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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 386 CCII – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «all’atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente,» b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-ter. In caso di inadempimento all’obbligo previsto dal comma 1, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b). 1-quater. L’atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 386 CCII modifica l’art. 4 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
  • L’obbligo di consegna della polizza assicurativa decennale postuma è ora presidiato da nullità relativa, azionabile solo dall’acquirente.
  • È prevista l’adozione di un decreto interministeriale (MISE, Giustizia, MEF) che fissi contenuto, caratteristiche e modello standard della polizza.
  • In caso di inadempimento, l’acquirente che receda ex art. 6 d.lgs. 122/2005 può escutere la fideiussione ex art. 3, c. 3, lett. b).
  • L’atto di trasferimento deve menzionare gli estremi identificativi della polizza e la sua conformità al decreto attuativo.
  • La disposizione rafforza il sistema di garanzie a favore degli acquirenti, in coerenza con la ratio antielusiva della legge del 2005.
Inquadramento sistematico e ratio della novella

L’art. 386 CCII si colloca nella Parte III del Codice, dedicata alle «Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire», e introduce significative modificazioni all’art. 4 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina la polizza assicurativa indennitaria decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere ex art. 1669 c.c. La ratio della novella risiede nel rafforzamento del sistema di tutele a favore dell’acquirente di immobile da costruire, parte tradizionalmente debole del rapporto, mediante l’introduzione di un presidio sanzionatorio civilistico (la nullità relativa) prima assente, l’uniformazione del contenuto contrattuale della polizza e il coordinamento con la fideiussione di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge. Si completa così, sul piano sostanziale, un’architettura di garanzie pensata per fronteggiare il rischio di crisi del costruttore, ponte ideale verso la disciplina concorsuale del CCII.

La nullità relativa e la legittimazione esclusiva dell’acquirente

La modifica di maggior rilievo riguarda il comma 1 dell’art. 4, dove dopo le parole «all’atto del trasferimento della proprietà» si inseriscono quelle «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente». Si tratta di un’ipotesi di nullità di protezione, omogenea a quella già prevista dall’art. 2, c. 1, d.lgs. 122/2005 per la fideiussione: il legislatore qualifica la patologia come nullità, ma ne riserva la legittimazione attiva esclusivamente al soggetto protetto. L’orientamento prevalente riconduce tale figura allo schema della «nullità relativa» o «di protezione», caratterizzata da rilevabilità d'ufficio nel solo interesse del contraente debole, secondo i principi già elaborati per la disciplina consumeristica (artt. 36 e 134 cod. cons.) e bancaria (art. 127 TUB). Si pensi a Tizio, acquirente di un appartamento da costruire da parte dell’impresa Alfa S.r.l., che al rogito non riceva la polizza decennale postuma: solo Tizio potrà far valere la nullità del contratto, mentre Alfa non potrà invocarla a proprio vantaggio per sciogliersi dal vincolo.

Il decreto attuativo sul contenuto e modello standard della polizza

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.lgs. 122/2005 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la determinazione del contenuto, delle caratteristiche e del modello standard della polizza. La standardizzazione mira a superare la prassi, frequente nella vigenza del testo originario, di polizze formalmente rilasciate ma sostanzialmente carenti, con massimali insufficienti, franchigie elevate, esclusioni atipiche o clausole di decadenza incompatibili con la ratio protettiva della norma. L’adozione di un modello standard riduce le asimmetrie informative tra costruttore e acquirente e facilita il controllo notarile in sede di rogito, posto che il pubblico ufficiale dovrà verificare la conformità della polizza al decreto attuativo. Caio notaio, chiamato a ricevere il rogito, dovrà richiedere copia della polizza, controllarne la conformità al modello ministeriale e darne menzione nell’atto, secondo quanto imposto dal nuovo comma 1-quater.

L’escussione della fideiussione in caso di inadempimento e il recesso ex art. 6

Il nuovo comma 1-ter introduce un meccanismo di tutela ulteriore: in caso di inadempimento all’obbligo di consegna della polizza, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la volontà di recedere dal contratto preliminare ex art. 6 d.lgs. 122/2005 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. b). Si crea così un collegamento funzionale tra le due garanzie, fideiussoria e assicurativa, che operano in fasi diverse del rapporto: la prima a tutela degli acconti versati prima del trasferimento, la seconda a copertura dei vizi gravi successivi alla consegna. L’orientamento prevalente ritiene che la dichiarazione di recesso debba essere formulata per iscritto, con indicazione specifica della causale (omessa consegna della polizza), e che l’escussione presupponga la prova documentale dell’inadempimento. Sempronio, acquirente che, alla consegna dell’immobile, constati l’assenza della polizza, potrà recedere e azionare la fideiussione bancaria o assicurativa per il recupero degli acconti versati, senza dover attendere l’apertura di una procedura concorsuale a carico del costruttore.

Le menzioni obbligatorie nell’atto di trasferimento e il ruolo del notaio

Il comma 1-quater impone che l’atto di trasferimento contenga la menzione degli «estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis». La previsione assolve a una duplice funzione: documentale, perché consente di tracciare la garanzia nel tempo e di renderla opponibile ai successivi aventi causa; e di controllo preventivo, perché responsabilizza il notaio nella verifica della regolarità sostanziale della polizza. Pur non essendo espressamente sanzionata la mera omissione della menzione (a differenza dell’omessa consegna), l’orientamento prevalente ritiene che il notaio incorra in responsabilità disciplinare e civile ex art. 28 l. not. e art. 1218 c.c. ove rogiti un atto privo della menzione o con menzione di polizza non conforme al modello ministeriale. La novella si coordina, sul piano sistematico, con l’art. 5 d.lgs. 122/2005 sul fondo di solidarietà e con la disciplina concorsuale del CCII in tema di prededuzione e di tutela degli acquirenti nelle procedure di liquidazione giudiziale del costruttore (artt. 173 e ss.).

Domande frequenti

Che tipo di nullità sanziona l’omessa consegna della polizza decennale postuma ex art. 386 CCII?

Si tratta di una nullità relativa o di protezione: la legittimazione ad azionarla spetta esclusivamente all’acquirente, secondo lo schema già adottato per la fideiussione ex art. 2 d.lgs. 122/2005 e in linea con la disciplina consumeristica e bancaria.

Quale ruolo ha il decreto interministeriale previsto dal comma 1-bis dell’art. 4 d.lgs. 122/2005?

Determina contenuto, caratteristiche e modello standard della polizza assicurativa decennale postuma, riducendo le asimmetrie informative e consentendo al notaio di verificare la conformità della garanzia in sede di rogito.

Cosa può fare l’acquirente se al rogito non riceve la polizza assicurativa conforme?

Può far valere la nullità del contratto in via esclusiva oppure, ove abbia comunicato il recesso ex art. 6 d.lgs. 122/2005, escutere la fideiussione ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. b), per recuperare gli acconti versati.

L’atto di trasferimento deve menzionare la polizza assicurativa decennale postuma?

Sì: il nuovo comma 1-quater impone la menzione degli estremi identificativi della polizza e della sua conformità al decreto attuativo, con responsabilità disciplinare e civile del notaio in caso di omissione o difformità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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