348 c.c. previsti per la scelta del tutore.

Cosa accade se l'emancipato contrae un nuovo matrimonio?

Il curatore già nominato (genitore o altra persona) continua ad assisterlo per le convenzioni matrimoniali previste dall'art. 165 c.c., mentre il nuovo coniuge maggiorenne assume la curatela per gli altri atti.

L'emancipazione esiste ancora oggi nel diritto italiano?

Sì, ma in forma residuale: dopo la riforma del 1975 (L. 39/1975) è ammessa solo come effetto del matrimonio contratto dal minore con autorizzazione del tribunale ex art. 84 c.c., per gravi motivi e dopo i sedici anni. È stata eliminata l'emancipazione per età richiesta dal minore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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