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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2502-bis c.c. – Deposito e iscrizione della decisione di fusione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies.
Si applica l’articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2502 - Articolo 2502 Codice Civile: Deliberazione di fusione→Cod. civ. art. 2503 - Articolo 2503 Codice Civile: Opposizione dei creditori→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2501 sexies Codice Civile: Relazione degli esperti→Art. 2501 quinquies Codice Civile: Relazione dell’organo amminis→Art. 2501 quater Codice Civile: Situazione patrimoniale→Art. 2501 ter Codice Civile: Progetto di fusione→Art. 2501 bis Codice Civile: Fusione a seguito di acquisizione con→Articolo 2501 Codice Civile: Forme di fusione→Art. 2500 novies Codice Civile: Opposizione dei creditori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2502-bis c.c. presidia la fase che si colloca tra la deliberazione assembleare di fusione e l'atto di fusione vero e proprio: il deposito della deliberazione nel registro delle imprese. La ratio della norma è garantire continuità e pubblicità al procedimento di fusione, rendendo nota ai terzi - e in particolare ai creditori - l'avvenuta deliberazione dell'operazione. Questa pubblicità è funzionale all'esercizio del diritto di opposizione dei creditori previsto dall'art. 2503 c.c.: i creditori che ritengono di poter essere pregiudicati dalla fusione hanno trenta giorni dall'iscrizione per proporre opposizione al Tribunale. Se la deliberazione non fosse depositata, i creditori non avrebbero un riferimento temporale certo per valutare e azionare i propri diritti. Il rinvio all'art. 2436 c.c. per le società di capitali introduce un ulteriore presidio di legalità: il notaio che riceve la deliberazione è tenuto a verificarne la conformità alla legge e all'atto costitutivo prima di depositarla, svolgendo una funzione di filtro che riduce il rischio che deliberazioni viziate producano effetti irreversibili.
Analisi
La norma distingue due regimi in base alla forma giuridica delle società partecipanti. Per le società di capitali - società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata - si applica l'art. 2436 c.c., che disciplina il deposito delle deliberazioni di modifica dello statuto. Questo richiamo ha un contenuto preciso: la deliberazione deve essere ricevuta da un notaio, che verifica la conformità alle norme di legge inderogabili e all'atto costitutivo; il notaio, se non riscontra irregolarità, deposita la deliberazione nel registro delle imprese entro trenta giorni; l'iscrizione è operata dall'ufficio del registro entro quindici giorni dal deposito. Se il notaio riscontra vizi della deliberazione, può rifiutare il deposito o, nei casi più lievi, richiedere integrazioni; i soci che dissentono dal rifiuto possono ricorrere al Tribunale.
L'applicazione dell'art. 2436 c.c. comporta anche che i soci dissenzienti o assenti che non hanno condiviso la deliberazione di fusione abbiano il diritto di recedere dalla società, nei casi in cui la fusione comporti una modifica rilevante dell'oggetto sociale o una variazione delle regole del tipo societario. Il recesso deve essere esercitato entro quindici giorni dall'iscrizione della deliberazione, e il liquidatore delle quote o delle azioni dei soci recedenti deve avvenire prima del completamento della fusione.
Per le società di persone - società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplice - la norma non rinvia all'art. 2436 c.c. e il deposito avviene con modalità semplificate: la decisione di fusione adottata secondo le regole proprie di ciascun tipo societario (che nelle società di persone può richiedere il consenso unanime dei soci o la maggioranza qualificata a seconda delle disposizioni statutarie) viene depositata nel registro delle imprese senza il passaggio notarile previsto per le società di capitali. La semplificazione procedurale riflette la minore complessità strutturale delle società di persone e il fatto che i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente dei debiti sociali, offrendo già ai creditori una garanzia aggiuntiva rispetto ai soci di società di capitali.
I documenti da allegare alla deliberazione sono quelli indicati nell'art. 2501-septies c.c.: il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e degli esperti (ove redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale. Il deposito di tutti questi documenti insieme alla deliberazione consente all'ufficio del registro delle imprese di procedere all'iscrizione avendo contezza dell'intera procedura documentale seguita. Dall'iscrizione della deliberazione decorre il termine per l'opposizione dei creditori, elemento determinante per la tempistica dell'intera operazione.
