Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2517 c.c. – Enti mutualistici
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2516 - Articolo 2516 Codice Civile: Rapporti con i soci.→Cod. civ. art. 2518 - Art. 2518 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali.→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2506 ter Codice Civile: Norme applicabili→Art. 2506 bis Codice Civile: Progetto di scissione→Art. 2506 c.c.: Società estere con sede secondaria nel territori→Art. 2505 quater Codice Civile: Fusioni cui non partecipano soci→Art. 2505 ter Codice Civile: Effetti della pubblicazione degli a→Art. 2505 bis Codice Civile: Incorporazione di società possedute al→Art. 2505 c.c.: Società costituite all’estero con sede nel terri
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il perimetro applicativo della disciplina cooperativa
L'articolo 2517 del Codice Civile svolge una funzione di delimitazione sistematica: chiarisce che le norme del Titolo VI (artt. 2511-2548 c.c.), dedicato alle società cooperative, non si applicano agli enti mutualistici che non abbiano struttura societaria. La norma risolve un potenziale equivoco definitorio, distinguendo con nettezza tra la mutualità espressa attraverso una forma societaria - che dà vita alla cooperativa vera e propria - e la mutualità organizzata in forme diverse.
Storicamente, la mutualità ha trovato espressione in numerosi e diversi tipi di enti: le società di mutuo soccorso, le casse rurali di antica fondazione, i sodalizi di assistenza reciproca, le fondazioni con finalità mutualistiche. Questi enti non sono cooperative nel senso tecnico-giuridico, pur condividendo la finalità solidaristica.
Cosa si intende per ente mutualistico non societario
Un ente mutualistico è caratterizzato dall'erogazione ai propri associati di beni, servizi o vantaggi in ragione del vincolo associativo, senza lo scopo primario di produrre profitto da distribuire. Tuttavia, non tutti gli enti mutualistici sono cooperative: alcune associazioni di mutuo soccorso, nate nel XIX secolo per garantire sussidi in caso di malattia o infortuni, hanno una struttura di tipo associativo (artt. 36 e ss. c.c.) e non societario.
L'art. 2517 c.c. stabilisce che a questi enti non si applicano le disposizioni codicistiche sulle cooperative: non le norme sull'ammissione dei soci (art. 2528), non quelle sulla governance (artt. 2538-2544), non quelle sulla mutualità prevalente (artt. 2512-2514). Questi enti rimangono assoggettati alle proprie leggi speciali, che spesso risalgono al periodo dell'unificazione nazionale o alla legislazione fascista in materia di enti mutualistici.
Rilevanza pratica della distinzione
La distinzione assume rilievo pratico in almeno tre contesti. In primo luogo, per la qualificazione giuridica dell'ente: un sodalizio che si definisca mutualistico ma operi in forma associativa non è una cooperativa e non può fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative. In secondo luogo, per la scelta del regime fiscale: le cooperative godono di specifiche agevolazioni IRES; gli enti mutualistici non cooperativi sono disciplinati dalle norme sugli enti non commerciali o, in alcuni casi, da regimi speciali.
In terzo luogo, la distinzione rileva in sede di controversie interne: i soci di una cooperativa godono delle tutele previste dal Codice Civile, mentre gli associati a un ente mutualistico non societario si affidano alle norme statutarie e alla disciplina delle associazioni.
Domande frequenti
Le norme sulle cooperative si applicano alle associazioni di mutuo soccorso?
No. L'art. 2517 c.c. esclude espressamente l'applicazione delle norme del Titolo VI del Codice Civile agli enti mutualistici diversi dalle società. Le associazioni di mutuo soccorso sono assoggettate alla propria normativa speciale.
Qual è la differenza tra una cooperativa e un ente mutualistico non societario?
La cooperativa è una società (con struttura societaria, soci, organi societari) che persegue uno scopo mutualistico. Un ente mutualistico non societario come un'associazione di mutuo soccorso ha forma associativa, non societaria, ed è regolato da norme diverse.
Un ente mutualistico non societario può godere delle agevolazioni fiscali delle cooperative?
No, le agevolazioni fiscali riservate alle cooperative presuppongono la qualificazione dell'ente come società cooperativa ai sensi del Codice Civile. Gli enti mutualistici non societari seguono regimi fiscali propri, diversi da quelli cooperativi.
Una fondazione con finalità mutualistiche è soggetta alle norme sulle cooperative?
No. La fondazione è un ente del libro I del Codice Civile, non una società. Anche se persegue finalità mutualistiche, non si applica l'art. 2517 c.c. in senso inverso: la normativa cooperativa rimane riservata alle sole società cooperative.
Perché il legislatore ha sentito il bisogno di chiarire l'esclusione degli enti mutualistici non societari?
Per evitare incertezze interpretative sulla portata della disciplina codicistica. La mutualità è un concetto trasversale che attraversa diverse forme giuridiche; l'art. 2517 c.c. circoscrive con precisione il campo applicativo delle norme sulle cooperative.