Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2501-quater c.c. – Situazione patrimoniale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige , con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa .

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma .

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

In sintesi

  • Bilancio intermedio obbligatorio. Ogni organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere una situazione patrimoniale aggiornata, fotografando la situazione contabile in prossimità del progetto di fusione.
  • Finestra temporale di 120 giorni. La situazione patrimoniale deve riferirsi a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al deposito del progetto di fusione presso la sede della società o alla sua pubblicazione nel sito internet.
  • Standard del bilancio d'esercizio. La situazione patrimoniale è redatta con osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, garantendo uniformità e comparabilità con le risultanze contabili ordinarie.
  • Sostituibilità con bilancio recente. Se l'ultimo bilancio d'esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto, può sostituire la situazione patrimoniale ad hoc.
  • Esenzione per unanimità. La situazione patrimoniale può essere omessa se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari aventi diritto di voto di tutte le società partecipanti.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2501-quater c.c. risponde a un'esigenza di attualità dell'informazione contabile in sede di fusione. I soci chiamati a deliberare sulla fusione devono poter valutare la consistenza patrimoniale delle società che si fondono sulla base di dati recenti, non di bilanci che potrebbero risalire a mesi o anni prima. Un bilancio datato può non riflettere la realtà attuale: perdite intervenute successivamente, variazioni significative nell'attivo o nel passivo, nuovi debiti o crediti rilevanti potrebbero non essere visibili in un bilancio dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale aggiornata serve quindi a garantire che il rapporto di cambio - elemento cardine della fusione - sia determinato sulla base di valori patrimoniali attuali e non di dati storici. La trasparenza informativa che la norma persegue tutela i soci di tutte le società partecipanti, i creditori (che possono fare affidamento sull'art. 2503 c.c. per opporsi alla fusione) e i terzi in generale che abbiano interessi nella fusione.

Analisi

Il precetto normativo è chiaro: l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante deve redigere una situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società o pubblicato nel sito internet. Questa scadenza di centoventi giorni è un termine massimo, non un obiettivo: la situazione patrimoniale può essere redatta anche a una data più recente. Il rispetto del termine garantisce che i soci votino su dati non troppo «vecchi».

La situazione patrimoniale è redatta con osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio: in altre parole, deve rispettare i principi contabili applicabili alla società (OIC, IAS/IFRS a seconda del caso), deve articolarsi nelle medesime sezioni dello stato patrimoniale ordinario e deve essere accompagnata dalla nota integrativa. Non si tratta di una mera lista di attività e passività, ma di un documento contabile sostanzialmente equivalente al bilancio d'esercizio, salvo il differente orizzonte temporale (infrannuale anziché annuale).

La norma prevede due semplificazioni che consentono di evitare i costi di redazione di una situazione patrimoniale ad hoc. La prima semplificazione vale per tutte le società: se l'ultimo bilancio d'esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto di fusione, tale bilancio può sostituire la situazione patrimoniale. La ratio è che un bilancio approvato di recente offre un'informazione sufficientemente attuale. La seconda semplificazione vale specificamente per le società con azioni quotate in mercati regolamentati: possono sostituire la situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale prevista dalla normativa di settore, purché non riferita a una data anteriore di sei mesi rispetto al deposito del progetto.

L'esenzione totale dalla situazione patrimoniale è possibile mediante rinuncia unanime di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti. La rinuncia deve essere unanime e non solo maggioritaria: anche un solo socio dissenziente impedisce l'esenzione. L'unanimità richiesta riflette il fatto che la situazione patrimoniale è posta principalmente a tutela dei soci (non dei creditori), i quali possono dunque decidere di rinunciarvi collettivamente.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le fusioni tra società, qualunque sia la forma giuridica delle società partecipanti (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative) e il tipo di fusione (per incorporazione o fusione propria). Si applica sia alle fusioni nell'ambito dello stesso tipo societario sia a fusioni eterogenee (es. S.p.A. che incorpora una S.r.l.). Si applica alle fusioni internazionali quando la società incorporante o la società risultante ha sede in Italia, per la parte di procedura soggetta al diritto italiano.

