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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 381 CCII – Disposizioni in materia di societa’ cooperative ed enti mutualistici

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».

2. All’articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all’articolo 2545septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare […] l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 381 CCII modifica gli artt. 2545-terdecies e 2545-sexiesdecies c.c. in materia di società cooperative.
  • Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale, in luogo del previgente fallimento.
  • L'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento, può revocare amministratori e sindaci e nominare un commissario governativo con poteri determinati.
  • In caso di crisi o insolvenza il commissario può essere autorizzato a chiedere l’accesso a una procedura regolatrice del CCII.
  • Resta ferma la liquidazione coatta amministrativa per le cooperative ex art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. e D.Lgs. 220/2002.
Inquadramento sistematico e ratio dell’intervento

L’art. 381 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si colloca nella Parte II del codice, dedicata alle modifiche al codice civile, e interviene in modo chirurgico sulla disciplina delle società cooperative ed enti mutualistici. La ratio dell’intervento è duplice: da un lato adeguare la terminologia del codice civile alla nuova nomenclatura concorsuale (sostituzione del «fallimento» con la «liquidazione giudiziale» ex art. 121 CCII); dall’altro razionalizzare il rapporto tra vigilanza amministrativa sulle cooperative, affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.Lgs. 220/2002, e procedure di regolazione della crisi. La novella si inserisce in un quadro normativo composito, in cui le cooperative restano assoggettate a un regime differenziato rispetto alle società lucrative, in ragione della loro funzione mutualistica costituzionalmente tutelata (art. 45 Cost.).

La modifica all’art. 2545-terdecies c.c.: liquidazione giudiziale per le cooperative commerciali

La nuova formulazione dell’art. 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, c.c. stabilisce che «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale». La precisazione è essenziale per delimitare l’ambito soggettivo della procedura concorsuale: solo le cooperative che esercitano in via principale o esclusiva attività commerciale ai sensi degli artt. 2195 e 2201 c.c. possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale. Restano escluse le cooperative agricole non commerciali, le cooperative edilizie di mera autocostruzione e le cooperative sociali nella misura in cui la loro attività non assuma carattere imprenditoriale-commerciale. L’avverbio «anche» è significativo: esso conferma che la liquidazione giudiziale si aggiunge, e non sostituisce, alla liquidazione coatta amministrativa, che resta lo strumento naturale di regolazione della crisi delle cooperative ai sensi dell’art. 2545-terdecies, secondo comma, c.c. e degli artt. 293 ss. CCII. La concorrenza tra le due procedure è regolata dal principio della prevenzione: secondo l’orientamento prevalente, la procedura aperta per prima esclude l’altra, salvo il potere dell’autorità di vigilanza di intervenire ex art. 296 CCII.

La modifica all’art. 2545-sexiesdecies c.c.: il commissariamento e l’accesso alle procedure

La novella all’art. 2545-sexiesdecies, primo comma, c.c. opera una significativa razionalizzazione dei poteri dell’autorità di vigilanza in presenza di irregolare funzionamento della cooperativa. La disposizione opera «fuori dai casi di cui all’articolo 2545-septiesdecies» (gestione commissariale per finalità di rilancio mutualistico) e prevede che, accertate irregolarità, l’autorità possa: a) revocare amministratori e sindaci; b) affidare la gestione a un commissario, con determinazione di poteri e durata; c) autorizzare il commissario, in caso di crisi o insolvenza, a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici previste dal CCII. La novità di maggior rilievo è proprio quest'ultima previsione: il commissario governativo diviene legittimato attivo per l’accesso al concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII), agli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII), alla composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) e, ove ne ricorrano i presupposti, alla stessa liquidazione giudiziale. Si supera così la rigidità del sistema previgente, in cui la cooperativa irregolare poteva essere gestita commissarialmente ma il commissario non disponeva di una chiara legittimazione concorsuale.

Coordinamento con la liquidazione coatta amministrativa

La disposizione va letta in coordinamento con gli artt. 293-316 CCII, che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa quale procedura concorsuale tipica per le imprese soggette a vigilanza pubblicistica. Per le cooperative, la l.c.a. resta lo strumento elettivo quando ricorrono finalità di tutela del movimento mutualistico o del territorio. Tuttavia, la possibilità per il commissario di optare per una procedura del CCII consente una gestione più flessibile della crisi: ad esempio, una cooperativa di produzione e lavoro in difficoltà può accedere al concordato preventivo in continuità (art. 84, comma 2, CCII), preservando l’occupazione e il rapporto mutualistico con i soci-lavoratori. La scelta tra l.c.a. e procedura CCII spetta in concreto all’autorità di vigilanza, che valuterà la soluzione più idonea alla tutela dell’interesse pubblico-mutualistico e dei creditori. Si pensi al caso di Tizio, presidente di una cooperativa edilizia in stato di crisi conclamata: il commissario nominato dal Ministero potrà, valutata la sostenibilità del piano, presentare ricorso per concordato preventivo invece che attendere la l.c.a.

Profili applicativi e responsabilità degli organi di vigilanza

Sul piano applicativo, l’art. 381 CCII rafforza il ruolo dell’autorità di vigilanza come «sentinella» della crisi cooperativa. La revoca degli amministratori e la nomina del commissario presuppongono un accertamento istruttorio formalizzato (ispezione ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 220/2002) e una valutazione motivata circa la sussistenza di irregolarità tali da giustificare l’intervento sostitutivo. La giurisprudenza amministrativa, nell’orientamento prevalente, qualifica tali provvedimenti come atti di alta amministrazione, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti dell’eccesso di potere. Resta ferma la responsabilità degli amministratori revocati per i danni cagionati alla cooperativa e ai creditori (artt. 2392 e 2476 c.c., richiamati per le cooperative dall’art. 2519 c.c.). Il commissario, dal canto suo, risponde secondo le regole del mandato (art. 1710 c.c.) e, nell’esercizio delle funzioni concorsuali, secondo le norme che disciplinano la responsabilità del commissario giudiziale (art. 92 CCII) o del liquidatore giudiziale (art. 134 CCII), a seconda della procedura prescelta.

Domande frequenti

Tutte le società cooperative possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 381 CCII?

No: solo le cooperative che svolgono attività commerciale ex artt. 2195 e 2201 c.c. Sono escluse le cooperative agricole non commerciali, edilizie di autocostruzione e mutualistiche pure non imprenditoriali.

Quale rapporto sussiste tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa per le cooperative?

Le due procedure sono concorrenti: secondo l’orientamento prevalente vale il principio di prevenzione, salvo l’intervento dell’autorità di vigilanza ex art. 296 CCII che può determinare la prevalenza della l.c.a.

Il commissario governativo nominato ex art. 2545-sexiesdecies c.c. può chiedere l’accesso al concordato preventivo?

Sì: la novella consente all’autorità di vigilanza di autorizzare il commissario a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici del CCII, incluso il concordato preventivo ex artt. 84 ss.

Quali sono i presupposti per la revoca degli amministratori della cooperativa da parte dell’autorità di vigilanza?

L’irregolare funzionamento della cooperativa, accertato tramite ispezione ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 220/2002, con provvedimento motivato sindacabile dal giudice amministrativo per eccesso di potere.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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