Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2437-bis c.c. – Termini e modalità di esercizio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spiegazione

Disciplina termini e modalità del recesso del socio nella s.p.a. Il diritto si esercita con lettera raccomandata da spedire entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima (o entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, se il recesso non dipende da una delibera). Le azioni per cui si recede non possono essere cedute e vanno depositate.

Come funziona e quando si applica

È la norma «procedurale» del recesso, le cui cause sono indicate nell’art. 2437. I termini sono perentori. Il recesso non ha effetto se la società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento.

Esempio pratico

L’assemblea delibera la modifica dell’oggetto sociale: il socio contrario ha quindici giorni dall’iscrizione della delibera per inviare la raccomandata di recesso.

Domande frequenti

Entro quando devo comunicare il recesso?

Entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, con raccomandata; 30 giorni se il recesso non dipende da una delibera.

Cosa succede alle mie azioni?

Non possono essere cedute e vanno depositate; saranno liquidate secondo il valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Forma: lettera raccomandata. Il recesso deve essere comunicato alla società mediante lettera raccomandata; sono ammesse anche le forme equipollenti previste dallo statuto (es. PEC, atto notarile), purché abbiano data certa.
  • Termine di 15 giorni dalla delibera. Quando la causa del recesso è una delibera assembleare, il termine decorre dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, non dalla data dell'assemblea.
  • Termine di 30 giorni dal fatto. Per le cause di recesso non derivanti da delibera (es. proroga tacita di società a tempo determinato), il termine è di 30 giorni dalla conoscenza del fatto legittimante.
  • Contenuto obbligatorio della comunicazione. La raccomandata deve indicare le generalità del recedente, il domicilio per le comunicazioni e il numero e la categoria delle azioni per cui si esercita il recesso.
  • Inefficacia per revoca della delibera. Il recesso diventa privo di effetti se, entro 90 giorni dalla comunicazione, la società revoca la delibera o delibera lo scioglimento; in tal caso le azioni depositate tornano nella piena disponibilità del socio.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2437-bis c.c., inserito dalla riforma Vietti (D.Lgs. 6/2003), disciplina il profilo procedurale dell'esercizio del diritto di recesso nelle società per azioni, completando il quadro sostanziale delle cause di recesso definito dall'art. 2437 c.c. La norma risponde a un'esigenza di certezza giuridica su più livelli: il socio deve sapere entro quale termine agire per non perdere il diritto; la società deve avere dati certi sull'identità e sull'entità delle partecipazioni interessate per pianificare il procedimento di liquidazione; i creditori sociali devono poter fare affidamento sulla stabilità della compagine societaria.

Il ricorso alla raccomandata come forma prescritta non è casuale: garantisce la prova certa della data di spedizione (che rileva ai fini del rispetto del termine) e della ricezione da parte della società. La norma bilancia anche la posizione del recedente e della società: il socio non può essere penalizzato da un diritto di recesso che decade prima che abbia piena conoscenza del fatto legittimante; la società non può essere esposta a recessi annunciati a distanza di anni da delibere ormai consolidate.

Analisi

Il meccanismo procedurale dell'art. 2437-bis si articola in fasi successive.

La comunicazione di recesso. Il socio che intende recedere deve inviare alla società una lettera raccomandata contenente: (a) le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione e codice fiscale per le persone giuridiche); (b) l'elezione di domicilio per le comunicazioni del procedimento successivo (liquidazione del valore delle azioni); (c) il numero esatto e la categoria delle azioni per cui il recesso è esercitato. L'omissione di uno di questi elementi può rendere inefficace la comunicazione, con conseguente decadenza dal diritto se il termine è già spirato quando si tenta di sanare il vizio. Tizio è socio titolare di 5.000 azioni ordinarie e 2.000 azioni di risparmio di una SPA; decide di recedere solo per le azioni ordinarie: la comunicazione deve specificare «5.000 azioni ordinarie della categoria A», non genericamente «le mie azioni».

I termini di esercizio. Il termine di 15 giorni decorre dall'iscrizione della delibera legittimante nel registro delle imprese. Questo momento è distinto da quello dell'adozione della delibera in assemblea: tra l'approvazione in assemblea e l'iscrizione possono intercorrere settimane. Il socio ha quindi un periodo potenzialmente più lungo rispetto a quanto appaia prima facie. Il termine di 30 giorni si applica per le cause di recesso non costituite da delibere assembleari: tipicamente il caso della proroga tacita della durata di una società a tempo determinato, o di altri fatti previsti dallo statuto come cause di recesso. In questo caso il termine decorre dalla conoscenza del fatto da parte del socio, valutata con criteri oggettivi.

