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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2505-ter c.c. – Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2505-bis - Art. 2505 bis Codice Civile: Incorporazione di società possedute…→Cod. civ. art. 2505-quater - Art. 2505 quater Codice Civile: Fusioni cui non partecipano soci→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2502 bis Codice Civile: Deposito e iscrizione della decisione di→Articolo 2502 Codice Civile: Deliberazione di fusione→Art. 2501 septies Codice Civile: Deposito di atti→Art. 2501 sexies Codice Civile: Relazione degli esperti→Art. 2501 quinquies Codice Civile: Relazione dell’organo amminis→Art. 2501 quater Codice Civile: Situazione patrimoniale→Art. 2501 ter Codice Civile: Progetto di fusione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2505-ter c.c. regola gli effetti della registrazione degli atti di fusione nel registro delle imprese.
Ratio della norma
L'art. 2505-ter risponde all'esigenza di coordinare il procedimento di fusione con il sistema generale di pubblicità legale delle società di capitali. La fusione è un'operazione straordinaria che incide profondamente sulla struttura soggettiva delle società coinvolte, con rilevanti effetti nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi in generale. Il rinvio all'art. 2448 c.c. consente di applicare al procedimento fusivo le medesime regole di efficacia della pubblicità legale già previste per le deliberazioni assembleari, assicurando coerenza sistematica all'interno del diritto societario.
Analisi del testo
La norma opera un rinvio recettizio all'art. 2448 c.c., il quale stabilisce che le deliberazioni assembleari iscritte nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi dalla data dell'iscrizione, salvo che la società dimostri che i terzi ne erano a conoscenza. Prima dell'iscrizione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non averne avuto conoscenza. Il rinvio abbraccia tre tipologie di atti: (i) il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter, che deve contenere gli elementi essenziali dell'operazione; (ii) la deliberazione di approvazione della fusione da parte delle assemblee delle società partecipanti, disciplinata dall'art. 2502-bis; (iii) l'atto di fusione vero e proprio di cui all'art. 2504, che sancisce il compimento dell'operazione. Per ciascuno di questi atti, l'iscrizione nel registro delle imprese costituisce il momento a partire dal quale si producono pienamente gli effetti di pubblicità legale nei confronti dei terzi.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le fusioni tra società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.) e, per rinvio, alle fusioni che coinvolgono società di persone nei limiti previsti dalla legge. Trova applicazione ogni volta che il notaio rogante o le società provvedono all'iscrizione degli atti nel registro delle imprese competente per territorio. La disposizione rileva in particolare nei casi in cui terzi, creditori, contraenti, lavoratori dipendenti, invochino o contestino l'opponibilità di un atto del procedimento fusivo, oppure quando occorra determinare con precisione il momento a partire dal quale gli effetti giuridici della fusione sono opponibili erga omnes.
Connessioni con altre norme
La norma si inserisce nel sistema degli artt. 2501 ss. c.c. dedicati alla fusione. Il collegamento più diretto è con l'art. 2448 c.c. richiamato espressamente, che disciplina l'efficacia della pubblicità delle deliberazioni assembleari nelle S.p.A. Rileva altresì l'art. 2504-bis c.c., che fissa il momento in cui la fusione produce i propri effetti (trasferimento del patrimonio, continuazione dei rapporti giuridici), distinguendo tale momento dall'iscrizione degli atti cui si riferisce l'art. 2505-ter. Va tenuto presente anche il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento del registro delle imprese) e le disposizioni del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (attuazione della direttiva UE 2019/2121 sulla mobilità transfrontaliera), che hanno aggiornato la disciplina delle fusioni interne e transfrontaliere.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, amministratore di una società, partecipa al procedimento di fusione per incorporazione. Una volta completata l'iscrizione nel registro delle imprese, gli effetti previsti dall'art. 2448 c.c. si producono automaticamente, garantendo la circolazione del credito e la pubblicità legale del trasferimento patrimoniale.
Caso 2: Caso 2
Caio e Sempronio, in qualità di soci di una società beneficiaria in una fusione, hanno diritto di conoscere gli effetti giuridici derivanti dalla registrazione dell'atto nel registro delle imprese, quale avviene secondo le modalità previste dall'articolo 2505-ter.
Domande frequenti
Quali atti del procedimento di fusione devono essere iscritti nel registro delle imprese?
Devono essere iscritti il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.), la deliberazione assembleare di approvazione della fusione (art. 2502-bis c.c.) e l'atto di fusione definitivo (art. 2504 c.c.). Ciascuna iscrizione produce gli effetti di pubblicità legale richiamati dall'art. 2505-ter c.c.
Da quando la fusione è opponibile ai terzi?
La fusione e i singoli atti del suo procedimento sono opponibili ai terzi dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2505-ter e 2448 c.c. Prima dell'iscrizione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non averne avuto conoscenza.
L'iscrizione produce sempre effetti costitutivi o può avere natura diversa?
La natura dell'iscrizione varia a seconda dell'atto. Per l'atto di fusione ex art. 2504 c.c., l'iscrizione ha efficacia costitutiva quanto al momento dal quale decorrono gli effetti traslativi del patrimonio (salvo postdatazione o anticipazione consentite dalla legge). Per gli altri atti del procedimento, l'iscrizione ha prevalentemente efficacia dichiarativa, rendendo l'atto opponibile ai terzi.
Un creditore della società incorporata può opporsi alla fusione dopo l'iscrizione dell'atto?
Il diritto di opposizione dei creditori deve essere esercitato prima dell'iscrizione dell'atto di fusione, entro i termini previsti dall'art. 2503 c.c. (sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione). Una volta perfezionata la fusione con l'iscrizione dell'atto ex art. 2504 c.c., l'opposizione non è più ammissibile, fatti salvi i rimedi risarcitori per i creditori eventualmente danneggiati.
L'art. 2505-ter si applica anche alle fusioni transfrontaliere?
Le fusioni transfrontaliere tra società di Stati membri UE sono disciplinate dal d.lgs. n. 19/2023 (attuativo della direttiva 2019/2121), che prevede regole specifiche di pubblicità e coordinamento tra i registri delle imprese dei diversi Stati coinvolti. Le disposizioni del codice civile, incluso l'art. 2505-ter, si applicano nella misura in cui la normativa speciale non disponga diversamente.