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Art. 383 CCII – Finanziamenti dei soci
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento e finalità della novella
L’art. 383 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) interviene in modo apparentemente marginale ma sistematicamente rilevante sull’art. 2467 c.c., disciplina cardine dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata. La modifica consiste nella soppressione, dal primo comma, delle parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito». La ratio dell’intervento è di razionalizzazione: la previsione soppressa era una regola di tipo concorsuale incastonata in una disposizione codicistica di natura sostanziale. Il legislatore della riforma ha ritenuto opportuno espungere tale regola dal codice civile e disciplinarla, in modo unitario per tutte le procedure concorsuali, all’interno del CCII. La modifica si inserisce nel più ampio disegno di riconduzione a sistema delle norme concorsuali, evitando duplicazioni e potenziali conflitti interpretativi.
Il regime sostanziale della postergazione: l’art. 2467 c.c. dopo la novella
L’art. 2467 c.c., come risultante dopo la novella, conserva la propria funzione tipica: stabilire che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La postergazione opera quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (c.d. «finanziamento anomalo»). La regola si applica a tutte le società a responsabilità limitata e, per il rinvio dell’art. 2497-quinquies c.c., anche ai finanziamenti effettuati a favore di società del gruppo. Si pensi a Tizio, socio unico di una s.r.l. in evidente sottocapitalizzazione: i finanziamenti che egli effettui per coprire le perdite saranno postergati e non potranno essere rimborsati prima del soddisfacimento integrale dei creditori esterni.
Il regime concorsuale: revocatoria e inefficacia ex art. 166 CCII
La regola di restituzione obbligatoria dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore al fallimento, soppressa dall’art. 2467 c.c., è oggi assorbita nella disciplina concorsuale generale degli atti pregiudizievoli ai creditori. L’art. 166 CCII, in particolare, disciplina l’inefficacia dei pagamenti di debiti scaduti ed esigibili effettuati nell’anno anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, quando il curatore provi che il creditore conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Per i rimborsi di finanziamenti soci postergati, l’orientamento prevalente in dottrina ritiene che opera una vera e propria inefficacia di diritto: il rimborso effettuato in violazione della regola di postergazione è inefficace verso la massa, e il curatore può agire per la restituzione ai sensi dell’art. 164 CCII. La differenza con il regime previgente è significativa: non si tratta più di una restituzione automatica per il solo fatto temporale (rimborso nell’anno antecedente), ma di una valutazione sostanziale legata alla violazione della regola di postergazione e alla conoscenza dello stato di crisi.
Coordinamento con altre disposizioni del CCII
La nuova disciplina va letta in coordinamento con diverse disposizioni del CCII. L’art. 164 CCII disciplina gli atti a titolo gratuito e i pagamenti di debiti non scaduti, prevedendone l’inefficacia. L’art. 166 CCII regola la revocatoria fallimentare degli atti onerosi e dei pagamenti. L’art. 290 CCII estende le regole della revocatoria alla liquidazione coatta amministrativa. Per la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione, l’art. 24 CCII e l’art. 166, comma 3, lett. e), CCII prevedono regimi di esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione di piani attestati e accordi omologati, salvaguardando così le operazioni di risanamento. Si pensi a Caio, socio di una s.r.l. in crisi, che abbia ricevuto il rimborso del proprio finanziamento dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII: tale pagamento sarà esente da revocatoria nei limiti dell’esecuzione del piano.
Profili pratici per soci e amministratori
Sul piano operativo, la modifica impone a soci e amministratori di s.r.l. una particolare attenzione nel rimborsare finanziamenti effettuati in situazione di squilibrio finanziario. Anche dopo la soppressione della regola fallimentare automatica, il rimborso resta esposto a impugnazione concorsuale ai sensi degli artt. 164 e 166 CCII, oltre che a possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori che lo abbiano disposto in violazione della postergazione (artt. 2476 e 2486 c.c.). La giurisprudenza di legittimità, nell’orientamento prevalente, qualifica la postergazione come regola di ordine pubblico economico, opponibile sia in sede esecutiva individuale sia in sede concorsuale. Sempronio, amministratore di una s.r.l. in crisi che abbia rimborsato il finanziamento del socio di maggioranza in pregiudizio dei creditori, può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2486 c.c. per gestione non conservativa, oltre a vedersi opporre in sede concorsuale l’inefficacia del pagamento. La razionalizzazione operata dall’art. 383 CCII, dunque, non riduce la tutela dei creditori, ma la rende più coerente e prevedibile.
Domande frequenti
Cosa è cambiato nell’art. 2467 c.c. dopo la novella dell’art. 383 CCII?
È stata soppressa la previsione della restituzione obbligatoria dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore al fallimento; la disciplina concorsuale è ora regolata dagli artt. 164 e 166 CCII.
La regola della postergazione dei finanziamenti dei soci è ancora in vigore?
Sì: la postergazione resta la regola sostanziale dell’art. 2467 c.c. e si applica ai finanziamenti soci concessi in situazione di squilibrio finanziario o ragionevolmente sostituibili con conferimenti.
Il rimborso del finanziamento al socio può essere revocato in sede concorsuale?
Sì: secondo l’orientamento prevalente il rimborso effettuato in violazione della regola di postergazione è inefficace verso la massa ai sensi dell’art. 164 CCII e revocabile ex art. 166 CCII.
Esistono casi in cui il rimborso del finanziamento socio è esente da revocatoria?
Sì: se effettuato in esecuzione di un piano attestato di risanamento o di un accordo di ristrutturazione omologato, ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII e dell’art. 24 CCII.