Alcune esenzioni specifiche sono previste per le fusioni semplificate disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c. (incorporazione di società integralmente posseduta o con partecipazione superiore al 90%), nelle quali la situazione patrimoniale può essere non richiesta secondo le condizioni ivi previste. Non si applica alla trasformazione e alla scissione, che hanno proprie norme di riferimento.

Connessioni

L'art. 2501-quater si inserisce nel sistema documentale della fusione, composto da: art. 2501-ter c.c. (progetto di fusione), art. 2501-quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo), art. 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti), art. 2501-septies c.c. (deposito degli atti), artt. 2501-octies e 2501-novies c.c. (decisione di fusione e opposizione dei creditori). La situazione patrimoniale si coordina con la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies) e con la relazione degli esperti (art. 2501-sexies), che verificano la ragionevolezza del rapporto di cambio anche sulla base della situazione patrimoniale. Per le fusioni con indebitamento (fusioni LBO), l'art. 2501-bis c.c. esclude l'applicazione delle semplificazioni degli artt. 2505 e 2505-bis, assicurando sempre la piena documentazione patrimoniale.

Casi pratici

Caso 1: Utilizzo del bilancio recente come sostituto della situazione patrimoniale

Tizio e Caio sono rispettivamente soci di Alpha S.r.l. e Beta S.r.l. che intendono fondersi per incorporazione. Il progetto di fusione viene depositato il 15 maggio. Alpha ha approvato il bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente il 30 aprile (quattro mesi e mezzo prima del deposito del progetto). Poiché il bilancio è stato chiuso entro sei mesi dal deposito del progetto, Alpha può utilizzare tale bilancio come sostituto della situazione patrimoniale ad hoc, senza dover redigere un documento contabile intermedio aggiuntivo. Beta, invece, ha approvato il bilancio al 30 giugno dell'anno precedente (undici mesi prima): deve redigere una situazione patrimoniale infrannuale.

Caso 2: Rinuncia unanime alla situazione patrimoniale

Sempronio e Mevio sono gli unici soci rispettivamente della Gamma S.r.l. (100% Sempronio) e della Delta S.r.l. (100% Mevio). Le due società non hanno altri strumenti finanziari con diritto di voto. Entendono fondersi rapidamente. Per risparmiare i costi di redazione delle situazioni patrimoniali e accelerare il procedimento, Sempronio e Mevio concordano di rinunciare unanimemente alla situazione patrimoniale. La rinuncia, raccolta a verbale, consente di procedere alla fusione senza questo documento, risparmiando tempo e risorse.

Domande frequenti

A cosa serve la situazione patrimoniale nella procedura di fusione?

Fornisce ai soci e ai terzi una fotografia aggiornata della situazione patrimoniale ed economica delle società partecipanti, necessaria per valutare la congruità del rapporto di cambio e per esprimere un voto consapevole sulla fusione.

Entro quanti giorni deve essere redatta la situazione patrimoniale?

Deve riferirsi a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di deposito del progetto di fusione presso la sede della società o di pubblicazione nel sito internet.

Quando può essere usato il bilancio d'esercizio al posto della situazione patrimoniale?

Quando il bilancio dell'ultimo esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione. In tal caso il bilancio già approvato sostituisce la situazione patrimoniale ad hoc.

Le società quotate hanno un regime semplificato?

Sì, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono utilizzare la relazione finanziaria semestrale prevista dalla normativa di settore, purché non riferita a una data anteriore di sei mesi dal deposito del progetto.

È possibile rinunciare alla situazione patrimoniale?

Sì, se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto di tutte le società partecipanti alla fusione. Basta un solo dissenso per rendere obbligatoria la redazione del documento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.