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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 344 c.c. Funzioni del giudice tutelare

In vigore

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. SEZIONE II – Del tutore e del protutore

In sintesi

  • Presso ogni tribunale il giudice tutelare sovrintende a tutele e curatele.
  • Il GT esercita le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di volontaria giurisdizione.
  • Può richiedere l'assistenza della pubblica amministrazione e di enti i cui scopi coincidano con le sue funzioni.
  • Organo monocratico, è figura cardine del sistema di protezione di minori e incapaci.
  • Funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo sugli atti del tutore e del curatore.

Ruolo istituzionale del giudice tutelare

L'art. 344 c.c. delinea il ruolo del giudice tutelare come organo generale di sovrintendenza sulle misure di protezione dei soggetti deboli. Presso ogni tribunale opera un giudice (o più giudici) specificamente designato/i con questa funzione. Il GT è organo monocratico, di prossimità, deputato a un controllo costante e individualizzato sulla gestione delle tutele e curatele. La norma istituisce la spina dorsale del sistema di volontaria giurisdizione in materia familiare e di incapaci.

Le competenze tipiche

Il GT esercita una pluralità di funzioni eterogenee: nomina del tutore e del protutore (artt. 346, 355 c.c.); autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione del tutore (artt. 374, 375 c.c.); vigilanza sull'operato del tutore (art. 384 c.c.); nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi; autorizzazione di atti del minore emancipato (artt. 390 ss. c.c.) e del beneficiario di amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. c.c.); funzioni di vigilanza sull'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337 c.c.; autorizzazioni in materia successoria (es. accettazione con beneficio di inventario per minori, art. 471 c.c.).

Le altre funzioni di legge

Il secondo periodo del primo comma rinvia alle altre funzioni attribuite dalla legge. Il sistema è dunque aperto: ogni qualvolta una norma assegni al giudice tutelare un compito, esso si aggiunge al novero delle sue competenze. Si pensi alle disposizioni in tema di amministrazione di sostegno (l. 6/2004), che ha attribuito al GT un ruolo centrale, o ai provvedimenti in tema di matrimonio del minore (art. 84 c.c., ammissione del sedicenne) o di cambiamento del cognome dei figli minori.

Collaborazione con la pubblica amministrazione

Il secondo comma riconosce al GT il potere di chiedere l'assistenza di organi della pubblica amministrazione e di enti i cui scopi corrispondano alle sue funzioni. Si tratta di un'ampia clausola di cooperazione istituzionale: comuni, servizi sociali, ASL, consultori, scuole, polizia municipale, enti del terzo settore possono essere coinvolti per acquisire informazioni, svolgere indagini, attuare prescrizioni. Tale collaborazione è essenziale per un esercizio efficace delle funzioni tutorie.

Rapporti con il PM e con il tribunale collegiale

Il GT non sostituisce le altre figure giurisdizionali. Per i provvedimenti più incisivi (decadenza dalla responsabilità, rimozione del tutore, adozione) la competenza è del tribunale collegiale; per la promozione del controllo pubblico è centrale il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni (oggi Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). Il GT è snodo di raccordo tra queste figure e il caso concreto.

Esempio pratico

Tizio, ottantenne vedovo con due figli (Caio e Sempronio), è ricoverato e necessita di amministrazione di sostegno per pagare le bollette e gestire i conti. Caio presenta ricorso al giudice tutelare del circondario di residenza. Il GT, sentito il padre e i figli, nomina Caio amministratore di sostegno con poteri limitati alla gestione bancaria. Nel corso del tempo il GT vigila sull'operato di Caio, riceve i rendiconti, autorizza atti specifici (es. estinzione di un conto deposito) e adatta i poteri al mutare delle esigenze del padre.

Domande frequenti

Quali sono le funzioni principali del giudice tutelare?

Il giudice tutelare sovrintende a tutele e curatele, nomina tutori e protutori, autorizza atti di straordinaria amministrazione, vigila sull'operato di tutori e amministratori, esercita funzioni di vigilanza sulla responsabilità genitoriale ex art. 337 c.c. e tutte le altre attribuite dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere informazioni a comuni e servizi sociali?

Sì. Il secondo comma dell'art. 344 c.c. attribuisce al GT il potere di chiedere l'assistenza di organi della pubblica amministrazione e di enti i cui scopi corrispondano alle sue funzioni: comuni, servizi sociali, ASL, consultori, scuole.

Il giudice tutelare è un giudice monocratico?

Sì, è un organo monocratico, designato presso ogni tribunale (oggi presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie), che svolge funzioni di volontaria giurisdizione in materia di protezione di minori e incapaci.

Il giudice tutelare può decidere la decadenza dalla responsabilità genitoriale?

No. La pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. è di competenza del tribunale collegiale. Il GT esercita una funzione di vigilanza e segnalazione, oltre all'autorizzazione di atti specifici e alla nomina del tutore.

Il giudice tutelare interviene anche nell'amministrazione di sostegno?

Sì. La l. 6/2004 ha attribuito al GT un ruolo centrale nell'amministrazione di sostegno: nomina dell'amministratore, definizione dei poteri, autorizzazioni, vigilanza, modifica del decreto al mutare delle esigenze del beneficiario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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