Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2504 BIS c.c. Effetti della fusione

In vigore

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri. (1) La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

In sintesi

  • Successione universale. La società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici - diritti, obblighi, contratti, rapporti processuali - delle società che si estinguono con la fusione, senza necessità di novazione o cessione.
  • Data di efficacia. La fusione produce i propri effetti dal momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. nel registro delle imprese; nelle fusioni per incorporazione è possibile prevedere una data di efficacia successiva all'ultima iscrizione.
  • Retroattività contabile facoltativa. Il progetto di fusione può stabilire una data anteriore alla quale imputare le operazioni delle società incorporate al bilancio dell'incorporante, purché si tratti di retroattività solo contabile e non giuridica.
  • Iscrizione delle attività e passività. Le attività e le passività delle società che si estinguono sono iscritte nel bilancio della società risultante ai valori contabili alla data di efficacia; disavanzo e avanzo di fusione seguono discipline contabili specifiche.
  • Responsabilità dei soci a responsabilità illimitata. La fusione non libera i soci illimitatamente responsabili (soci di snc e sas) dalle obbligazioni anteriori alla fusione; la responsabilità personale permane per i debiti sorti prima della data di efficacia.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2504-bis c.c. disciplina gli effetti della fusione, traducendo in regola giuridica positiva il principio fondamentale che sorregge l'intera operazione: la continuità. La fusione non è una cessazione delle società partecipanti seguita dalla nascita di un nuovo soggetto che ne acquista i beni; è una trasformazione che preserva l'identità sostanziale dei rapporti giuridici, trasferendo automaticamente e in blocco l'intero patrimonio attivo e passivo alla società risultante, senza che vi sia un atto di cessione per ogni singolo rapporto. Questo principio di successione universale è mutuato dalla successione mortis causa tra persone fisiche, con la differenza che qui il trasferimento avviene tra soggetti di diritto commerciale e si produce istantaneamente al momento dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese. La ratio di certezza giuridica che sorregge la norma serve a tutelare i creditori e le controparti contrattuali delle società fuse: dopo la fusione, sanno esattamente chi è il loro nuovo interlocutore, senza dover gestire la liquidazione delle società estinte o rinegoziare i contratti esistenti.

Analisi

Il primo effetto della fusione è la successione universale: la società risultante (quella incorporante nella fusione per incorporazione, o la nuova società nella fusione propria) assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle società che si estinguono. La successione riguarda ogni tipo di rapporto: crediti e debiti, contratti in corso di esecuzione (locazioni, appalti, forniture, licenze), rapporti di lavoro dipendente (che continuano senza interruzione per effetto dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda), rapporti processuali attivi e passivi (i giudizi in corso proseguono con la società risultante come parte senza necessità di intervento o chiamata in causa). Il principio di successione universale opera ex lege e non richiede il consenso delle controparti: salvo le eccezioni contrattualmente previste (clausole di change of control che attribuiscono alla controparte un diritto di recesso in caso di fusione), i rapporti continuano automaticamente con la nuova controparte.

Il secondo effetto riguarda la data di efficacia della fusione. La regola generale è che la fusione produce effetti dal momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese delle società partecipanti: trattandosi di iscrizioni successive (ciascuna società deve iscrivere la propria partecipazione all'atto di fusione), l'ultima iscrizione determina il momento in cui l'operazione è giuridicamente perfezionata. Nella fusione per incorporazione, il progetto può prevedere che la fusione produca effetti a una data successiva all'ultima iscrizione: questa possibilità è utile quando le parti vogliono che la fusione abbia efficacia solo al termine di un esercizio contabile o a partire da una data di inizio anno. Non è invece consentita la retroattività degli effetti giuridici a una data anteriore all'ultima iscrizione: la fusione non può essere fatta valere come già avvenuta prima che le iscrizioni siano complete. Diversa è la retroattività contabile: il progetto di fusione può legittimamente stabilire che le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio dell'incorporante a partire da una data anteriore all'efficacia giuridica, consentendo così che il bilancio dell'esercizio in corso rifletta le operazioni di entrambe le società dall'inizio dell'anno.

Il terzo profilo riguarda l'iscrizione delle attività e delle passività nel bilancio post-fusione. La norma prevede che attività e passività siano iscritte ai valori contabili risultanti dalla contabilità delle società partecipanti alla data di efficacia della fusione. Quando il costo della partecipazione nella società incorporata risulta superiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata stessa, si genera un disavanzo di fusione, che deve essere imputato agli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporata che presentano un valore corrente superiore al valore contabile, e per la differenza residua all'avviamento. Quando invece il costo della partecipazione è inferiore al patrimonio netto contabile, si genera un avanzo di fusione, che deve essere iscritto in una apposita riserva del patrimonio netto oppure, nella misura in cui rifletta previsioni di risultati economici sfavorevoli, in un fondo rischi.

Il quarto profilo riguarda la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone. Se nella fusione partecipa una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice, i soci che vi rispondono con il proprio patrimonio personale (i soci illimitatamente responsabili) non vedono estinguersi questa responsabilità per effetto della fusione: rimangono personalmente responsabili per le obbligazioni della società di persone sorte prima della data di efficacia della fusione, anche se la società si è estinta e le sue obbligazioni sono state assunte dalla società risultante. Questa previsione tutela i creditori anteriori alla fusione che avevano fatto affidamento sulla responsabilità personale dei soci.

Quando si applica

La disciplina degli effetti si applica a ogni fusione societaria, sia per incorporazione che propria, indipendentemente dalla forma giuridica delle società partecipanti. Gli effetti sono cogenti e inderogabili: le parti non possono contrattualmente escludere la successione universale, né modificare la data di efficacia (salvo nei limiti espressamente consentiti dalla norma per le fusioni per incorporazione). La continuazione dei rapporti processuali opera automaticamente senza necessità di atti formali di sostituzione processuale. La responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i debiti anteriori alla fusione è anch'essa inderogabile e permane fino all'estinzione dei singoli rapporti obbligatori.

Connessioni

L'art. 2504-bis c.c. è il complemento necessario dell'art. 2504 c.c., che disciplina il perfezionamento formale della fusione attraverso l'atto notarile e le iscrizioni nel registro delle imprese. La successione nei rapporti di lavoro si coordina con l'art. 2112 c.c. La continuazione dei rapporti processuali è regolata anche dagli artt. 110 e 111 c.p.c. sulla successione nel processo. Il trattamento contabile di disavanzo e avanzo di fusione si raccorda con l'art. 2426 c.c. sui criteri di valutazione in bilancio e con il principio contabile OIC 4. La responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i debiti anteriori si collega all'art. 2291 c.c. per le snc e all'art. 2313 c.c. per le sas. La definitività degli effetti della fusione dopo l'iscrizione è sancita dall'art. 2504-quater c.c.

Casi pratici

Caso 1: Successione in un contratto in corso

Alfa S.r.l. ha un contratto di locazione commerciale con Tizio come locatore, con scadenza al 2028. Alfa si fonde per incorporazione in Beta S.p.A. con efficacia dal 1° luglio. Dal giorno successivo all'efficacia della fusione, Beta S.p.A. è automaticamente subentrata nel contratto di locazione come conduttrice, senza necessità di alcun atto di cessione o di assenso del locatore Tizio, il quale potrà continuare a riscuotere il canone da Beta S.p.A. allo stesso modo in cui lo riscuoteva da Alfa S.r.l.

Caso 2: Debiti anteriori e responsabilità dei soci snc

Caio e Sempronio sono soci illimitatamente responsabili di Gamma s.n.c., che si fonde per incorporazione in Delta S.r.l. con efficacia dal 15 settembre. Mevio è creditore di Gamma per un debito insorto nel mese di luglio dello stesso anno. Dopo la fusione, Mevio può agire sia nei confronti di Delta S.r.l. (che ha assunto i debiti di Gamma per successione universale) sia nei confronti di Caio e Sempronio personalmente, poiché la fusione non ha liberato i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni anteriori alla data di efficacia.

Domande frequenti

Quando produce effetti giuridici la fusione tra società?

La fusione ha effetto dal momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese previste dall'art. 2504 c.c.; nella fusione per incorporazione il progetto può prevedere una data di efficacia successiva all'ultima iscrizione.

La società risultante dalla fusione subentra in tutti i contratti delle società fuse?

Sì, la società risultante assume per successione universale tutti i diritti e gli obblighi delle società che si estinguono, compresi i contratti in corso; il consenso delle controparti non è richiesto, salvo clausole contrattuali specifiche di change of control.

Come vengono iscritte le attività e le passività nel bilancio post-fusione?

Le attività e le passività delle società incorporate sono iscritte ai valori contabili risultanti dalla loro contabilità alla data di efficacia della fusione; il disavanzo è imputato agli elementi patrimoniali e per residuo all'avviamento, l'avanzo va a riserva o a fondo rischi.

La fusione estingue la responsabilità illimitata dei soci di una snc o sas per i debiti precedenti?

No, la fusione non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società di persone sorte prima della data di efficacia della fusione; la responsabilità personale permane per quei debiti fino alla loro estinzione.

I processi in corso continuano dopo la fusione con la società risultante?

Sì, i rapporti processuali attivi e passivi proseguono automaticamente con la società risultante, che subentra nella posizione processuale delle società estinte senza necessità di intervento formale nel processo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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