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Art. 345 c.c. Denunzie al giudice tutelare
In vigore
L’ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Funzione della disciplina
L'art. 345 c.c. costruisce un sistema di segnalazione obbligatoria al giudice tutelare delle situazioni che possono comportare l'apertura della tutela di un minore. La norma realizza il principio per cui la protezione del minore senza genitori non può dipendere dall'iniziativa eventuale di privati: lo Stato attiva una rete di soggetti istituzionali e familiari tenuti a comunicare al GT i fatti rilevanti, in modo che la tutela sia aperta tempestivamente e senza vuoti di protezione.
I soggetti tenuti alla denunzia
La norma individua quattro categorie di soggetti onerati. L'ufficiale di stato civile deve trasmettere notizia quando riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli minori o la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti. Il notaio deve denunziare la pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore (art. 348 c.c.). Il cancelliere deve segnalare le decisioni giudiziali da cui deriva l'apertura della tutela (es. sentenza di decadenza, di interdizione, di dichiarazione di assenza). I parenti entro il terzo grado e la persona designata quale tutore o protutore devono denunziare il fatto da cui deriva l'apertura.
I termini e la loro natura
I termini sono diversificati. Dieci giorni per ufficiale di stato civile, notaio, parenti entro il terzo grado e designato. Quindici giorni per il cancelliere, decorrenti dalla pubblicazione o deposito in cancelleria. I termini decorrono dalla notizia del fatto, criterio soggettivo che valorizza l'effettiva conoscibilità da parte del soggetto onerato. Si tratta di termini ordinatori: la loro inosservanza non determina decadenza del potere di segnalare né invalidità della tutela successivamente aperta, ma può comportare responsabilità disciplinare per i pubblici ufficiali e, in caso di danno, responsabilità civile.
Coordinamento con la disciplina dell'apertura
La disciplina delle denunce si coordina con l'art. 343 c.c. (apertura della tutela) e con l'art. 346 c.c. (nomina del tutore). Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, attiva immediatamente la procedura per la nomina del tutore e del protutore, eventualmente designati per testamento o atto pubblico dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (art. 348 c.c.). Il sistema mira a una continuità di protezione: dal momento del fatto generatore (morte, decadenza, ecc.) alla nomina, il vuoto temporale deve essere il più breve possibile.
Profili pratici e rapporto con l'anagrafe
Nella prassi operativa, le segnalazioni dell'ufficiale di stato civile e del cancelliere transitano attraverso flussi documentali ormai informatizzati. La denunzia dei parenti, di solito, avviene mediante semplice istanza al giudice tutelare con allegazione del certificato di morte o degli atti di stato civile rilevanti. Il notaio adempie attraverso la trasmissione di copia del verbale di pubblicazione del testamento contenente la designazione, accompagnata dagli atti di stato civile del minore.
Esempio pratico
Caia, vedova madre del minore Sempronio, muore. L'ufficiale di stato civile del Comune dove avviene la dichiarazione di morte, entro dieci giorni, trasmette notizia al giudice tutelare del circondario di residenza di Sempronio. Tizio, zio paterno del minore (parente di terzo grado), che ha appreso del decesso il giorno stesso, presenta a propria volta entro dieci giorni istanza al GT, indicando la propria disponibilità a essere nominato tutore. Il notaio che pubblica il testamento di Caia, in cui essa aveva designato Tizio quale tutore, ne dà comunicazione al GT entro dieci giorni dalla pubblicazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a denunciare al giudice tutelare l'apertura della tutela?
Sono obbligati l'ufficiale di stato civile, il notaio che pubblica un testamento contenente designazione di tutore, il cancelliere per le decisioni giudiziali, i parenti entro il terzo grado del minore e la persona designata come tutore o protutore.
Entro quanti giorni deve avvenire la denunzia?
Dieci giorni per ufficiale di stato civile, notaio, parenti entro il terzo grado e designato, decorrenti dalla notizia del fatto. Quindici giorni per il cancelliere, dalla pubblicazione o deposito in cancelleria della decisione.
Cosa succede se la denunzia non è effettuata nei termini?
I termini hanno natura ordinatoria: la mancata o tardiva segnalazione non invalida la tutela aperta successivamente, ma può comportare responsabilità disciplinare per i pubblici ufficiali e responsabilità civile per i danni eventualmente derivati al minore.
I parenti più lontani del terzo grado sono obbligati a denunziare?
No, l'obbligo formale è circoscritto ai parenti entro il terzo grado. I parenti più lontani non sono tenuti, ma possono comunque segnalare al GT i fatti che richiedono apertura della tutela, nell'interesse del minore.
Anche il notaio che pubblica un testamento deve segnalare al giudice tutelare?
Sì, ma solo se il testamento contiene la designazione di un tutore o protutore (art. 348 c.c.). In tal caso il notaio deve darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni dalla pubblicazione.