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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2500-novies c.c. – Opposizione dei creditori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2500-octies - Art. 2500 octies Codice Civile: Trasformazione eterogenea in soc→Cod. civ. art. 2501 - Articolo 2501 Codice Civile: Forme di fusione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2500 septies Codice Civile: Trasformazione eterogenea da so→Art. 2500 sexies Codice Civile: Trasformazione di società di capitali→Art. 2500 quinquies Codice Civile: Responsabilità dei soci→Art. 2500 quater Codice Civile: Assegnazione di azioni o quote→Art. 2500 ter Codice Civile: Trasformazione di società di persone→Art. 2500 bis Codice Civile: Invalidità della trasformazione→Articolo 2500 Codice Civile: Assegnazione di azioni e quote
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Creditori della società in trasformazione eterogenea hanno sessanta giorni per opporsi e proteggere il loro credito.
Ratio
L'articolo 2500-novies introduce un regime transitorio specifico per la trasformazione eterogenea, consentendo ai creditori di opporsi entro sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario. La ratio consiste nel bilanciare l'esigenza di agilità della trasformazione con la tutela del creditore, il quale potrebbe vedere alterato il suo tasso di rischio con il cambio di forma giuridica della società debitrice.
Analisi
La trasformazione eterogenea produce effetto immediatamente dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo il consenso esplicito dei creditori o il pagamento di coloro che si oppongono. La deroga rispetto al terzo comma dell'articolo 2500 c.c. (che stabiliva un regime ordinario meno favorevole) introduce una finestra procedurale di sessanta giorni durante la quale i creditori possono presentare opposizione formale. L'opposizione non è automatica; il creditore deve attivarsi e comunicarla entro il termine. L'articolo 2445 c.c., richiamato nel comma finale, disciplina le conseguenze dell'opposizione: sospensione della trasformazione fino a quando non sia stato pagato o fornito idonea garanzia.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente alle trasformazioni eterogeneamen tra forme giuridiche diverse (es. da s.r.l. a cooperativa, da società per azioni a fondazione). Non si applica alle trasformazioni omogenee né ai processi di fusione o scissione disciplinati diversamente. Il termine di sessanta giorni decorre dall'ultimo dei commi pubblicitari (deposito, iscrizione, pubblicazione a seconda della forma giuridica di arrivo).
Connessioni
L'articolo 2500-novies si collega all'articolo 2500 c.c. per il regime ordinario della trasformazione eterogenea, all'articolo 2445 c.c. per le conseguenze dell'opposizione creditoria, e ai vari capi V, VI e VII che disciplinano le singole forme giuridiche (s.p.a., s.r.l., cooperative). Rimanda altresì ai principi di pubblicità previsti dalle norme sulla trasformazione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono soci di una s.r.l
debitrice verso Sempronio per 30.000 euro. Decidono di trasformare la s.r.l. in una cooperativa. La trasformazione viene pubblicata il 1° aprile. Sempronio, entro il 31 maggio, presenta opposizione formale. La trasformazione non è retroattivamente annullata, ma Sempronio ha il diritto di ottenere il pagamento della sua pretesa prima della definitività della trasformazione.
Caso 2: Caso 2
Una società per azioni con debiti verso l'Agenzia delle Entrate per 100.000 euro si trasforma in associazione non riconosciuta. L'ultimo adempimento pubblicitario è il 15 marzo. L'Agenzia delle Entrate non presenta opposizione entro il 14 maggio. La trasformazione diviene definitiva senza che il creditore pubblico abbia possibilità di bloccarla.
Domande frequenti
Cosa succede se un creditore si oppone alla trasformazione eterogenea?
Il creditore può bloccare la trasformazione fino a quando la società non provveda al pagamento della sua pretesa o non fornisca idonea garanzia. Questo non annulla la trasformazione, ma ne sospende gli effetti nei confronti del creditore opponente.
Il termine di sessanta giorni per l'opposizione è perentorio?
Sì, il termine di sessanta giorni è perentorio. Se il creditore non si oppone entro questo lasso di tempo, perde il diritto di bloccare la trasformazione e rimane un creditore della nuova forma giuridica con i rischi alterati.
La trasformazione eterogenea è una forma di frode ai creditori?
La trasformazione eterogenea non è intrinsecamente fraudolenta, ma può determinare un'alterazione significativa delle condizioni di rischio. Per questo motivo la legge concede ai creditori la possibilità di opporsi entro sessanta giorni.
Se la società paga il creditore opponente, cosa succede alla trasformazione?
La trasformazione diviene definitiva e irreversibile. Il creditore pagato non ha ulteriori diritti sulla forma giuridica precedente, anche se la nuova forma ha una solidità patrimoniale inferiore.
Come si comunica l'opposizione creditoria?
L'opposizione deve essere comunicata formalmente, generalmente tramite raccomandata, lettera con notaio o comunque attraverso un canale che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Deve contenere la motivazione del credito e la richiesta di pagamento o garanzia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate