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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 342-bis c.c. – Ordini di protezione contro gli abusi familiari
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.(132)
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela→Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare→Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare→Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore→Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite→Art. 337-octies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore (abrogato)→Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli→Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c→Articolo 337-quater Codice Civile→Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli→Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.