Testo dell'articoloVigente
Art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.
In vigore
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; (1) 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore (2) non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento (3). Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o (4) risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati; (5) 6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento; (6) 7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8); (7) 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; (8) 8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; (9) 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. (10) 12) […] (11) Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. (12) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. (12) Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. (12) Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile. (12)
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2426 c.c. rappresenta il cuore del sistema valutativo del bilancio italiano. La sua ratio è garantire la prudenza e la competenza economica delle valutazioni: il principio di costo storico tutela dall'iscrizione di plusvalenze non realizzate, mentre il criterio del valore di realizzazione per le rimanenze impedisce di gonfiare l'attivo con beni il cui valore di mercato è sceso. L'adozione del costo ammortizzato per crediti e debiti (introdotta dal D.Lgs. 139/2015) avvicina il bilancio OIC agli IFRS, imponendo la rilevazione degli effetti finanziari del tempo anche nelle società che non adottano gli standard internazionali. La valutazione al fair value dei derivati risponde invece all'esigenza di trasparenza sui rischi finanziari assunti dall'impresa.
Analisi
Il criterio base è il costo (n. 1): per le immobilizzazioni include il prezzo di acquisto e i costi accessori, o il costo di produzione direttamente imputabile. L'ammortamento sistematico (n. 2) ripartisce il costo su tutta la vita utile residua del bene. La svalutazione per perdita durevole di valore (n. 3) è obbligatoria ma reversibile, salvo l'avviamento. Il metodo del patrimonio netto (n. 4) consente di allineare il valore delle partecipazioni in controllate e collegate al patrimonio netto della partecipata, con gerarchia rispetto al costo. Il costo ammortizzato per crediti e debiti (n. 8) impone l'utilizzo del tasso di interesse effettivo (TIE) per ripartire interessi e premi nel tempo; è applicabile con esenzione per i crediti a breve termine senza componente finanziaria significativa. I derivati (n. 11-bis) vanno sempre a fair value: le variazioni confluiscono a conto economico (trading) o a patrimonio netto (hedge accounting di flussi attesi).
Quando si applica
I criteri dell'art. 2426 si applicano a tutte le SpA, SapA e Srl soggette al bilancio ordinario. Il costo ammortizzato per crediti e debiti trova applicazione ai rapporti sorti dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2016 (D.Lgs. 139/2015). Le micro-imprese ex art. 2435-ter sono esonerate dal costo ammortizzato e dalla valutazione al fair value dei derivati. L'OIC 15 (crediti), OIC 19 (debiti), OIC 21 (partecipazioni) e OIC 32 (derivati) forniscono le linee guida applicative dei singoli criteri.
Connessioni
L'art. 2426 interagisce strettamente con l'art. 2423 (rappresentazione veritiera e corretta), l'art. 2424 (schema stato patrimoniale), l'art. 2425 (schema conto economico), l'art. 2427 (nota integrativa, che deve motivare modifiche ai criteri di ammortamento e indicare le differenze rispetto ai costi correnti per le rimanenze). Sul piano sistematico, i criteri del fair value rimandano ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (IFRS 9, IAS 39) per la definizione degli strumenti finanziari, del costo ammortizzato e del fair value stesso.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è il direttore finanziario di una Srl industriale che ha stipulato un contratto di finanziamento bancario a tasso fisso del 3%, mentre il tasso di mercato alla stessa data era del 5%. Applicando il costo ammortizzato ex art. 2426 n. 8, il debito va iscritto al valore attuale dei flussi futuri scontati al tasso di interesse effettivo del 5%; la differenza rispetto al nominale va ripartita nel tempo come provento finanziario implicito.
Caso 2: Caio è amministratore di una holding che possiede il 60% di una Srl controllata
A fine esercizio il patrimonio netto della controllata risulta negativo per perdite accumulate. Applicando il metodo del patrimonio netto ex art. 2426 n. 4, Caio svaluta la partecipazione fino a zero; se la holding ha assunto impegni di copertura delle perdite, accantona un fondo rischi per l'eccedenza.
Caso 3: Caso 3
Sempronio è CFO di una SpA che ha sottoscritto un interest rate swap per coprire il rischio di tasso su un finanziamento a tasso variabile. Il derivato è iscritto al fair value (n. 11-bis); poiché ricorrono le condizioni di hedge accounting documentate dall'inizio, le variazioni di fair value confluiscono nella riserva di patrimonio netto (voce VII dello stato patrimoniale) e non a conto economico.
Domande frequenti
Quando si applica il costo ammortizzato a crediti e debiti?
Il costo ammortizzato si applica ai crediti e debiti iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 2426 n. 8. Consiste nel rilevare il credito/debito al valore attuale dei flussi futuri, usando il tasso di interesse effettivo (TIE). È possibile non applicarlo ai crediti a breve termine o quando l'effetto del fattore temporale è irrilevante.
Come si valutano i derivati finanziari nel bilancio OIC?
I derivati vanno obbligatoriamente iscritti al fair value (art. 2426 n. 11-bis). Le variazioni di fair value vanno a conto economico se il derivato non è di copertura; se copre flussi finanziari attesi di un altro strumento, le variazioni vanno a una riserva di patrimonio netto non distribuibile.
Come si calcola l'ammortamento delle immobilizzazioni?
L'ammortamento deve essere sistematico e rispecchiare la residua possibilità di utilizzazione del bene (art. 2426 n. 2). Non esiste una quota fissa: il piano di ammortamento dipende dalla vita utile stimata e dal metodo scelto (quota costante, decrescente, ecc.). Le modifiche al piano devono essere motivate in nota integrativa.
Cosa significa metodo del patrimonio netto per le partecipazioni?
Il metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4) consiste nell'iscrivere la partecipazione in controllate o collegate per un importo pari alla quota di patrimonio netto della partecipata, anziché al costo storico. Le plusvalenze rispetto all'esercizio precedente vanno a una riserva non distribuibile; le perdite riducono il valore iscritto fino a zero.
Come si valutano le rimanenze di magazzino?
Le rimanenze vanno iscritte al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9). Il costo può essere calcolato con i metodi FIFO, LIFO o media ponderata (n. 10); le differenze rilevanti rispetto ai costi correnti di fine esercizio vanno indicate in nota integrativa per categoria.