Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2501-quinquies c.c. – Relazione dell’organo amministrativo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

In sintesi

  • Relazione obbligatoria degli amministratori. L'organo amministrativo di ogni società partecipante deve predisporre una relazione scritta che illustri e giustifichi il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico.
  • Focus sul rapporto di cambio. La relazione deve spiegare i criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote e segnalare le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.
  • Aggiornamento ante-delibera. Se tra il deposito del progetto e la votazione dell'assemblea intervengono modifiche rilevanti dell'attivo o del passivo, l'organo amministrativo è tenuto a informarne i soci e le altre società partecipanti prima del voto.
  • Esenzione per consenso unanime. La relazione non è richiesta se tutti i soci e i possessori di strumenti finanziari con diritto di voto vi rinunciano espressamente all'unanimità.
  • Funzione informativa a tutela dei soci. La norma garantisce ai soci un'informazione completa e trasparente su un'operazione irreversibile che incide sul valore delle loro partecipazioni.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2501-quinquies c.c. risponde a un'esigenza strutturale di tutela informativa: la fusione è un'operazione irreversibile che trasforma profondamente la posizione dei soci, modificando il valore delle loro partecipazioni attraverso il meccanismo del rapporto di cambio. Un socio che deve votare su un progetto di fusione si trova davanti a scelte economiche complesse - accettare o rifiutare il rapporto di cambio proposto, valutare la convenienza dell'operazione rispetto al mantenimento della società - senza disporre, di norma, delle stesse informazioni degli amministratori. La relazione dell'organo amministrativo colma questa asimmetria informativa, imponendo agli amministratori di esplicitare le ragioni giuridiche ed economiche che fondano l'operazione e, soprattutto, i criteri con cui hanno determinato quanto vale la partecipazione di ciascun socio nella nuova realtà societaria. La ratio protettiva si estende anche al momento immediatamente precedente la delibera: se il patrimonio cambia in modo rilevante tra il deposito del progetto e il voto, i soci devono saperlo, perché potrebbero avere votato diversamente se avessero conosciuto la situazione aggiornata.

Analisi

La norma pone a carico dell'organo amministrativo - che può essere un consiglio di amministrazione, un amministratore unico, o l'organo equivalente nelle società di persone - l'obbligo di redigere una relazione che ha un duplice oggetto: da un lato illustrare il progetto di fusione, dall'altro giustificarlo. Illustrare significa descrivere come è strutturata l'operazione, quali sono le sue implicazioni giuridiche (sopravvivenza di rapporti contrattuali, modifica degli statuti, regime delle partecipazioni) e quali sono le sue implicazioni economiche (effetto sul patrimonio netto, variazione del valore delle partecipazioni, proiezioni gestionali). Giustificare significa indicare le ragioni per cui l'operazione è nell'interesse della società e dei soci, rispondendo implicitamente alla domanda «perché conviene fondere?».

Il cuore della relazione è la spiegazione del rapporto di cambio. Il rapporto di cambio indica quante azioni o quote della società risultante spettano ai soci di ciascuna società partecipante in proporzione alle partecipazioni detenute. Determinare questo rapporto richiede di attribuire un valore a ciascuna società, operazione che può essere condotta con criteri diversi: il metodo patrimoniale (basato sul patrimonio netto contabile o rivalutato), il metodo reddituale (fondato sui redditi attesi e sul tasso di capitalizzazione), il metodo dei flussi di cassa attualizzati, o metodi misti. La relazione deve indicare esplicitamente quale o quali criteri sono stati applicati e con quali parametri. Se la valutazione ha incontrato ostacoli - assenza di mercato per le partecipazioni, difficoltà nel proiettare i redditi futuri, incertezze sulla composizione dell'attivo - anche queste difficoltà devono essere segnalate, così che i soci possano valutare il grado di affidabilità del rapporto proposto.

L'obbligo di aggiornamento ante-delibera è un elemento distinto e autonomo rispetto alla relazione iniziale. Se, dopo il deposito del progetto di fusione, intervengono fatti che modificano in misura rilevante l'attivo o il passivo di una delle società partecipanti - ad esempio la sopravvenuta insolvenza di un debitore importante, la svalutazione di un immobile, o al contrario l'acquisizione di un asset di rilievo - l'organo amministrativo deve comunicarlo ai soci in assemblea e alle altre società partecipanti. Questa informazione deve avvenire prima del voto, non dopo. In questo modo, i soci deliberano sempre su una base informativa aggiornata e non su un quadro patrimoniale ormai superato dagli eventi.

La norma prevede un'eccezione significativa: la relazione non è dovuta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto. L'unanimità è il requisito centrale: non basta la maggioranza qualificata o la delibera assembleare ordinaria, occorre che nessun socio titolare di diritti di voto si opponga alla rinuncia. Questa deroga è pensata soprattutto per le operazioni tra società interamente partecipate da un unico socio o tra strutture di gruppo in cui l'approvazione unanime è facilmente raggiungibile, e dove la complessità documentale produce costi procedurali sproporzionati rispetto all'utilità per i soci, già pienamente informati dall'interno.

Dal punto di vista della responsabilità, una relazione incompleta, omessa senza la rinuncia unanime, o deliberatamente fuorviante espone gli amministratori alle conseguenze della violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 2392 c.c. per le società per azioni, e dalle corrispondenti norme per le altre forme societarie. Non si tratta solo di una violazione formale: se i soci hanno deliberato in base a informazioni false o incomplete sul rapporto di cambio, l'operazione - pur non invalidabile dopo l'iscrizione per effetto dell'art. 2504-quater c.c. - può fondare una domanda risarcitoria.

Quando si applica

La norma si applica a ogni operazione di fusione tra società, indipendentemente dalla forma giuridica delle società partecipanti (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società di persone nelle fusioni con società di capitali) e dal tipo di fusione (per incorporazione o in senso proprio con costituzione di una nuova società). L'obbligo sussiste tanto per la società incorporante quanto per quella incorporata, poiché entrambe devono informare i propri soci. L'unica ipotesi di esonero è quella della rinuncia unanime da parte di tutti i titolari di diritti di voto, che deve essere espressa e non può essere presunta. Non è sufficiente che i soci siano già a conoscenza dei termini dell'operazione: la rinuncia deve essere formalmente manifestata. In assenza di rinuncia unanime, la relazione costituisce un elemento procedurale necessario per la regolarità del procedimento di fusione.

Connessioni

L'art. 2501-quinquies c.c. si inserisce nel corpus della disciplina della fusione societaria, che si articola dagli artt. 2501 ss. c.c. Si coordina in modo diretto con l'art. 2501-ter c.c., che definisce il contenuto del progetto di fusione che la relazione deve illustrare; con l'art. 2501-quater c.c., relativo alla situazione patrimoniale su cui la relazione può fondarsi per la valutazione del rapporto di cambio; e con l'art. 2501-sexies c.c., che disciplina la relazione degli esperti indipendenti, la quale verifica la congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori. Il deposito della relazione amministrativa segue le regole dell'art. 2501-septies c.c. La responsabilità degli amministratori per la relazione si inquadra nell'art. 2392 c.c. per le società per azioni e nell'art. 2476 c.c. per le società a responsabilità limitata. Per i profili di diritto contabile connessi alla valutazione del patrimonio, viene in rilievo l'art. 2426 c.c. sui criteri di valutazione in bilancio, oltre ai principi contabili OIC applicabili.

Casi pratici

Caso 1: Rapporto di cambio contestato dai soci di minoranza

Tizio e Caio sono soci di minoranza di Alfa S.r.l., che si fonde per incorporazione in Beta S.r.l. La relazione dell'organo amministrativo illustra il rapporto di cambio adottato (1 quota Alfa = 0,8 quote Beta) sulla base del metodo patrimoniale. Tizio e Caio ritengono che il metodo reddituale avrebbe dato un risultato più favorevole. Poiché la relazione indica solo un metodo senza giustificare l'esclusione degli altri, Tizio e Caio possono eccepire la incompletezza della relazione e, se la fusione non è ancora iscritta, chiedere l'integrazione documentale. Se invece la fusione è già iscritta, la tutela residua è quella risarcitoria.

Caso 2: Modifica rilevante dell'attivo tra deposito e assemblea

Sempronio è amministratore unico di Gamma S.p.A., che ha depositato il progetto di fusione in data 1 marzo. Il 20 marzo, dieci giorni prima dell'assemblea che deve deliberare la fusione, un importante credito di Gamma verso un cliente viene dichiarato inesigibile a causa di una procedura concorsuale, riducendo il patrimonio netto di Gamma del 15%. Sempronio è tenuto a comunicare questa modifica rilevante ai soci in assemblea prima del voto e alle altre società partecipanti alla fusione. Se omette la comunicazione, gli amministratori rischiano azioni di responsabilità.

Domande frequenti

A cosa serve la relazione dell'organo amministrativo nella fusione?

La relazione illustra e giustifica il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare attenzione al rapporto di cambio adottato e ai criteri di valutazione utilizzati, fornendo ai soci le informazioni necessarie per deliberare in modo consapevole.

La relazione degli amministratori deve indicare i criteri di calcolo del rapporto di cambio?

Sì, l'art. 2501-quinquies c.c. impone di indicare i criteri adottati per la determinazione del rapporto di cambio e di segnalare le eventuali difficoltà di valutazione incontrate, affinché i soci possano valutare la fondatezza del rapporto proposto.

Cosa deve fare l'organo amministrativo se il patrimonio cambia tra il deposito del progetto e l'assemblea?

Se intervengono modifiche rilevanti dell'attivo o del passivo dopo il deposito del progetto, l'organo amministrativo deve comunicarle ai soci in assemblea, prima della votazione, e alle altre società partecipanti alla fusione.

La relazione dell'organo amministrativo può essere omessa?

Sì, la norma prevede che la relazione non sia necessaria se vi rinunciano all'unanimità tutti i soci e i possessori di strumenti finanziari con diritto di voto; la rinuncia deve essere espressa da tutti i titolari di voto senza eccezioni.

Qual è la differenza tra la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti nella fusione?

La relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.) è redatta dagli organi gestori e spiega le ragioni giuridiche ed economiche dell'operazione e il metodo di calcolo del rapporto di cambio. La relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.) è invece un parere indipendente redatto da soggetti nominati dal Tribunale che verifica la congruità del rapporto di cambio proposto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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