Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Pronunce Corte Costituzionale
  3. Prassi e linee guida
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 390 CCII – Disciplina transitoria

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni

Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

Disciplina transitoria per le procedure aperte prima dell'entrata in vigore: continuano ad applicarsi le norme della L. 267/1942 alle procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria già pendenti.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate

Profili fiscali procedure di crisi (art. 390 CCII)

L'Agenzia delle Entrate chiarisce trattamento tributario delle sopravvenienze attive da esdebitazione, transazione fiscale e composizione negoziata della crisi d'impresa.

Gazzetta Ufficiale

D.Lgs. 14/2019, art. 390 - testo pubblicato

Il testo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 con codice redazionale 19G00007.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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