Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2481-ter c.c. – Passaggio di riserve a capitale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In sintesi

  • Aumento gratuito mediante riserve. La società può aumentare il capitale sociale imputandovi le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, senza che i soci debbano effettuare nuovi versamenti.
  • Solo riserve disponibili. L'operazione può riguardare esclusivamente riserve e fondi liberamente disponibili: non possono essere utilizzate le riserve vincolate per legge o per statuto.
  • Quote dei soci invariate. La partecipazione percentuale di ciascun socio rimane immutata dopo l'aumento: i nuovi capitali vengono attribuiti proporzionalmente alle quote esistenti.
  • Operazione meramente contabile. L'aumento mediante riserve è una riclassificazione interna del patrimonio netto: si trasferisce una posta dal conto riserve al conto capitale, senza movimenti di liquidità.
  • Rafforzamento della garanzia verso i creditori. Trasformando riserve in capitale, la società aumenta la parte del patrimonio vincolata a garanzia dei creditori, che non può essere liberamente distribuita ai soci.
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Ratio

L'art. 2481-ter c.c. disciplina una forma di aumento di capitale che non richiede nuovi apporti dei soci ma utilizza risorse già presenti nel patrimonio della società. La ratio è duplice. Da un lato, la norma consente alla società di rafforzare il proprio capitale e quindi la propria garanzia verso i creditori, senza gravare economicamente sui soci. Dall'altro, garantisce che l'operazione non alteri la struttura proprietaria della società: siccome nessuno acquista quote nuove, la distribuzione percentuale delle partecipazioni rimane quella preesistente. Questo meccanismo è particolarmente utile nelle fasi di crescita aziendale: gli utili accumulati negli anni, anziché essere distribuiti o lasciati in riserva, vengono capitalizzati, trasformandosi in capitale formale che non può essere liberamente restituito ai soci. Per i soci, l'effetto economico è neutro nel breve termine (la ricchezza rimane in società), ma nel lungo termine rafforza la solidità percepita della società verso banche, fornitori e clienti.

Analisi

L'aumento di capitale mediante imputazione di riserve è un'operazione che, sul piano contabile, si traduce semplicemente in una riduzione del valore delle riserve e in un corrispondente aumento del capitale. Il patrimonio netto complessivo della società rimane invariato: cambia solo la composizione tra capitale e riserve. Le riserve utilizzabili sono quelle disponibili nel senso giuridico del termine: possono essere imputate a capitale le riserve facoltative (riserve straordinarie, utili portati a nuovo), le riserve da sovrapprezzo azioni, le riserve da rivalutazione (ove consentito dalla legge), e in generale qualsiasi fondo patrimoniale che non sia vincolato a uno scopo specifico per legge o per statuto. Non possono invece essere imputate a capitale la riserva legale nella misura in cui eccede il quinto del capitale, le riserve vincolate per legge o quelle con specifica destinazione statutaria. La procedura richiede una delibera dei soci con le maggioranze ordinarie previste dallo statuto, salvo che l'atto costitutivo non richieda maggioranze qualificate per le modifiche del capitale. La delibera deve indicare l'importo dell'aumento, le riserve da imputare e l'eventuale incremento del valore nominale delle quote. L'invarianza delle quote è il principio cardine della norma: dopo l'aumento, ciascun socio detiene lo stesso numero di quote (o quote di valore nominale aumentato) in proporzione alla sua partecipazione preesistente. Non vi è alcun diritto di sottoscrizione da esercitare, perché non vengono emesse nuove quote da assegnare selettivamente. Dal punto di vista tributario, l'aumento di capitale mediante riserve ha effetti diversi a seconda della natura delle riserve imputate: l'imputazione di riserve di utili già tassati non genera nuova tassazione; l'imputazione di riserve in sospensione di imposta può invece comportare la tassazione del relativo importo al momento dell'imputazione, ai sensi delle norme del TUIR applicabili.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che la società deliberi di trasformare riserve disponibili in capitale. Le occasioni tipiche sono: rafforzamento della struttura patrimoniale in vista di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni), adeguamento del capitale alle dimensioni raggiunte dalla società dopo anni di crescita, emissione di quote a dipendenti o manager nell'ambito di piani di incentivazione. Non si applica all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (art. 2481-bis c.c.), che richiede versamenti da parte dei soci. Non si applica alla riduzione del capitale per esuberanza (art. 2482 c.c.), che è operazione di segno opposto. Si applica anche alle SRLS, con i limiti imposti dal basso capitale e dalla struttura semplificata.

