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Testo dell'articoloVigente
Art. 2482 BIS c.c. Riduzione del capitale per perdite
In vigore
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1). Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2482-bis c.c. è una norma di salvaguardia del capitale sociale e di protezione dei creditori della SRL. Quando le perdite erodono significativamente il patrimonio della società, i creditori, che hanno fatto affidamento sul capitale come garanzia, rischiano di trovarsi esposti a un rischio di insolvenza che non era prevedibile al momento della contrattazione. La norma introduce un meccanismo di allerta obbligatoria: gli amministratori non possono ignorare o nascondere la situazione di difficoltà, ma devono portarla all'attenzione dei soci con tempestività. I soci, a loro volta, devono adottare le misure necessarie o, se la situazione non migliora, procedere alla riduzione formale del capitale, che segnala al mercato la reale consistenza patrimoniale della società. Il procedimento bifasico (prima informazione e delibera libera, poi obbligo di riduzione se la situazione persiste) riflette la volontà del legislatore di dare alla società un'opportunità di recupero prima di imporre la riduzione del capitale.
Analisi
Il meccanismo si articola in due fasi distinte. La prima fase si apre quando risulta, tipicamente dal bilancio dell'esercizio ma anche da una situazione contabile infra-annuale, che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci, sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale della società. La relazione deve contenere anche le osservazioni del collegio sindacale o del revisore legale incaricato dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni sindacali deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, permettendo ai soci di prenderne visione. Durante l'assemblea, gli amministratori devono inoltre relazionare su fatti di rilievo intercorsi dopo la redazione della relazione iniziale. In questo primo momento, l'assemblea delibera i provvedimenti che ritiene opportuni (aumento di capitale, ricapitalizzazione mediante riserve, etc.). Il secondo momento scatta se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo. In questo caso, l'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e, contestualmente, per deliberare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Se nemmeno questo accade, gli amministratori, i sindaci o il revisore legale devono chiedere al tribunale la riduzione del capitale. Il tribunale provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che il capitale sociale di una società a responsabilità limitata subisca una perdita superiore al terzo del suo valore. Rileva indipendentemente dalle cause che hanno generato la perdita (crisi economica, errori gestionali, sinistri). Si applica tanto alle società di piccole dimensioni quanto a quelle più strutturate. Non si applica se la perdita sia superiore ai due terzi (caso regolato da norme specifiche) né se l'atto costitutivo preveda deroghe esplicite. La norma è operativa dal momento in cui la perdita sia accertata nel bilancio dell'esercizio, proseguendo nei successivi esercizi fino alla corretta gestione della situazione.
Connessioni
L'art. 2482-bis c.c. si collega strettamente all'art. 2477 c.c. (collegio sindacale), all'art. 2478-bis c.c. (bilancio e distribuzione utili), all'art. 2482-ter c.c. (riduzione al di sotto del minimo legale), all'art. 2482-quater c.c. (invarianza delle partecipazioni), all'art. 2464 c.c. (capitale minimo), e all'art. 2446 c.c. delle S.p.A. (procedimento analogo). Rimanda inoltre ai principi generali del procedimento assembleare e al diritto del tribunale di esercitare poteri di controllo patrimoniale. In ambito di crisi d'impresa, la situazione di cui all'art. 2482-bis c.c. costituisce spesso un indicatore di allerta previsto dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, in particolare artt. 12-25 sugli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi).
Casi pratici
Caso 1: Prima fase: relazione e delibera libera
La SRL Omega ha un capitale di 100.000 euro. Al 31 dicembre, il bilancio mostra perdite per 40.000 euro: il capitale è stato eroso di oltre un terzo (la perdita supera 33.333 euro). Gli amministratori Tizio e Caio convocano immediatamente l'assemblea, presentando la relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del revisore. I soci, dopo discussione, decidono di ricapitalizzare la società: Tizio e Caio versano ciascuno 20.000 euro a titolo di aumento di capitale. La perdita è coperta, il capitale torna a 100.000 euro. Non scatta l'obbligo di riduzione formale del capitale.
Caso 2: Seconda fase: riduzione obbligatoria del capitale
La SRL Pi ha un capitale di 200.000 euro. Nel primo anno subisce perdite per 80.000 euro (oltre un terzo). L'assemblea viene convocata e i soci prendono atto della situazione ma non adottano alcuna misura correttiva, confidando in un recupero nell'anno successivo. Al termine dell'anno successivo, le perdite non si riducono: il capitale è ancora eroso di oltre un terzo. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio delibera la riduzione del capitale da 200.000 a 120.000 euro in misura proporzionale alle perdite accertate. Il capitale ridotto viene iscritto nel Registro delle Imprese. La società può continuare l'attività con un capitale coerente con la reale situazione patrimoniale.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di convocare l'assemblea previsto dall'art. 2482-bis c.c.?
Quando risulta che il capitale della società è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Gli amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio, non appena la situazione emerge dal bilancio o da una situazione contabile infra-annuale.
Cosa deve contenere la relazione degli amministratori presentata all'assemblea?
La relazione deve illustrare la situazione patrimoniale della società, le cause delle perdite e le prospettive di recupero. Deve essere accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale o del revisore legale (ove nominati). Copia deve essere depositata in sede almeno otto giorni prima dell'assemblea.
Cosa succede se la perdita supera il terzo anche nell'esercizio successivo?
L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. La riduzione è obbligatoria: se l'assemblea non delibera, gli amministratori, i sindaci o il revisore possono chiedere al tribunale di disporla con decreto.
La riduzione del capitale per perdite comporta un rimborso ai soci?
No. La riduzione del capitale per perdite è un'operazione puramente contabile: il capitale nominale viene adeguato alla reale consistenza patrimoniale della società, senza alcuna distribuzione ai soci. Il capitale si riduce per coprire le perdite già sostenute, non per restituire risorse ai soci.
Gli amministratori rischiano responsabilità se non convocano tempestivamente l'assemblea?
Sì. Il ritardo ingiustificato nella convocazione espone gli amministratori a responsabilità verso la società e i creditori ai sensi dell'art. 2476 c.c. In caso di successiva insolvenza, il mancato rispetto degli obblighi informativi può costituire elemento di aggravamento della responsabilità degli amministratori.
Fonti consultate: 1 fonte verificate