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Art. 346 c.c. Nomina del tutore e del protutore
In vigore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio di tempestività
L'art. 346 c.c. esprime il principio di tempestività nell'apertura della tutela: il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto generatore, deve procedere alla nomina del tutore e del protutore. La formula scelta dal legislatore, appena, sottolinea l'urgenza: il minore non può rimanere privo di rappresentante legale, perché ogni atto giuridico che lo riguardi (sanitario, scolastico, patrimoniale) richiede chi possa esercitare i poteri propri della responsabilità genitoriale.
Le figure del tutore e del protutore
Il tutore assume la rappresentanza legale del minore, ne ha la cura, ne amministra i beni. Il protutore (artt. 355 ss. c.c.) ha funzioni di vigilanza, supplenza in caso di conflitto di interessi tra tutore e minore, e attivazione di iniziative quando necessario. La duplicità delle figure realizza un sistema di check and balance: il protutore controlla il tutore, riferisce al GT, supplisce quando occorre. La nomina contestuale delle due figure è imposta dalla norma a garanzia dell'efficacia dei controlli.
Criteri di scelta del tutore
Il GT applica l'art. 348 c.c., che prevede una gerarchia di criteri: in primo luogo il tutore designato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata); in subordine la scelta tra gli ascendenti e parenti prossimi del minore, valutando idoneità e disponibilità; infine, in mancanza, la nomina di altra persona idonea, prediligendo persone che abbiano avuto rapporti significativi con il minore. La scelta deve sempre rispondere all'interesse del minore, criterio guida assoluto.
Procedura di nomina
Il procedimento è di volontaria giurisdizione: il GT esamina gli atti, sente il minore se ultradodicenne (o capace di discernimento), può audire i parenti, gli assistenti sociali, eventuali persone informate. Adotta poi decreto motivato di nomina, che è notificato al designato. Questi deve prestare giuramento davanti al GT (art. 349 c.c.), che gli legge gli artt. 358 ss. c.c. La tutela ha inizio con il giuramento; da quel momento il tutore può compiere atti per il minore.
Rifiuto e dispensa dell'incarico
L'incarico è in linea di principio obbligatorio per le persone designate o nominate. Sono ammesse dispense in casi tipici (artt. 351-352 c.c.): età avanzata, gravi motivi di salute, lontananza dalla residenza del minore, esercizio di altra tutela, già più di tre figli minori. Il rifiuto ingiustificato è sanzionato civilmente. Il GT, ricevuta istanza di dispensa fondata, può sostituire il nominato.
Esempio pratico
Caia, madre del minore Sempronio (15 anni), muore. Caia aveva nel testamento designato come tutore lo zio paterno Tizio e come protutore la sorella di Tizio, Caia jr. Il giudice tutelare, ricevuta la denunzia ex art. 345 c.c. e la copia del verbale notarile di pubblicazione del testamento, fissa udienza entro pochi giorni, ascolta Sempronio capace di discernimento, esamina la disponibilità di Tizio e di Caia jr., e con decreto motivato li nomina rispettivamente tutore e protutore. Tizio presta giuramento davanti al GT e da quel momento può rappresentare Sempronio in tutti gli atti che lo riguardano.
Domande frequenti
Quando il giudice tutelare nomina il tutore del minore?
Appena ricevuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela (morte dei genitori, decadenza, ecc.), il giudice tutelare procede senza indugio alla nomina del tutore e del protutore, in attuazione del principio di tempestività.
Chi viene nominato come tutore?
Si applica la gerarchia dell'art. 348 c.c.: prima il tutore designato dal genitore (per testamento o atto pubblico); poi ascendenti o parenti prossimi idonei; in mancanza, altra persona idonea. La scelta deve sempre rispondere all'interesse del minore.
Cos'è il protutore?
Il protutore è una figura di controllo e supplenza: vigila sull'operato del tutore, riferisce al giudice tutelare in caso di irregolarità, rappresenta il minore quando vi è conflitto di interessi con il tutore. È nominato contestualmente al tutore (art. 355 c.c.).
Da quando il tutore può compiere atti per il minore?
Dal momento del giuramento prestato davanti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 349 c.c. Solo dopo il giuramento il tutore può esercitare la rappresentanza legale e compiere atti per conto del minore.
Si può rifiutare la nomina a tutore?
L'incarico è in linea di principio obbligatorio, ma è possibile chiedere dispensa nei casi tipici previsti dagli artt. 351-352 c.c.: età avanzata, gravi motivi di salute, lontananza, esercizio di altra tutela, presenza di più figli minori a carico. Il rifiuto ingiustificato è sanzionato.