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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 348 c.c. Scelta del tutore

In vigore

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale (1). La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (2). In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147. […] (3)

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In sintesi

  • Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale.
  • La designazione può essere fatta per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • In mancanza, la scelta cade preferibilmente tra ascendenti, altri prossimi parenti o affini del minore, da sentire ove opportuno.
  • Il giudice deve disporre l'ascolto del minore ultradodicenne (o di età inferiore se capace di discernimento).
  • La persona scelta deve essere idonea, di ineccepibile condotta e dare affidamento di educare e istruire il minore secondo l'art. 147 c.c.

Inquadramento sistematico della scelta del tutore

L'art. 348 c.c. detta i criteri di scelta del tutore del minore, completando la disciplina della tutela aperta ai sensi dell'art. 343 c.c. quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono per altre cause esercitare la responsabilità genitoriale. La norma realizza un equilibrio tra il rispetto della volontà del genitore superstite, il favore per la continuità familiare e la tutela del superiore interesse del minore, principio cardine del nostro ordinamento e di quello europeo (Carta di Nizza, art. 24).

La designazione genitoriale: forme e limiti

Il primo criterio di scelta è la designazione operata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. Si tratta di un atto di estrema autonomia che il legislatore riconosce al genitore, in considerazione del rapporto privilegiato che egli intrattiene con il figlio minore e della conoscenza diretta delle persone più idonee a sostituirlo. La designazione richiede una forma solenne: testamento (olografo, pubblico o segreto), atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata. Le forme libere sono inammissibili: una mera lettera o un'indicazione verbale non vincolano il giudice tutelare. La designazione può essere revocata con atto di pari forma.

Sindacato del giudice tutelare e «gravi motivi»

La designazione non è automaticamente vincolante. Il giudice tutelare conserva un potere di controllo sostanziale: può discostarsene quando ricorrano gravi motivi ostativi alla nomina del designato, quali la sopravvenuta incapacità, condotta riprovevole, conflitto di interessi con il minore, distanza geografica che renda impossibile l'esercizio effettivo dell'ufficio, o incompatibilità ai sensi dell'art. 350 c.c. Il controllo non si traduce in libera valutazione discrezionale: il giudice deve motivare in modo puntuale le ragioni del rifiuto, restando la designazione il criterio prioritario.

Scelta in mancanza di designazione: il favor familiae

Quando manca la designazione o questa è inefficace, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti (nonni materni o paterni) o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore. La norma esprime il favor familiae: l'ambiente familiare, anche allargato, è considerato il luogo naturale di crescita del minore, e la continuità affettiva e culturale è valore primario. I parenti devono essere sentiti dal giudice «in quanto sia opportuno»: non si tratta di un dovere assoluto, ma di un'opportunità che il giudice valuta in concreto, anche per evitare ulteriori traumi al minore in situazioni di conflittualità familiare.

Ascolto del minore: principio costituzionale e convenzionale

Il riferimento all'ascolto del minore ultradodicenne (o di età inferiore se capace di discernimento) recepisce i principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 12) e della Convenzione europea di Strasburgo del 1996. L'ascolto non è una mera audizione: è un atto procedimentale obbligatorio attraverso il quale il minore esprime il proprio parere su una decisione che incide profondamente sulla sua vita. L'omissione dell'ascolto, salvo motivata impossibilità, costituisce vizio del procedimento e legittima il reclamo ex art. 739 c.p.c. Il giudice deve tenere conto dell'opinione del minore in modo proporzionato all'età e alla maturità, senza tuttavia essere ad essa vincolato: la valutazione finale resta orientata al superiore interesse del minore.

Requisiti di idoneità della persona prescelta

Il quarto comma indica i requisiti sostanziali: «persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147». Il richiamo all'art. 147 c.c. (doveri verso i figli: mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale) impone al tutore di assumere una funzione quasi-genitoriale, pur nei limiti dell'ufficio tutelare. L'idoneità è valutata sotto il profilo morale (assenza di precedenti penali rilevanti, stile di vita compatibile con l'educazione del minore), economico (capacità di amministrare i beni del minore se rilevanti) e relazionale (rapporto positivo con il minore, disponibilità di tempo e attenzione).

Caso pratico

Tizio, vedovo e genitore esclusivo del minore Caio, redige testamento olografo designando come tutore la propria sorella Sempronia. Alla morte di Tizio, il giudice tutelare apre la tutela e ascolta Caio, dodicenne, che esprime preferenza per i nonni materni. Il giudice deve valutare se sussistano gravi motivi ostativi alla nomina di Sempronia (designata dal genitore), bilanciando la designazione testamentaria con l'opinione del minore. Se Sempronia è idonea e non vi sono gravi motivi, prevale la designazione; ma il giudice deve motivare puntualmente la prevalenza sulla volontà espressa dal minore.

Domande frequenti

Chi nomina il tutore del minore rimasto orfano?

Il tutore è nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio del minore. La nomina avviene secondo i criteri dell'art. 348 c.c.: prima la persona designata dal genitore, poi gli ascendenti o altri prossimi parenti, sempre privilegiando l'interesse del minore.

In che forma il genitore può designare il futuro tutore del figlio?

La designazione deve essere fatta per testamento (olografo, pubblico o segreto), per atto pubblico notarile oppure per scrittura privata autenticata. Indicazioni informali, lettere o dichiarazioni verbali non hanno efficacia vincolante per il giudice tutelare.

Il giudice tutelare è obbligato a nominare la persona designata dal genitore?

No, il giudice può discostarsi dalla designazione quando ricorrono gravi motivi ostativi (incapacità sopravvenuta, conflitto di interessi, condotta riprovevole, incompatibilità ex art. 350 c.c.). Deve però motivare in modo specifico le ragioni del mancato rispetto della volontà del genitore.

Il minore può essere ascoltato sulla scelta del tutore?

Sì, l'ascolto del minore ultradodicenne è obbligatorio; anche il minore di età inferiore deve essere ascoltato se capace di discernimento. Il giudice tiene conto della sua opinione in modo proporzionato all'età, ma la decisione finale è orientata al superiore interesse del minore.

Quali requisiti deve avere la persona nominata tutore?

Deve essere idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, e dare affidamento di educare e istruire il minore secondo l'art. 147 c.c. Si valutano profili morali, economici e relazionali. Non deve incorrere nelle cause di incapacità dell'art. 350 c.c.

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Redazione Legge in Chiaro
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