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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2424 c.c. Contenuto dello stato patrimoniale

In vigore

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; (1) 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II – Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (2) d-bis) altre imprese; (3) 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; (4) 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi; (5) Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I – Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri; (6) Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (7) 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; (8) 6) altri titoli. Totale. IV – Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti. (9) PASSIVO: A) Patrimonio netto: I – Capitale. II – Riserva da soprapprezzo delle azioni. III – Riserve di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserve statutarie VI – Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell’esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. (10) Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. (11) Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (12) 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti. (13) Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. […] (14) È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo articolo 2447-bis.

In sintesi

  • L'attivo è articolato in quattro macrovoci: crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti.
  • Il passivo comprende patrimonio netto, fondi rischi e oneri, TFR, debiti e ratei passivi.
  • Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie, con obbligo di separata indicazione per leasing finanziario.
  • Per crediti e debiti è obbligatoria la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
  • Se un elemento ricade sotto più voci, la nota integrativa deve segnalarne la duplice appartenenza.
Ratio

L'art. 2424 c.c. persegue l'obiettivo di uniformità e comparabilità dei bilanci societari italiani: imponendo uno schema obbligatorio di stato patrimoniale, il legislatore consente ai lettori del bilancio, soci, creditori, analisti finanziari, di confrontare situazioni patrimoniali di imprese diverse senza dover interpretare classificazioni difformi. Lo schema riflette la struttura funzionale dell'impresa: le immobilizzazioni (attivo a lungo termine) controbilanciano idealmente il patrimonio netto e i debiti a lungo termine; l'attivo circolante, i debiti a breve. La separata indicazione delle componenti concesse in leasing finanziario risponde all'esigenza di trasparenza sull'indebitamento effettivo della società, evitando che operazioni economicamente equivalenti all'acquisto a credito risultino fuori bilancio.

Analisi

Lo schema dell'attivo è strutturato in quattro grandi sezioni (A, B, C, D). Le immobilizzazioni (B) si articolano in immateriali (brevetti, avviamento, costi pluriennali), materiali (terreni, fabbricati, impianti) e finanziarie (partecipazioni in controllate/collegate, crediti, titoli, derivati attivi). L'attivo circolante (C) comprende rimanenze, crediti operativi e finanziari, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità liquide. Il passivo si apre con il patrimonio netto (A), articolato in dieci voci tra cui capitale, riserve di legge, riserva da fair value degli strumenti di copertura (VII), utili a nuovo e riserva negativa per azioni proprie. Seguono i fondi rischi (B), il TFR (C), i debiti (D) e i ratei passivi (E). I criteri di classificazione tra circolante e immobilizzato dipendono dalla destinazione funzionale del bene, non dalla sua natura intrinseca.

Quando si applica

Lo schema obbligatorio si applica a tutte le SpA, SapA e Srl che non fruiscano del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o del bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), i quali prevedono schemi semplificati. Le società quotate, soggette agli IAS/IFRS obbligatori ex Reg. CE 1606/2002, adottano schemi diversi ma devono comunque rispettare i requisiti minimi di dettaglio. Per le voci dei crediti e debiti, la distinzione tra importi esigibili entro/oltre l'esercizio successivo è obbligatoria già nello schema di stato patrimoniale, con ulteriore dettaglio in nota integrativa per le scadenze oltre cinque anni.

Connessioni

L'art. 2424 va letto insieme all'art. 2423 (principi generali), all'art. 2423-ter (facoltà di raggruppamento e suddivisione delle voci), all'art. 2424-bis (definizioni per la classificazione delle voci), all'art. 2426 (criteri di valutazione), all'art. 2427 (nota integrativa, che completa le informazioni dello schema) e all'art. 2447-septies (patrimoni destinati). Sul piano contabile, l'OIC 12 fornisce le istruzioni operative per la compilazione dello schema.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra immobilizzazioni e attivo circolante nello stato patrimoniale?

Le immobilizzazioni sono elementi destinati a essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa (macchinari, brevetti, partecipazioni strategiche). L'attivo circolante comprende elementi destinati alla vendita, all'incasso o alla conversione in liquidità nel breve termine. La distinzione dipende dalla destinazione funzionale, non dalla natura del bene.

Cosa si intende per separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo?

Per ogni voce di crediti (sezione C.II) e di debiti (sezione D), lo schema richiede di evidenziare la quota con scadenza oltre 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Ciò consente di valutare la liquidità a breve e l'esposizione debitoria a lungo termine della società.

Come si classificano le partecipazioni nello stato patrimoniale?

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e altre vanno iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (B.III) se detenute durevolmente, oppure nell'attivo circolante (C.III) se destinate alla vendita nel breve periodo. La destinazione funzionale è determinante, non la tipologia di partecipazione.

Cos'è la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio?

È la voce X del patrimonio netto (introdotta dal D.Lgs. 139/2015): le azioni proprie non sono più iscritte all'attivo ma portate in detrazione del patrimonio netto tramite questa riserva negativa, in recepimento degli IAS/IFRS.

Devono essere separati i debiti verso imprese del gruppo?

Sì. Lo schema obbliga a indicare separatamente i debiti verso controllate, collegate, controllanti e imprese soggette al controllo delle controllanti. Questa trasparenza sulle operazioni infragruppo consente ai terzi di valutare i rapporti di finanziamento interni al gruppo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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