Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2520 c.c. – Leggi speciali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2519 - Articolo 2519 Codice Civile: Norme applicabili.→Cod. civ. art. 2521 - Articolo 2521 Codice Civile: Atto costitutivo.→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2511 Codice Civile: Società cooperative.→Art. 2510 bis Codice Civile: Trasferimento della sede all’estero→Art. 2510 c.c.: Società con prevalenti interessi stranieri→Art. 2509 bis Codice Civile: Responsabilità in caso di inosserva→Art. 2509 c.c.: Società costituite nel territorio dello Stato co→Art. 2508 bis Codice Civile: Registrazione e cancellazione telematica→Art. 2508 c.c.: Responsabilità in caso di inosservanza delle for
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2520 c.c. svolge una duplice funzione sistematica. Da un lato, fissa la gerarchia delle fonti nel diritto cooperativo: le leggi speciali prevalgono sul codice, che funge da diritto comune di riferimento per colmare le lacune. Dall'altro, introduce una deroga parziale al principio mutualistico, consentendo al legislatore speciale di prevedere cooperative «aperte» che possono servire anche soggetti non soci appartenenti a determinate categorie. Questa apertura rispecchia la complessità del sistema cooperativo italiano, articolato in numerosi sottosistemi (cooperative sociali, banche di credito cooperativo, cooperative di assicurazione, cooperative agricole) ciascuno con esigenze proprie.
Analisi
Il primo comma afferma il primato delle leggi speciali sulla disciplina codicistica, ma ne limita l'autonomia: le cooperative speciali restano comunque soggette alle norme del titolo VI «in quanto compatibili». In pratica, il codice civile funge da sfondo normativo permanente, integrando i vuoti della legislazione speciale. Il secondo comma è più innovativo: riconosce la possibilità che la cooperativa eroghi beni o servizi anche a non soci, purché questi appartengano a categorie predeterminate dalla legge. L'esempio più significativo è la cooperativa sociale ex l. 381/1991, che fornisce servizi socio-sanitari a soggetti svantaggiati anche quando non soci. Questo non snatura la cooperativa: lo scopo mutualistico rimane, ma si estende verso una dimensione di solidarietà sociale.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una cooperativa è soggetta a una disciplina speciale: cooperative sociali (l. 381/1991), banche di credito cooperativo (TUB, artt. 33-37), cooperative di garanzia (confidi), cooperative agricole (d.lgs. 228/2001), cooperative di assicurazione. In tali casi, il professionista deve verificare se la questione è regolata dalla legge speciale o se occorre ricorrere al titolo VI c.c. come fonte suppletiva.
Connessioni
L'art. 2520 si coordina con l'art. 2511 c.c. (nozione), l'art. 2519 c.c. (rinvio alla s.p.a./s.r.l.) e con le principali leggi speciali: l. 381/1991 (cooperative sociali), d.lgs. 385/1993, TUB artt. 33-37 (banche cooperative), d.lgs. 228/2001 (cooperative agricole), l. 59/1992 (fondi mutualistici). Sul piano costituzionale il riferimento è all'art. 45 Cost. Sul piano europeo rilevano i regolamenti CE sulle cooperative europee (SCE).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è socio di una cooperativa sociale di tipo A ex l
381/1991, che gestisce servizi di assistenza domiciliare. La cooperativa eroga i propri servizi anche a soggetti anziani non soci, in forza del secondo comma dell'art. 2520 c.c. che consente questa apertura per particolari categorie di destinatari. La disciplina speciale (l. 381/1991) prevale sul codice, ma il titolo VI c.c. si applica per le questioni non regolate dalla legge speciale.
Caso 2: Caio è amministratore di una banca di credito cooperativo (BCC)
Sorge un dubbio su una questione assembleare non regolata dal TUB. Caio verifica prima il TUB (artt. 33-37), poi il titolo VI c.c. e infine le norme s.p.a. per rinvio ex art. 2519 c.c. L'art. 2520 c.c. chiarisce che il codice integra le lacune della legge speciale in quanto compatibile.
Domande frequenti
Le cooperative sociali seguono le norme del Codice Civile?
Sì, ma in via suppletiva. Le cooperative sociali sono disciplinate principalmente dalla l. 381/1991. Il titolo VI c.c. si applica per colmare le lacune della legge speciale, in quanto compatibile con la disciplina specifica delle cooperative sociali.
Una cooperativa può fornire servizi anche a non soci?
Sì, ma solo se la legge lo prevede espressamente per particolari categorie di destinatari. L'esempio più noto sono le cooperative sociali, che possono erogare servizi a soggetti svantaggiati anche non soci. In questo caso la legge speciale (l. 381/1991) autorizza l'apertura ai sensi dell'art. 2520, comma 2, c.c.
Qual è il rapporto tra leggi speciali e Codice Civile per le cooperative?
Le leggi speciali prevalgono sul codice in forza del principio di specialità. Il titolo VI c.c. funge da diritto comune di riferimento: integra le lacune della disciplina speciale e si applica in quanto compatibile con le norme specifiche del settore (banche cooperative, cooperative agricole, ecc.).
Le banche di credito cooperativo seguono il Codice Civile?
Principalmente seguono il Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993, artt. 33-37) e le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Il titolo VI c.c. si applica in via suppletiva per le questioni non regolate dalla disciplina bancaria speciale, ai sensi dell'art. 2520 c.c.
Cosa si intende per «particolari categorie» di non soci?
Sono le categorie predeterminate dalla legge speciale per le quali la cooperativa è autorizzata a operare anche verso soggetti non soci. Ad esempio, la l. 381/1991 individua i soggetti svantaggiati (persone con disabilità, ex detenuti, dipendenti da sostanze) come categoria a favore della quale le cooperative sociali di tipo B possono agire.