Testo dell'articoloVigente
Art. 2521 c.c. Atto costitutivo.
In vigore
La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; (1) 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2521 c.c. pone le fondamenta della struttura organizzativa della società cooperativa, imponendo la forma dell'atto pubblico e fissando un elenco tassativo di contenuti obbligatori. La scelta del legislatore di vincolare la forma dell'atto risponde a una duplice esigenza: garantire la certezza giuridica nei confronti dei terzi, in particolare creditori e lavoratori, e assicurare la conformità dello scopo mutualistico ai requisiti di legge. La cooperativa, a differenza delle società lucrative, è tenuta a perseguire lo scopo mutualistico in via primaria; è dunque essenziale che le regole di svolgimento dell'attività siano cristallizzate sin dall'origine in un documento ufficiale e verificabile. La previsione della forma pubblica consente inoltre al Registro delle imprese di esercitare un controllo di legalità prima dell'iscrizione.
Analisi
Il comma 1 stabilisce la forma dell'atto pubblico come requisito ad substantiam: la sua mancanza comporta la nullità dell'atto costitutivo. I tredici punti elencati nei commi successivi delineano il contenuto minimo che l'atto deve contenere. Tra essi spiccano: l'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci (n. 3), che deve essere mutualistico; le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni (n. 8), fondamentali per distinguere la cooperativa dalle società lucrative; e il sistema di amministrazione con indicazione dei poteri degli amministratori (n. 10). Lo statuto, pur potendo costituire atto separato, è parte integrante dell'atto costitutivo e ha la medesima forza giuridica. I regolamenti mutualistici, invece, pur approvati dall'assemblea con le maggioranze straordinarie, rimangono uno strumento di integrazione operativa e non modificano l'atto costitutivo stesso.
Quando si applica
La norma si applica in fase di costituzione di qualsiasi società cooperativa, indipendentemente dal settore (cooperative di consumo, di produzione e lavoro, sociali, agricole). L'obbligo di indicare i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci (n. 6) e le condizioni di recesso e di esclusione (n. 7) diviene rilevante ogniqualvolta il consiglio di amministrazione deve decidere su una domanda di ammissione o avviare un procedimento disciplinare. Le disposizioni sui regolamenti mutualistici acquistano pratica importanza nelle cooperative con ampie basi sociali, dove è necessario disciplinare i rapporti di scambio con i soci in modo uniforme e flessibile senza dover ricorrere a una modifica statutaria.
Connessioni
L'art. 2521 va letto in combinato con l'art. 2523 (deposito e iscrizione al Registro delle imprese), con l'art. 2330 (deposito dell'atto costitutivo di s.p.a., richiamato per le cooperative) e con l'art. 2528 (procedura di ammissione dei soci). Per le cooperative sociali di tipo A e B rileva la L. 381/1991. Le disposizioni sui ristorni rimandano all'art. 2545-sexies c.c. L'art. 2332 regola le conseguenze della nullità dell'atto costitutivo delle società per azioni, applicabile per analogia. Lo statuto separato deve coordinarsi con le previsioni sui quorum assembleari stabiliti dagli artt. 2538 e seguenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, Caio e altri sette lavoratori intendono fondare una cooperativa edile
Il notaio redige l'atto costitutivo, ma omette le condizioni di esclusione dei soci. L'atto è incompleto rispetto ai requisiti dell'art. 2521, n. 7 c.c.; il Registro delle imprese può rifiutare l'iscrizione finché la lacuna non viene colmata con un atto integrativo.
Caso 2: Caso 2
La cooperativa agricola di Sempronio inserisce nell'atto costitutivo la possibilità di svolgere attività con terzi (comma 1, seconda parte). In seguito, il consiglio approva un regolamento mutualistico che fissa le tariffe di conferimento dei prodotti. Poiché il regolamento non è parte integrante dell'atto, viene presentato all'assemblea e approvato con le maggioranze straordinarie ex art. 2521, ultimo comma, senza necessità di intervento notarile.
Caso 3: Caso 3
Mevio, socio fondatore, contesta che lo statuto, redatto come documento separato, non sia opponibile ai terzi. Il giudice rigetta la tesi: il comma 4 dell'art. 2521 sancisce espressamente che lo statuto, anche se atto separato, è parte integrante dell'atto costitutivo e ha piena efficacia esterna dall'iscrizione nel Registro.
Domande frequenti
L'atto costitutivo di una cooperativa deve essere redatto da un notaio?
Sì. L'art. 2521 c.c. impone la forma dell'atto pubblico, quindi è necessario l'intervento di un notaio. La mancanza della forma pubblica comporta la nullità dell'atto costitutivo.
Cosa si intende per 'attività mutualistica con i terzi'?
La cooperativa persegue lo scopo mutualistico nei confronti dei propri soci, ma l'atto costitutivo può autorizzarla a svolgere la medesima attività anche con soggetti esterni. Questa previsione è facoltativa e deve essere esplicitamente inserita nello statuto.
Qual è la differenza tra statuto e regolamento mutualistico?
Lo statuto (anche se atto separato) è parte integrante dell'atto costitutivo e ha la stessa forza giuridica. Il regolamento mutualistico è uno strumento operativo approvato dall'assemblea con le maggioranze straordinarie; disciplina i rapporti di scambio tra cooperativa e soci senza modificare l'atto costitutivo.
Quali sono le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo?
L'art. 2521, comma 3 elenca tredici elementi obbligatori: dati anagrafici dei soci, denominazione e sede, oggetto sociale, quota di capitale e versamenti, valore dei conferimenti in natura, requisiti di ammissione, condizioni di recesso/esclusione, criteri di ripartizione utili e ristorni, modalità di convocazione dell'assemblea, sistema di amministrazione, numero di sindaci, nomina dei primi organi, importo delle spese di costituzione.
Cosa succede se l'atto costitutivo non contiene tutte le indicazioni obbligatorie?
Il notaio è tenuto a non procedere al deposito e l'ufficio del Registro delle imprese può rifiutare l'iscrizione. In alcuni casi la lacuna può essere sanata con un atto integrativo; negli altri casi la nullità dell'atto costitutivo può essere pronunciata dal tribunale, con le conseguenze previste dall'art. 2332 c.c.