Quando si applica
La norma si applica a ogni fusione di società, indipendentemente dal tipo e dalla forma giuridica, con il regime differenziato tra società di capitali (art. 2436 c.c. applicabile) e società di persone (procedura semplificata). Il deposito è atto obbligatorio e non può essere omesso: senza di esso non è possibile procedere all'iscrizione dell'atto di fusione e, di conseguenza, la fusione non produce effetti giuridici. In caso di fusione tra società di diverso tipo - ad esempio tra una società a responsabilità limitata e una società in nome collettivo - si applicano le regole dell'art. 2436 c.c. per la deliberazione della società di capitali e le regole semplificate per la decisione della società di persone.
Connessioni
L'art. 2502-bis c.c. si inserisce nella sequenza procedurale della fusione tra gli artt. 2502 c.c. (deliberazione assembleare) e 2503 c.c. (diritto di opposizione dei creditori). Il richiamo all'art. 2436 c.c. introduce il regime delle modifiche statutarie nelle società di capitali. I documenti da allegare sono quelli previsti dall'art. 2501-septies c.c. L'iscrizione della deliberazione è il presupposto per l'atto di fusione ex art. 2504 c.c. Il diritto di recesso dei soci dissenzienti nelle società di capitali è disciplinato dall'art. 2437 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata.
Casi pratici
Caso 1: Rifiuto del notaio al deposito per vizio della delibera
Tizio è notaio che riceve la deliberazione di fusione di Alfa S.p.A. Nel verificare la regolarità formale, constata che il quorum deliberativo richiesto dallo statuto di Alfa per le modifiche statutarie (due terzi del capitale) non è stato raggiunto: la deliberazione è stata approvata con una maggioranza inferiore. Tizio rifiuta il deposito e comunica il vizio agli amministratori di Alfa. Gli amministratori convocano una nuova assemblea straordinaria che delibera la fusione con il quorum corretto; solo allora la deliberazione viene regolarmente depositata nel registro delle imprese.
Caso 2: Termine per l'opposizione dei creditori
Caio è creditore di Beta S.r.l., società che ha deliberato la propria fusione per incorporazione in Gamma S.r.l. La deliberazione di Beta viene iscritta nel registro delle imprese il 10 aprile. Caio, che teme che la fusione pregiudichi la solvibilità del proprio debitore, deve proporre l'opposizione alla fusione entro trenta giorni da quella data, cioè entro il 10 maggio. Se non esercita l'opposizione entro il termine, non potrà più bloccare la fusione, ma potrà agire successivamente per il risarcimento del danno eventualmente subito.
Domande frequenti
Cosa devono fare le società di capitali dopo la deliberazione di fusione?
Le SpA, le SApA e le Srl devono depositare la deliberazione nel registro delle imprese applicando la procedura dell'art. 2436 c.c., che prevede il controllo notarile di legalità e il deposito entro trenta giorni dalla deliberazione.
Le società di persone hanno un obbligo di deposito diverso per la fusione?
Sì, per le società di persone (snc, sas, ss) il deposito della decisione di fusione avviene con modalità semplificate, senza il passaggio attraverso la procedura dell'art. 2436 c.c. che si applica alle sole società di capitali.
Quali documenti vanno allegati alla deliberazione di fusione al momento del deposito?
Devono essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c.: il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e degli esperti (ove redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale.
Da quando decorre il termine per l'opposizione dei creditori alla fusione?
Il termine di trenta giorni per l'opposizione dei creditori decorre dall'iscrizione della deliberazione di fusione nel registro delle imprese, che è il momento in cui l'operazione diventa pubblica e conoscibile ai terzi.
Cos'è il controllo notarile previsto dall'art. 2436 c.c. applicato alla fusione?
Il notaio che riceve la deliberazione di fusione di una società di capitali verifica che essa sia conforme alle norme inderogabili di legge e all'atto costitutivo; se constata vizi, può rifiutare il deposito o chiedere integrazioni prima di procedere.
Fonti consultate: 1 fonte verificate