Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2435-bis c.c. – Bilancio in forma abbreviata

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;

2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

In sintesi

  • Tre soglie dimensionali, due su tre. Il bilancio abbreviato è ammesso quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non si superano almeno due dei tre limiti: attivo 5.500.000 euro, ricavi 11.000.000 euro, 50 dipendenti medi.
  • Schemi semplificati. Lo stato patrimoniale comprende solo le voci aggregate (lettere maiuscole e numeri romani); alcune voci del conto economico possono essere raggruppate; la nota integrativa è ridotta alle informazioni specificamente richiamate dalla norma.
  • Esonero dal rendiconto finanziario. Le società in forma abbreviata non sono tenute a redigere il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.), una delle principali semplificazioni rispetto al bilancio ordinario.
  • Facoltà, non obbligo. Il bilancio abbreviato è un'opzione: la società che rientra nei limiti può comunque scegliere di redigere il bilancio in forma ordinaria.
  • Cessazione automatica. Al superamento dei limiti per due esercizi consecutivi o alla quotazione in mercati regolamentati, la società deve tornare al bilancio ordinario.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2435-bis c.c. - introdotto in attuazione della IV Direttiva comunitaria e successivamente aggiornato dal D.Lgs. 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE - codifica il principio di proporzionalità degli obblighi di trasparenza contabile: le piccole imprese, che producono un impatto economico limitato e si rivolgono a una platea ristretta di portatori di interesse, non necessitano dello stesso livello di dettaglio informativo richiesto alle grandi società. La semplificazione riduce i costi di compliance senza pregiudicare la qualità dell'informazione per i soggetti effettivamente interessati al bilancio di una piccola impresa (soci, banca finanziatrice, fisco).

La scelta del legislatore europeo, recepita in Italia, è stata quella di costruire un sistema a livelli: bilancio ordinario per le grandi imprese, bilancio abbreviato per le medie-piccole (art. 2435-bis c.c.), bilancio delle micro-imprese per le minime (art. 2435-ter c.c.). I confini tra i livelli sono tracciati da soglie dimensionali quantitative, definite in modo da garantire certezza e prevedibilità applicativa.

Analisi

I tre parametri dimensionali che determinano l'accesso al regime abbreviato sono: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 5.500.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 11.000.000 euro; numero medio di dipendenti nell'esercizio non superiore a 50 unità. La condizione necessaria è che non più di uno dei tre parametri venga superato. Il requisito deve essere soddisfatto nel primo esercizio di vita della società (per le neo-costituite) oppure - per le società già operative - per almeno due esercizi consecutivi. Se nel primo anno la società supera due dei tre limiti ma nel secondo rimane sotto, non ha ancora perso il diritto al bilancio abbreviato.

Le semplificazioni dello schema di bilancio sono graduali. Nello stato patrimoniale, le voci sono ridotte alle sole classi principali, contrassegnate da lettere maiuscole (A, B, C, D) e numeri romani per le sottoclassi, eliminando il dettaglio analitico delle voci in cifre arabiche presenti nel bilancio ordinario. Alcune voci possono essere raggruppate: ad esempio, i crediti e i debiti possono essere esposti senza la distinzione tra scadenze entro e oltre l'anno (oppure con tale distinzione limitata alle sole poste principali). Nel conto economico, le società in forma abbreviata possono raggruppare le voci A.1 e A.5 (rispettivamente ricavi delle vendite e altri ricavi operativi) e le voci B.9.a e B.9.b (variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati e variazioni delle rimanenze di materie prime). La nota integrativa è ridotta alle informazioni espressamente richiamate dall'art. 2435-bis per rinvio selettivo all'art. 2427: non sono richieste le informazioni sui derivati finanziari (art. 2427-bis c.c.) né quelle sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. L'esonero più significativo è quello dal rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.): per le società in forma abbreviata, questo documento - obbligatorio per il bilancio ordinario - non deve essere redatto.

Tizio è amministratore di una SRL produttiva con attivo di bilancio 4 milioni di euro, ricavi 8 milioni e 35 dipendenti medi. Rispetta tutti e tre i parametri: può redigere il bilancio abbreviato. Caio, invece, è CFO di una SRL con attivo 4 milioni, ricavi 13 milioni e 30 dipendenti: supera il limite dei ricavi (11 milioni) ma non gli altri due. Superando un solo parametro su tre, anche Caio mantiene il diritto al bilancio abbreviato. Se invece Caio supera anche il limite dell'attivo (portandosi a 6 milioni), ha superato due parametri su tre e dal secondo esercizio consecutivo in questa situazione dovrà passare al bilancio ordinario.

