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Testo dell'articoloVigente
Art. 2501-septies c.c. – Deposito di atti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finchè la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale .
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2501-septies c.c. costituisce il presidio informativo centrale dell'intero procedimento di fusione. La fusione è un'operazione straordinaria che produce effetti irreversibili: le società che vi partecipano cessano di esistere come soggetti autonomi, e i soci si ritrovano titolari di partecipazioni in una realtà societaria diversa da quella originaria. Prima di assumere questa decisione con il voto assembleare, i soci devono poter conoscere in modo completo e tempestivo tutto ciò che è rilevante per valutare l'operazione: il contenuto del progetto, le ragioni giuridiche ed economiche addotte dagli amministratori, il giudizio degli esperti indipendenti sul rapporto di cambio, la storia finanziaria delle società negli ultimi tre anni, e la situazione patrimoniale aggiornata. Il termine minimo di trenta giorni non è un adempimento formale burocratico: serve a dare ai soci il tempo materiale per leggere documenti complessi, consultarsi con professionisti, e formulare domande o rilievi agli amministratori prima dell'assemblea. La stessa tutela si estende ai creditori sociali, che hanno interesse a conoscere le modifiche strutturali che possono incidere sulla solidità patrimoniale del loro debitore.
Analisi
La norma individua in modo tassativo i documenti che devono essere messi a disposizione. Il primo è il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., che costituisce l'atto fondativo dell'intera operazione e ne descrive la struttura, il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle partecipazioni e i vantaggi riconosciuti ai gestori. Ad esso si affiancano, ove redatte, la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies c.c.: la clausola «ove redatte» fa riferimento all'ipotesi in cui i soci abbiano rinunciato unanimemente a tali relazioni, nel qual caso ovviamente non ve n'è nulla da depositare.
Il secondo gruppo di documenti è costituito dai bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante, corredati dalla relazione sulla gestione degli amministratori e dalla relazione del revisore legale o del collegio sindacale. L'arco temporale dei tre esercizi consente ai soci di valutare la continuità e l'andamento storico della gestione delle società interessate, con particolare attenzione all'evoluzione del patrimonio e alla capacità di produrre reddito nel tempo. Il terzo documento è la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater c.c., che fornisce ai soci una fotografia aggiornata del patrimonio delle società partecipanti in un momento ravvicinato all'operazione: questa può essere sostituita, quando la norma lo consente, dal bilancio dell'esercizio precedente (se approvato entro sei mesi dall'avvio della procedura) o da una relazione finanziaria semestrale.
Quanto alle modalità, il legislatore ha predisposto due canali alternativi: il deposito fisico presso la sede sociale (dove i soci si recano per prendere visione) e la pubblicazione nel sito internet della società (accessibile da remoto). Le due modalità sono equivalenti agli effetti di legge, ma la pubblicazione online deve essere accompagnata da garanzie di autenticità - il documento non deve poter essere alterato dopo la pubblicazione - e di certezza della data di pubblicazione, così che sia possibile verificare il rispetto del termine di trenta giorni. È ammessa anche una soluzione mista: deposito fisico per alcuni documenti e pubblicazione online per altri, purché l'intero corredo documentale sia accessibile entro il termine.
I soci hanno il diritto di ottenere copia gratuita di ogni documento, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. La gratuità è un elemento essenziale della tutela: se le copie fossero onerose, i soci con minori risorse potrebbero essere de facto esclusi dall'esercizio del diritto informativo. La norma, tuttavia, tempera questo obbligo prevedendo che la società non sia tenuta a fornire copie cartacee se i documenti sono pubblicati sul sito internet in modo da consentire la libera stampa e il libero scaricamento. In questo caso, il sito funge da sistema di distribuzione documentale e la copia cartacea diventa un servizio aggiuntivo non dovuto.
Il termine di trenta giorni decorre dalla data di deposito o di pubblicazione e deve essere rispettato integralmente: non è sufficiente che i documenti siano disponibili per ventinove giorni. La rinuncia unanime di tutti i soci può abbreviare questo termine, ma richiede il consenso di ciascun socio di ciascuna società partecipante - non solo della società in cui il singolo risiede come socio, ma di tutte le società coinvolte nell'operazione - rendendo questa deroga praticabile in concreto solo per strutture societarie di piccole dimensioni o per operazioni infragruppo con unico socio.
