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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2520 c.c. Leggi speciali.

In vigore

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

In sintesi

  • Le cooperative disciplinate da leggi speciali (es. cooperative agricole, banche cooperative, cooperative sociali) rimangono soggette alle norme del titolo VI c.c. in quanto compatibili.
  • Il rapporto tra norma speciale e codice civile si risolve secondo il criterio di specialità: la legge speciale prevale, ma il titolo VI integra le lacune.
  • La legge può prevedere cooperative destinate a procurare beni o servizi anche a soggetti non soci, appartenenti a particolari categorie.
Ratio

L'art. 2520 c.c. svolge una duplice funzione sistematica. Da un lato, fissa la gerarchia delle fonti nel diritto cooperativo: le leggi speciali prevalgono sul codice, che funge da diritto comune di riferimento per colmare le lacune. Dall'altro, introduce una deroga parziale al principio mutualistico, consentendo al legislatore speciale di prevedere cooperative «aperte» che possono servire anche soggetti non soci appartenenti a determinate categorie. Questa apertura rispecchia la complessità del sistema cooperativo italiano, articolato in numerosi sottosistemi (cooperative sociali, banche di credito cooperativo, cooperative di assicurazione, cooperative agricole) ciascuno con esigenze proprie.

Analisi

Il primo comma afferma il primato delle leggi speciali sulla disciplina codicistica, ma ne limita l'autonomia: le cooperative speciali restano comunque soggette alle norme del titolo VI «in quanto compatibili». In pratica, il codice civile funge da sfondo normativo permanente, integrando i vuoti della legislazione speciale. Il secondo comma è più innovativo: riconosce la possibilità che la cooperativa eroghi beni o servizi anche a non soci, purché questi appartengano a categorie predeterminate dalla legge. L'esempio più significativo è la cooperativa sociale ex l. 381/1991, che fornisce servizi socio-sanitari a soggetti svantaggiati anche quando non soci. Questo non snatura la cooperativa: lo scopo mutualistico rimane, ma si estende verso una dimensione di solidarietà sociale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una cooperativa è soggetta a una disciplina speciale: cooperative sociali (l. 381/1991), banche di credito cooperativo (TUB, artt. 33-37), cooperative di garanzia (confidi), cooperative agricole (d.lgs. 228/2001), cooperative di assicurazione. In tali casi, il professionista deve verificare se la questione è regolata dalla legge speciale o se occorre ricorrere al titolo VI c.c. come fonte suppletiva.

Connessioni

L'art. 2520 si coordina con l'art. 2511 c.c. (nozione), l'art. 2519 c.c. (rinvio alla s.p.a./s.r.l.) e con le principali leggi speciali: l. 381/1991 (cooperative sociali), d.lgs. 385/1993, TUB artt. 33-37 (banche cooperative), d.lgs. 228/2001 (cooperative agricole), l. 59/1992 (fondi mutualistici). Sul piano costituzionale il riferimento è all'art. 45 Cost. Sul piano europeo rilevano i regolamenti CE sulle cooperative europee (SCE).

Domande frequenti

Le cooperative sociali seguono le norme del Codice Civile?

Sì, ma in via suppletiva. Le cooperative sociali sono disciplinate principalmente dalla l. 381/1991. Il titolo VI c.c. si applica per colmare le lacune della legge speciale, in quanto compatibile con la disciplina specifica delle cooperative sociali.

Una cooperativa può fornire servizi anche a non soci?

Sì, ma solo se la legge lo prevede espressamente per particolari categorie di destinatari. L'esempio più noto sono le cooperative sociali, che possono erogare servizi a soggetti svantaggiati anche non soci. In questo caso la legge speciale (l. 381/1991) autorizza l'apertura ai sensi dell'art. 2520, comma 2, c.c.

Qual è il rapporto tra leggi speciali e Codice Civile per le cooperative?

Le leggi speciali prevalgono sul codice in forza del principio di specialità. Il titolo VI c.c. funge da diritto comune di riferimento: integra le lacune della disciplina speciale e si applica in quanto compatibile con le norme specifiche del settore (banche cooperative, cooperative agricole, ecc.).

Le banche di credito cooperativo seguono il Codice Civile?

Principalmente seguono il Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993, artt. 33-37) e le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Il titolo VI c.c. si applica in via suppletiva per le questioni non regolate dalla disciplina bancaria speciale, ai sensi dell'art. 2520 c.c.

Cosa si intende per «particolari categorie» di non soci?

Sono le categorie predeterminate dalla legge speciale per le quali la cooperativa è autorizzata a operare anche verso soggetti non soci. Ad esempio, la l. 381/1991 individua i soggetti svantaggiati (persone con disabilità, ex detenuti, dipendenti da sostanze) come categoria a favore della quale le cooperative sociali di tipo B possono agire.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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