Art. 2503 c.c. Opposizione dei creditori
In vigore
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione (1) prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.
In sintesi
Il sistema di tutela dei creditori nella fusione
L'art. 2503 c.c. rappresenta il principale presidio a tutela dei creditori sociali nel procedimento di fusione. La norma bilancia l'interesse delle società partecipanti a perfezionare l'operazione rapidamente con l'interesse dei creditori a non vedersi pregiudicati dal mutamento della struttura patrimoniale del proprio debitore.
La regola generale: il termine di 60 giorni
Come regola generale, la fusione non può essere attuata prima del decorso di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c. (iscrizione delle delibere di ciascuna società partecipante nel Registro delle Imprese). Questo termine serve a consentire ai creditori di prendere conoscenza dell'operazione e di valutare se sia necessario agire a tutela dei propri diritti.
Le eccezioni al termine di 60 giorni
Il legislatore prevede tre eccezioni che consentono di anticipare l'attuazione della fusione:
Il diritto di opposizione
Se nessuna eccezione ricorre, i creditori con titolo anteriore all'iscrizione o pubblicazione possono proporre opposizione entro il termine di sessanta giorni. Il tribunale, valutate le circostanze, può autorizzare la fusione nonostante l'opposizione se la società offre idonea garanzia (richiamo all'art. 2445, ultimo comma, c.c.). L'opposizione non ha quindi effetto automaticamente inibitorio.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine di 60 giorni per l'opposizione dei creditori?
Il termine decorre dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere di fusione di ciascuna società partecipante, previste dall'art. 2502-bis c.c. Non dalla pubblicazione del progetto di fusione, che è un adempimento precedente.
Come si supera il termine di 60 giorni senza il consenso di tutti i creditori?
È sufficiente pagare i creditori dissenzienti oppure depositare le somme corrispondenti presso una banca. In alternativa, se un'unica società di revisione per tutte le partecipanti assevera che la situazione patrimoniale non richiede garanzie, la fusione può procedere immediatamente.
Il tribunale può autorizzare la fusione nonostante l'opposizione?
Sì. In base al richiamo all'art. 2445 c.c., il tribunale può autorizzare la fusione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per il creditore opponente o se la società offre idonea garanzia. L'opposizione non blocca automaticamente l'operazione.
Chi sono i creditori legittimati all'opposizione?
I creditori con titolo anteriore all'iscrizione nel Registro Imprese o alla pubblicazione del progetto di fusione prevista dall'art. 2501-ter, terzo comma, c.c. I creditori con titolo posteriore non sono legittimati perché hanno acquistato il credito conoscendo già l'operazione.
Cosa succede ai creditori della società incorporata dopo la fusione?
I creditori della società incorporata diventano creditori della società incorporante per effetto del trasferimento universale del patrimonio (art. 2504-bis c.c.). Se la fusione pregiudica la loro posizione, possono fare opposizione entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2503 c.c.