Quando si applica
La disciplina si applica a ogni fusione societaria, sia per incorporazione che per creazione di nuova società risultante, indipendentemente dalla forma giuridica delle società partecipanti. L'applicazione è integrale quando almeno uno dei documenti previsti dalla norma è stato redatto: se tutte le relazioni obbligatorie sono state esonerate per rinuncia unanime, il deposito riguarderà comunque il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale. Non è mai possibile deliberare la fusione senza aver messo a disposizione almeno questi ultimi documenti, salvo rinuncia unanime anche al termine di trenta giorni. L'inosservanza degli obblighi di deposito può essere fatta valere in giudizio dai soci per eccepire la irregolarità della deliberazione, purché l'azione sia esercitata prima dell'iscrizione della fusione nel registro delle imprese, decorsa la quale l'art. 2504-quater c.c. preclude ogni declaratoria di invalidità.
Connessioni
L'art. 2501-septies c.c. è il centro nevralgico della procedura documentale della fusione e si connette con tutte le disposizioni che definiscono i documenti da depositare: l'art. 2501-ter c.c. per il progetto, l'art. 2501-quinquies c.c. per la relazione degli amministratori, l'art. 2501-sexies c.c. per la relazione degli esperti, l'art. 2501-quater c.c. per la situazione patrimoniale. Il rispetto del termine di trenta giorni è presupposto per la regolarità della deliberazione assembleare; la violazione può rilevare anche ai fini dell'impugnazione della delibera ex art. 2377 c.c. per le società per azioni. Il diritto dei soci di ottenere copia gratuita si raccorda con i diritti informativi previsti dall'art. 2422 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2476 c.c. per le società a responsabilità limitata. Dopo la deliberazione, gli atti devono essere depositati nel registro delle imprese secondo le regole dell'art. 2502-bis c.c.
Casi pratici
Caso 1: Termine di trenta giorni non rispettato
Tizio è socio di minoranza di Delta S.r.l., che delibera la fusione per incorporazione in Epsilon S.r.l. I documenti vengono pubblicati sul sito di Epsilon solo ventidue giorni prima dell'assemblea. Tizio, che non ha rinunciato al termine, eccepisce in assemblea la violazione dell'art. 2501-septies c.c. e chiede il rinvio della delibera a data utile. Se la delibera viene ugualmente adottata nonostante l'eccezione di Tizio, questi può impugnarla chiedendone l'annullamento, purché la fusione non sia ancora iscritta nel registro delle imprese.
Caso 2: Rifiuto di rilasciare copia cartacea
Caio è socio di Zeta S.p.A. e chiede all'amministrazione societaria copia cartacea del progetto di fusione e della situazione patrimoniale. La società risponde che i documenti sono già scaricabili dal sito internet e non intende fornire copie cartacee. Caio, verificato che il sito consente effettivamente il libero scaricamento e la stampa dei documenti, prende atto che la società si trova nella condizione prevista dalla norma e che il rifiuto è legittimo; opta quindi per il download e la stampa in autonomia.
Domande frequenti
Quali documenti devono essere depositati prima della deliberazione sulla fusione?
Il progetto di fusione, la relazione dell'organo amministrativo e quella degli esperti (ove redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante e la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.
Per quanto tempo i documenti devono restare disponibili ai soci prima della delibera di fusione?
Devono restare depositati nella sede sociale o pubblicati sul sito internet per almeno trenta giorni prima della deliberazione; il termine può essere abbreviato solo con rinuncia unanime di tutti i soci di tutte le società partecipanti.
I soci possono rinunciare al termine di trenta giorni?
Sì, ma la rinuncia deve essere espressa all'unanimità da tutti i soci titolari di diritti di voto in ciascuna delle società partecipanti; la rinuncia di una sola delle società non è sufficiente.
I documenti di fusione possono essere pubblicati solo sul sito internet anziché depositati in sede?
Sì, la pubblicazione sul sito internet è un'alternativa equivalente al deposito fisico, purché sia garantita l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, così da poter verificare il rispetto del termine di trenta giorni.
Cosa succede se i documenti di fusione non vengono messi a disposizione nei tempi previsti?
L'omessa o tardiva messa a disposizione costituisce vizio procedurale che consente ai soci di impugnare la deliberazione di fusione, purché l'azione sia proposta prima che la fusione sia iscritta nel registro delle imprese, momento dopo il quale l'art. 2504-quater c.c. preclude ogni declaratoria di invalidità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate