Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2427 c.c. Contenuto della nota integrativa

In vigore

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio; 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo» (1), nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e (2) immateriali […] (3), facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante (4), al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio […] (5) ; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio; 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale […] (6), nonché la composizione della voce «altre riserve»; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati; (7) 10) […] (8) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; (9) 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli (10) [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (11); 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; (12) 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni (13) e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis; 21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse […] (14) non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società; (15) 22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società; (15) 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; (16) 22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; (16) 22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; (16) 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. (16) Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. (17)

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • La nota integrativa deve indicare i criteri di valutazione applicati, i movimenti delle immobilizzazioni e le variazioni delle voci di attivo e passivo.
  • Obbligatoria la disclosure su partecipazioni, crediti/debiti oltre cinque anni, garanzie reali, imposte differite e anticipate.
  • Devono essere indicati i compensi di amministratori e sindaci, il numero medio dei dipendenti e i corrispettivi al revisore legale.
  • Vanno segnalati i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio e la proposta di destinazione degli utili.
  • Le operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato e gli accordi fuori bilancio con effetti significativi richiedono apposita disclosure.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2427 c.c. trasforma la nota integrativa da semplice appendice contabile a documento informativo autonomo e strutturato. La sua ratio è colmare i gap informativi che i soli prospetti quantitativi (stato patrimoniale e conto economico) non riescono a soddisfare: politiche contabili adottate, movimenti delle voci patrimoniali, contingenze, operazioni con correlate, rischi fuori bilancio. Il legislatore del 2015 (D.Lgs. 139/2015) ha ampliato significativamente il novero delle informazioni obbligatorie, recependo le indicazioni della Direttiva 2013/34/UE, in particolare riguardo alle operazioni con parti correlate (n. 22-bis), agli accordi fuori bilancio (n. 22-ter) e ai fatti successivi (n. 22-quater).

Analisi

Le informazioni obbligatorie coprono tre aree principali. La prima riguarda le politiche contabili: criteri di valutazione (n. 1), motivazioni delle deroghe ai principi, modifiche dei piani di ammortamento. La seconda riguarda le variazioni quantitative: movimenti delle immobilizzazioni (n. 2), variazioni del patrimonio netto e dei fondi (n. 4), composizione di ratei, risconti e altre riserve (n. 7). La terza area riguarda le informazioni gestionali e di governance: elenco partecipazioni con dati patrimoniali delle partecipate (n. 5), compensi di amministratori e sindaci (n. 16), numero dipendenti per categoria (n. 15), corrispettivi al revisore (n. 16-bis), operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato (n. 22-bis), accordi fuori bilancio (n. 22-ter), fatti successivi (n. 22-quater) e proposta di destinazione dell'utile (n. 22-septies).

Quando si applica

L'obbligo di predisporre la nota integrativa completa ex art. 2427 riguarda le SpA, SapA e Srl non ammesse al bilancio abbreviato. Le società che adottano il bilancio abbreviato (art. 2435-bis) possono omettere molte delle informazioni elencate. Le micro-imprese (art. 2435-ter) sono esonerate dalla nota integrativa tout court, a condizione che in calce allo stato patrimoniale forniscano le informazioni sulle fideiussioni e sulle operazioni non di mercato con soci e amministratori. L'OIC 12 fornisce le linee guida per la struttura e i contenuti minimi della nota integrativa.

Connessioni

La nota integrativa è il documento di raccordo di tutto il sistema bilancistico: richiama l'art. 2423 (clausola di complementarietà), l'art. 2424 (voci dello stato patrimoniale da commentare), l'art. 2425 (voci del conto economico da dettagliare), l'art. 2426 (criteri di valutazione da motivare), l'art. 2428 (relazione sulla gestione, che non deve duplicare le informazioni quantitative già in nota integrativa). Rileva anche l'art. 2429 (relazione del collegio sindacale, che attesta la completezza della nota integrativa) e l'art. 2435-bis (esenzioni per le società medio-piccole).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è CFO di una SpA che ha modificato nel 2024 il piano di ammortamento di un impianto industriale, passando da 10 a 15 anni di vita utile stimata per effetto di un revamping tecnico. La nota integrativa deve motivare la modifica (art. 2427 n. 2 e art. 2426 n. 2), indicare l'effetto sul risultato d'esercizio e confrontarla con il piano precedente, consentendo agli utenti di apprezzare l'impatto della scelta contabile.

Caso 2: Caio è sindaco di una Srl controllata da un gruppo societario

La capogruppo ha erogato alla Srl un finanziamento a tasso agevolato (1% contro il 5% di mercato). La nota integrativa deve dare disclosure di questa operazione con parte correlata ai sensi del n. 22-bis, indicando importo, natura del rapporto e motivazione dell'assenza di condizioni di mercato, anche se l'operazione è stata approvata dagli amministratori indipendenti.

Domande frequenti

La nota integrativa è obbligatoria per tutte le società?

Non per tutte. Le SpA, SapA e Srl in regime ordinario devono redigere la nota integrativa completa ex art. 2427. Le società che fruiscono del bilancio abbreviato (art. 2435-bis) possono omettere molte informazioni. Le micro-imprese (art. 2435-ter) ne sono esonerate, purché forniscano alcune informazioni minime in calce allo stato patrimoniale.

Cosa deve indicare la nota integrativa sui compensi degli amministratori?

Ai sensi del n. 16, la nota deve indicare l'ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria. Devono essere specificati il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati o cancellati.

Come si indicano le operazioni con parti correlate in nota integrativa?

Ai sensi del n. 22-bis, vanno indicate le operazioni non concluse a normali condizioni di mercato, precisando importo, natura del rapporto e ogni altra informazione per la comprensione del bilancio. Le informazioni possono essere aggregate per natura dell'operazione, salvo che la separata evidenziazione sia necessaria.

Quando si devono segnalare i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio?

Ai sensi del n. 22-quater, vanno indicati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del bilancio, con descrizione della loro natura e del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico. L'OIC 29 distingue i fatti che comportano rettifiche al bilancio (adjusting) da quelli meramente informativi (non-adjusting).

Cosa si intende per accordi fuori bilancio nella nota integrativa?

Ai sensi del n. 22-ter, vanno indicati gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (operazioni fuori bilancio, garanzie prestate, impegni condizionati) quando i rischi e benefici derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria per valutare la situazione della società. Devono essere descritti natura, obiettivo economico ed effetti patrimoniali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.