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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La disciplina residuale delle cooperative è quella della società per azioni (s.p.a.), applicabile in quanto compatibile con il titolo VI del libro V c.c.
  • Per le cooperative con meno di venti soci cooperatori o con attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro, l'atto costitutivo può scegliere in alternativa le norme sulla s.r.l.
  • Il rinvio è sempre subordinato alla compatibilità con le norme speciali cooperative: queste ultime prevalgono in ogni caso.
  • La scelta del modello s.r.l. è facoltativa e deve essere espressa nell'atto costitutivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2519 c.c. – Norme applicabili

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Commento

Ratio

L'art. 2519 c.c. risolve il problema delle lacune normative nella disciplina cooperativa attraverso un rinvio a un sistema societario completo. Prima della riforma del 2003 il rinvio era esclusivamente alla s.p.a.; il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto l'alternativa s.r.l. per le cooperative di dimensioni ridotte, consentendo una governance più snella e meno formalizzata, adatta alla realtà delle piccole cooperative. La scelta del modello più appropriato risponde all'esigenza di evitare che l'applicazione di norme pensate per grandi società quotate risulti eccessivamente onerosa per enti con pochi soci e patrimonio limitato.

Analisi

Il rinvio alla s.p.a. è la regola generale: si applica a tutte le cooperative che non optino espressamente per il modello s.r.l. La clausola «in quanto compatibili» è fondamentale: le norme s.p.a. cedono sempre di fronte alle disposizioni speciali del titolo VI (es. variabilità del capitale, porta aperta, voto capitario, ristorni). Il rinvio al modello s.r.l. è invece facoltativo e subordinato a due condizioni alternative: (a) numero di soci cooperatori inferiore a venti, oppure (b) attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1.000.000 €. Se le condizioni vengono meno nel corso della vita societaria, la cooperativa deve adeguarsi al modello s.p.a. La scelta deve risultare dall'atto costitutivo; non è possibile optare per il modello s.r.l. in via implicita.

Quando si applica

Il meccanismo del rinvio si attiva ogni volta che la disciplina speciale cooperativa non regola una fattispecie: governance, assemblee, organi di controllo, bilancio, recesso, esclusione del socio, ecc. In concreto, il rinvio alla s.p.a. è la base quotidiana del funzionamento societario di qualsiasi cooperativa che non abbia optato per il modello s.r.l. La scelta del modello s.r.l. comporta, tra l'altro, l'applicazione delle norme su assemblea, decisioni dei soci, amministrazione e controlli proprie della s.r.l. (artt. 2468 ss. c.c.).

Connessioni

L'art. 2519 si collega all'art. 2511 c.c. (nozione), all'art. 2520 c.c. (leggi speciali), agli artt. 2325 ss. c.c. (disciplina s.p.a.) e agli artt. 2462 ss. c.c. (disciplina s.r.l.). Rileva anche ai fini del recesso (art. 2532 c.c.), dell'assemblea (artt. 2538-2540 c.c.) e dell'organo di controllo (art. 2543 c.c.). Il criterio dell'attivo non superiore a 1.000.000 € va verificato sul bilancio dell'esercizio precedente.

Casi pratici

Caso 1: Tizio costituisce una cooperativa agricola con 35 soci

L'atto costitutivo non prevede il rinvio al modello s.r.l. Si applica quindi in via suppletiva la disciplina della s.p.a. (art. 2519, comma 1, c.c.). Quando si pone un problema di quorum assembleare non regolato dal titolo VI, Tizio deve cercare la risposta nelle norme sulla s.p.a., verificandone la compatibilità con lo statuto cooperativo.

Caso 2: Caso 2

Caio e altri 12 soci costituiscono una piccola cooperativa di servizi con attivo patrimoniale di 400.000 €. L'atto costitutivo prevede espressamente l'applicazione delle norme sulla s.r.l. La cooperativa può quindi adottare la governance semplificata della s.r.l., con decisioni dei soci anche per consultazione scritta (art. 2479 c.c.), senza bisogno delle formalità assembleari tipiche della s.p.a.

Domande frequenti

Quali norme si applicano alle cooperative in via suppletiva?

Di regola si applicano le norme sulla società per azioni (s.p.a.), in quanto compatibili con le disposizioni speciali del titolo VI del libro V c.c. Le norme cooperative prevalgono sempre sulle norme s.p.a. in caso di conflitto.

Quando una cooperativa può scegliere il modello s.r.l.?

Quando il numero di soci cooperatori è inferiore a venti oppure quando l'attivo dello stato patrimoniale non supera 1.000.000 €. La scelta deve essere espressa nell'atto costitutivo e comporta l'applicazione in via suppletiva delle norme sulla s.r.l.

La scelta del modello s.r.l. è permanente?

No. Se la cooperativa supera le soglie (20 soci o attivo >1.000.000 €), deve adeguarsi al modello s.p.a. Viceversa, una cooperativa che inizialmente applica il modello s.p.a. può scegliere il modello s.r.l. modificando l'atto costitutivo, a condizione di rispettare i requisiti dimensionali.

Cosa significa «in quanto compatibili»?

Significa che le norme s.p.a. (o s.r.l.) si applicano solo se non contrastano con la disciplina speciale cooperativa. Ad esempio, la variabilità del capitale, il voto capitario e il principio della porta aperta sono tratti incompatibili con le norme s.p.a. e quindi non subiscono deroghe dal rinvio.

Come si calcola l'attivo di un milione di euro?

L'attivo dello stato patrimoniale corrisponde al totale delle attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Se questo supera 1.000.000 €, la cooperativa non può optare per il modello s.r.l. o, se già vi aveva optato, deve modificare l'atto costitutivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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