Quando si applica

Il regime abbreviato si applica alle società non quotate che soddisfano i criteri dimensionali sopra descritti. Le società con titoli negoziati in mercati regolamentati non possono mai avvalersene, indipendentemente dalle dimensioni. La scelta di adottare il bilancio abbreviato è una facoltà, non un obbligo: la società può sempre optare per il bilancio ordinario, anche se rientra nei limiti. Questa flessibilità è utile, ad esempio, per le società che intendono presentare un bilancio più dettagliato agli istituti di credito o a potenziali investitori. Il regime cessa automaticamente quando la società viene quotata o quando, per due esercizi consecutivi, supera almeno due dei tre parametri: in tal caso, a partire dal terzo esercizio scatta l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria.

Connessioni

L'art. 2435-bis si inserisce nel sistema del bilancio di esercizio disciplinato dagli artt. 2423-2435-ter c.c. Si collega con l'art. 2423 c.c. (principi generali), l'art. 2424 c.c. (schema ordinario dello stato patrimoniale), l'art. 2425 c.c. (schema ordinario del conto economico) e l'art. 2427 c.c. (nota integrativa ordinaria). Il rapporto con l'art. 2435-ter c.c. (micro-imprese) è di continuità verso il basso: le micro-imprese sono un sottoinsieme ancora più semplificato rispetto alle società in forma abbreviata. In materia di revisione legale, le società in forma abbreviata non sono automaticamente esonerate dalla revisione: l'obbligo dipende dal superamento delle soglie dell'art. 2477 c.c. per le SRL o dall'obbligo legale per le SPA, indipendentemente dalla forma del bilancio. Il principio contabile nazionale di riferimento è l'OIC 11 per i principi generali e i vari OIC tematici per le singole poste, applicati in modo coerente con le semplificazioni consentite dalla norma.

Casi pratici

Caso 1: Verifica dei requisiti e passaggio al bilancio ordinario

Tizio è socio e amministratore di una SRL manifatturiera che ha sempre redatto il bilancio abbreviato. Nell'esercizio 2022, i ricavi superano per la prima volta i 12 milioni di euro (soglia: 11 milioni), mentre attivo e dipendenti rimangono entro i limiti. Nel 2023, i ricavi rimangono sopra soglia (13 milioni). Avendo superato per due esercizi consecutivi uno dei tre parametri, dal bilancio 2024 Tizio deve passare al bilancio ordinario. Il suo commercialista Caio lo informa per tempo, in modo da organizzare la redazione del rendiconto finanziario - documento nuovo per la SRL - e ampliare il contenuto della nota integrativa.

Caso 2: Scelta volontaria del bilancio ordinario nonostante i requisiti per l'abbreviato

Sempronio è amministratore di una SRL che rispetta tutti i parametri del bilancio abbreviato. Tuttavia, la società sta trattando un finanziamento bancario importante e una banca creditrice ha richiesto esplicitamente un bilancio in forma ordinaria con rendiconto finanziario, al fine di valutare la dinamica dei flussi di cassa. Sempronio sceglie volontariamente di redigere il bilancio ordinario per quell'esercizio: la legge non impone alcun obbligo di avvalersi del regime semplificato e la scelta è del tutto legittima.

Domande frequenti

Quali società possono redigere il bilancio in forma abbreviata?

Possono farlo le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superino almeno due dei tre limiti: totale attivo 5.500.000 euro, ricavi 11.000.000 euro, 50 dipendenti medi. Il bilancio abbreviato è una facoltà, non un obbligo.

Cosa si intende per 'due esercizi consecutivi' ai fini del superamento dei limiti?

La perdita del diritto al bilancio abbreviato avviene solo quando, per due esercizi di fila, vengono superati almeno due dei tre parametri dimensionali. Il superamento in un unico esercizio è considerato contingente e non fa scattare l'obbligo di passare al bilancio ordinario.

Quali sono le principali semplificazioni del bilancio abbreviato rispetto a quello ordinario?

Le principali semplificazioni sono: stato patrimoniale ridotto alle sole voci aggregate; facoltà di raggruppare alcune voci del conto economico; nota integrativa limitata alle informazioni espressamente richiamate dalla norma; esonero completo dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.).

Le micro-imprese rientrano nel regime del bilancio abbreviato?

No. Le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) costituiscono una categoria ulteriormente semplificata con soglie molto più basse: attivo 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, 5 dipendenti. Se una società supera i limiti delle micro-imprese ma rispetta quelli dell'art. 2435-bis, può redigere il bilancio abbreviato. Se supera anche questi, deve adottare il bilancio ordinario.

Una società in forma abbreviata è esentata dalla revisione legale dei conti?

Non necessariamente. L'obbligo di revisione legale dipende da normative specifiche (art. 2477 c.c. per le SRL, obblighi di legge per le SPA) e non è automaticamente escluso dalla scelta del bilancio abbreviato. Una SRL in forma abbreviata può comunque essere soggetta a revisione legale se supera le soglie dimensionali dell'art. 2477 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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