Connessioni

L'art. 2481-ter c.c. si collega all'art. 2481-bis c.c. (aumento mediante nuovi conferimenti), con cui si pone in alternativa; all'art. 2482-bis c.c. (riduzione del capitale per perdite), rispetto al quale può essere usato come rimedio (imputazione di riserve per coprire perdite invece di ridurre il capitale); all'art. 2478-bis c.c. (bilancio e distribuzione utili), che disciplina le riserve nel bilancio. Per i profili tributari, il riferimento è all'art. 47 TUIR (distribuzione di utili e riserve ai soci). Per le S.p.A., la norma corrispondente è l'art. 2442 c.c., dal quale l'art. 2481-ter si distingue per la maggiore semplicità procedurale.

Casi pratici

Caso 1: Capitalizzazione degli utili accumulati

La SRL Sigma ha un capitale di 50.000 euro e riserve da utili non distribuiti per 150.000 euro, accumulate in dieci anni di attività. I soci Tizio e Caio decidono di portare il capitale a 150.000 euro, imputando 100.000 euro di riserve. La delibera non richiede nuovi versamenti: si registra semplicemente il trasferimento contabile di 100.000 euro dalla voce riserve alla voce capitale. Dopo l'operazione, Tizio e Caio mantengono le stesse percentuali di partecipazione. Il capitale di 150.000 euro è ora vincolato a garanzia dei creditori e non può essere distribuito ai soci senza seguire le procedure di riduzione del capitale.

Caso 2: Copertura di perdite con riserve senza ridurre il capitale

La SRL Tau ha un capitale di 100.000 euro e ha subito perdite per 40.000 euro, superando la soglia del terzo. Anziché procedere alla riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., i soci Sempronio, Mevio e Filano verificano che la società dispone di una riserva straordinaria di 60.000 euro. I soci deliberano di imputare 40.000 euro di riserva straordinaria a copertura della perdita, portando il patrimonio netto in pareggio. La perdita viene coperta senza riduzione del capitale nominale, che rimane a 100.000 euro. Il bilancio dell'esercizio è approvato con la perdita coperta da riserve.

Domande frequenti

Quali sono le riserve che possono essere imputate a capitale ai sensi dell'art. 2481-ter c.c.?

Possono essere imputate le riserve e i fondi disponibili iscritti in bilancio: riserve facoltative, riserve da sovrapprezzo, utili portati a nuovo. Non possono essere utilizzate le riserve vincolate per legge o per statuto, né le riserve in sospensione di imposta senza le relative conseguenze tributarie.

Un socio di minoranza vede modificata la propria quota a seguito di questo aumento?

No. L'art. 2481-ter c.c. garantisce espressamente che la quota di partecipazione di ciascun socio rimane invariata. L'aumento mediante riserve non dà luogo a nuove quote da assegnare selettivamente: la distribuzione percentuale preesistente è mantenuta automaticamente.

I soci devono versare nuove somme per l'aumento di capitale mediante riserve?

No. L'aumento di capitale mediante imputazione di riserve non richiede alcun versamento da parte dei soci. È un'operazione esclusivamente contabile: il patrimonio netto della società non varia, cambia solo la sua composizione tra capitale (aumenta) e riserve (diminuiscono).

Quali sono gli effetti fiscali dell'imputazione di riserve a capitale?

Dipende dalla natura delle riserve imputate. L'imputazione di riserve da utili già tassati non genera nuova tassazione in capo alla società. L'imputazione di riserve in sospensione di imposta può comportare la tassazione dell'importo imputato ai sensi delle norme TUIR applicabili. È consigliabile verificare preventivamente con un commercialista.

L'aumento di capitale mediante riserve può essere utilizzato per coprire perdite?

Sì. Quando il capitale è stato eroso da perdite, la società può coprire le perdite imputando riserve disponibili, evitando la riduzione formale del capitale. Questa soluzione è preferita quando si vuole mantenere il capitale nominale invariato, a condizione che le riserve disponibili siano sufficienti a coprire le perdite.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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