Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori …
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Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2466 - Articolo 2466 Codice Civile: Revoca degli amministratori→Cod. civ. art. 2468 - Art. 2468 c.c.: Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amminist→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2465 Codice Civile: Soci accomandatari→Articolo 2469 Codice Civile: Sindaci e azione di responsabilità→Articolo 2464 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2470 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo→Art. 2463 bis Codice Civile: Società a responsabilità limitata→Articolo 2463 Codice Civile: Denominazione sociale→Art. 2471 c.c.: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2467 c.c. introduce il principio della postergazione dei finanziamenti dei soci nella S.r.l., recependo un istituto di derivazione germanica che mira a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale. Il rischio è che il socio, invece di conferire capitale, assumendo il rischio d'impresa, eroghi un finanziamento, riservandosi il diritto di restituzione in caso di crisi e di essere soddisfatto prima dei creditori terzi. In questo modo il socio esternalizza il rischio sui creditori: se l'impresa va bene, il finanziamento viene rimborsato con interessi; se va male, il socio tenta di recuperare il prestito a scapito dei terzi, pur avendo già goduto dei benefici della responsabilità limitata. La norma corregge questa asimmetria imponendo la postergazione ogni volta che il finanziamento sia stato concesso in una situazione in cui il capitale di rischio era evidentemente carente.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola della postergazione: i finanziamenti dei soci sono rimborsati solo dopo che gli altri creditori siano stati soddisfatti. La postergazione non è automatica per qualsiasi finanziamento, ma scatta solo in presenza di due condizioni alternative enunciate nel secondo comma. La prima condizione è l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto al momento del finanziamento: la valutazione tiene conto anche del tipo di attività esercitata. La seconda condizione è che la situazione finanziaria rendesse ragionevole un conferimento piuttosto che un prestito: criterio valutativo rimesso al giudice in via ex post. In caso di rimborso avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale, il rimborso è soggetto a revocatoria ai sensi del richiamo operato dall'art. 164 del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019).
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente alla S.r.l. e, per estensione interpretativa, alle S.r.l. semplificate. Non si applica alle S.p.A., alle cooperative o ad altri tipi societari, salvo applicazione analogica discussa in dottrina. Trova applicazione nei procedimenti concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale), nelle procedure di ristrutturazione del debito e nei piani di risanamento, ogni volta che si debba stabilire il rango di credito del socio finanziatore. Si applica ai finanziamenti in qualsiasi forma effettuati: mutui, aperture di credito, dilazioni, pagamenti effettuati in luogo della società, non solo ai contratti formalmente denominati finanziamento soci.
Connessioni
L'art. 2467 è strettamente connesso con l'art. 2464 c.c. (conferimenti) e con l'art. 2482-bis c.c. (riduzione del capitale per perdite): la postergazione è uno strumento complementare al sistema di protezione del capitale. In ambito concorsuale, il rinvio all'art. 164 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) è fondamentale: la norma concorsuale disciplina la revocatoria dei rimborsi nell'anno precedente l'apertura della procedura. In dottrina è discusso se la postergazione si applichi analogicamente ai soci di S.p.A. chiuse o di società di persone con caratteristiche simili; la giurisprudenza prevalente la limita alla S.r.l.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è socio al 100% di Alfa S.r.l., in una fase di grave difficoltà finanziaria con debiti che superano di tre volte il patrimonio netto. Invece di ricapitalizzare, eroga alla società un finanziamento di 50.000 euro. La società fallisce due anni dopo. Il curatore fallimentare applica l'art. 2467: il credito di Tizio è postergato rispetto a tutti gli altri creditori; Tizio verrà soddisfatto, se mai, solo dopo che tutti gli altri creditori siano stati pagati integralmente.
Caso 2: Caio e Sempronio sono soci di Beta S.r.l
Caio eroga un finanziamento quando la società è in piena salute finanziaria, con un rapporto debiti/patrimonio netto ordinario per il settore. In caso di crisi, l'art. 2467 non si applica perché al momento del finanziamento non sussisteva lo squilibrio richiesto né sarebbe stato ragionevole pretendere un conferimento: la postergazione non scatta automaticamente ma solo in presenza delle condizioni di legge.
Caso 3: Mevio rimborsa il proprio finanziamento alla S.r.l
nove mesi prima che la società venga ammessa alla liquidazione giudiziale. Il curatore esercita l'azione revocatoria: il rimborso, avvenuto nell'anno precedente l'apertura della procedura concorsuale in un momento in cui la postergazione era applicabile, è revocabile a favore della massa.
Domande frequenti
Cosa si intende per postergazione del finanziamento soci?
La postergazione significa che il credito del socio finanziatore viene soddisfatto solo dopo che tutti gli altri creditori sociali (banche, fornitori, dipendenti, fisco) siano stati integralmente pagati. In pratica, in una procedura concorsuale, il socio è l'ultimo a recuperare il proprio prestito.
Tutti i finanziamenti dei soci sono postergati?
No. La postergazione si applica solo ai finanziamenti erogati quando la società si trovava in uno stato di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure quando sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento piuttosto che un prestito. I finanziamenti concessi in condizioni finanziarie normali non sono postergati.
L'art. 2467 si applica anche alle S.p.A.?
No, la norma è dettata specificamente per la S.r.l. La giurisprudenza prevalente esclude l'applicazione analogica alle S.p.A. e ad altri tipi societari, sebbene in dottrina vi sia chi ne sostiene un'estensione nei casi di societa a base personalistica.
Il rimborso di un finanziamento soci può essere revocato in caso di fallimento?
Sì. Se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale (D.Lgs. 14/2019), il curatore può esercitare l'azione revocatoria per recuperare le somme rimborsate e riportarle nella massa attiva a vantaggio dei creditori.
Come si stabilisce se al momento del finanziamento era ragionevole un conferimento?
Il giudice valuta ex post la situazione finanziaria della società al momento del finanziamento: analizza il rapporto debiti/patrimonio netto, la liquidita, le prospettive di reddito e il tipo di attivita. Se un osservatore esterno avrebbe preteso un aumento di capitale anziche un prestito, scatta la postergazione.