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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 388 c.c. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

In vigore

dell'approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione (1) del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

In sintesi

  • È vietata ogni convenzione tra tutore ed ex minore prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
  • La violazione comporta annullabilità della convenzione su istanza del minore, dei suoi eredi o aventi causa.
  • La norma tutela il maggiorenne dall'influenza psicologica residua dell'ex tutore subito dopo la cessazione del rapporto.
  • Il termine di un anno decorre dall'approvazione formale del conto da parte del giudice tutelare (art. 386 c.c.).
  • L'annullamento è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni ex art. 1442 c.c.

Funzione protettiva della norma

L'art. 388 c.c. configura un divieto temporaneo di contrarre tra ex tutore e ex minore, finalizzato a proteggere il giovane maggiorenne nella fase più delicata: quella immediatamente successiva alla cessazione della tutela. Pur essendo formalmente capace di agire, il neo-maggiorenne può ancora trovarsi sotto l'ascendente psicologico, affettivo o economico dell'ex tutore, soggetto che per anni ha gestito i suoi affari e con il quale spesso intercorrono rapporti familiari o di fiducia consolidati. Il legislatore presume che convenzioni stipulate in tale fase possano essere viziate da una libertà di determinazione non piena e dunque potenzialmente pregiudizievoli.

Il termine di un anno dall'approvazione del conto

Il termine di sospensione è di un anno dall'approvazione del conto della tutela (art. 386 c.c.). L'approvazione è quella formale, pronunciata dal giudice tutelare a seguito dell'esame del rendiconto presentato dal tutore. Il termine ha natura sostanziale: durante l'anno, qualsiasi negozio giuridico tra ex tutore e ex pupillo è esposto al rischio di annullamento. La norma non distingue tra convenzioni vantaggiose o svantaggiose per il maggiorenne: la presunzione di influenza opera in via oggettiva, senza necessità di prova del pregiudizio in concreto.

Annullabilità e legittimazione

La sanzione è l'annullabilità relativa: la convenzione è valida ed efficace, ma può essere annullata su istanza del minore (divenuto maggiorenne), dei suoi eredi o aventi causa. La legittimazione è limitata alla parte protetta e ai suoi successori, in coerenza con la natura protettiva del rimedio. L'ex tutore non può invocare l'annullabilità a proprio favore. L'azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione quinquennale dell'art. 1442 c.c., decorrente, secondo l'orientamento prevalente, dalla stipulazione della convenzione, in quanto il vizio è oggettivo e immediatamente conoscibile.

Ambito oggettivo del divieto

Il termine convenzione deve essere inteso in senso ampio: rientrano contratti onerosi e gratuiti, donazioni, transazioni, ricognizioni di debito, riconoscimenti di pagamento. Restano fuori dal divieto gli atti unilaterali non recettizi e gli adempimenti dovuti (es. pagamento del residuo della tutela quantificato dal rendiconto). Non è chiara la sorte della transazione sul rendiconto stesso: la dottrina maggioritaria la include nel divieto, poiché potrebbe occultare profili di responsabilità del tutore non emersi in sede di approvazione del conto.

Casi pratici

Tizio è stato tutore di Caio fino alla maggiore età, raggiunta il 1° gennaio 2024. Il conto della tutela è approvato dal giudice tutelare il 15 marzo 2024. Il 1° giugno 2024 Tizio e Caio stipulano una transazione con cui Caio rinuncia a ogni pretesa contro Tizio in cambio di € 10.000. Tale convenzione, intervenuta prima del 15 marzo 2025, è annullabile su istanza di Caio (entro 5 anni, art. 1442 c.c.). Diversa ipotesi: se la transazione fosse stata stipulata il 20 marzo 2025, sarebbe pienamente valida, salvo i vizi ordinari del consenso. Ancora: se Caio dona a Tizio un immobile il 1° luglio 2024, anche tale atto è annullabile, indipendentemente dalla congruità del valore.

Domande frequenti

Quando il neo-maggiorenne può stipulare contratti validi con l'ex tutore?

Solo dopo che è decorso un anno dall'approvazione formale del conto della tutela da parte del giudice tutelare. Convenzioni stipulate prima di tale termine sono annullabili su istanza del maggiorenne, dei suoi eredi o aventi causa (art. 388 c.c.).

L'annullamento opera automaticamente o richiede un'azione giudiziale?

Richiede un'azione giudiziale di annullamento, proposta dal maggiorenne o dai suoi eredi/aventi causa. La convenzione, fino a sentenza, è valida ed efficace. L'ex tutore non può chiedere l'annullamento.

Entro quanto tempo bisogna chiedere l'annullamento?

Si applica il termine quinquennale ordinario dell'art. 1442 c.c., decorrente dalla data della convenzione, in quanto il vizio è oggettivo (la stipulazione anticipata) e immediatamente conoscibile.

Il divieto riguarda qualsiasi tipo di contratto?

Sì, il divieto si estende a ogni convenzione: contratti onerosi e gratuiti, donazioni, transazioni, riconoscimenti di debito. Non rileva la convenienza dell'atto per il maggiorenne: la presunzione di influenza opera oggettivamente.

Si applica anche se il rapporto tra tutore e minore è stato eccellente?

Sì, la norma non ammette prova contraria sull'assenza di influenza psicologica: è una presunzione assoluta legata al solo dato temporale. Anche un rapporto cordiale non legittima convenzioni nel periodo protetto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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