Il vincolo sulle azioni. Le azioni per le quali è stato esercitato il recesso diventano indisponibili: non possono essere cedute a terzi e devono essere depositate presso la sede sociale. Questo vincolo serve a garantire che il procedimento di liquidazione si svolga su un pacchetto certo e immutabile. Il mancato deposito non invalida il recesso già comunicato, ma impedisce l'avvio del procedimento di liquidazione.

Il meccanismo di neutralizzazione. Entro 90 giorni dalla comunicazione del recesso, la società può revocare la delibera che ne ha costituito la causa oppure deliberare la propria messa in liquidazione. In entrambi i casi, il recesso perde efficacia: nel primo caso perché viene meno la causa (la delibera) su cui si fondava; nel secondo caso perché il socio ottiene un risultato economicamente analogo (liquidazione della propria quota) attraverso la procedura generale di scioglimento della società. Caio ha comunicato il proprio recesso il 10 febbraio 2024, a seguito di una delibera che modificava radicalmente l'oggetto sociale. Il 30 aprile 2024 - entro i 90 giorni - l'assemblea revoca la delibera di modifica. Il recesso di Caio è privo di effetti: torna socio a tutti gli effetti e rientra in possesso delle azioni depositate.

Quando si applica

L'art. 2437-bis c.c. si applica alle società per azioni. Per effetto del rinvio dell'art. 2473 c.c., trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, con gli adattamenti imposti dalla diversa struttura di quella forma societaria (quote invece di azioni, diversa struttura del procedimento di liquidazione). Non si applica alle società di persone, per le quali il recesso è disciplinato dagli artt. 2285 ss. c.c. con diversi meccanismi. Nelle società cooperative, le norme sul recesso hanno caratteristiche proprie definite dal D.Lgs. 220/2002 e dallo statuto.

Connessioni

L'art. 2437-bis si inserisce nel sistema del recesso del socio di SPA, che si articola su tre norme principali: l'art. 2437 c.c. (cause di recesso), l'art. 2437-bis c.c. (termini e modalità) e l'art. 2437-ter c.c. (criteri di determinazione del valore di liquidazione). Il procedimento di liquidazione vero e proprio è disciplinato dall'art. 2437-quater c.c. Le conseguenze dell'esercizio del recesso per la struttura societaria sono disciplinate dall'art. 2437-quinquies c.c. (recesso da società quotata) e dall'art. 2437-sexies c.c. (azioni riscattabili). In tema di impugnazione del rifiuto di liquidazione, il socio può ricorrere al tribunale in sede di volontaria giurisdizione.

Casi pratici

Caso 1: Omissione nel contenuto della comunicazione e conseguenze

Tizio è socio al 12% di una SPA e intende recedere a seguito di una delibera di fusione per incorporazione. Invia una raccomandata alla sede sociale il giorno 12 del termine di 15 giorni, indicando le proprie generalità e la volontà di recedere, ma omette di specificare il numero e la categoria delle azioni. La società contesta l'efficacia della comunicazione. Tizio invia una seconda raccomandata integrativa il giorno 18, fuori termine. Il tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione ritiene inefficace il recesso: la prima comunicazione era incompleta in un elemento essenziale previsto dalla legge, e la seconda è tardiva. Tizio perde il diritto di recesso per quell'esercizio della delibera.

Caso 2: Recesso e revoca della delibera entro i 90 giorni

Caio, socio al 8% di una SPA, esercita il recesso il 15 marzo 2024 a seguito di una delibera di modifica dell'oggetto sociale approvata il 28 febbraio e iscritta nel registro delle imprese il 2 marzo. Il recesso è tempestivo (entro 15 giorni dall'iscrizione). Il consiglio di amministrazione, valutando che la modifica dello statuto avrebbe comportato l'uscita di altri soci importanti, convoca una nuova assemblea che il 5 giugno 2024 - 82° giorno - revoca la delibera. Il recesso di Caio perde automaticamente efficacia entro il termine dei 90 giorni. Caio recupera la disponibilità delle azioni depositate.

Domande frequenti

Entro quando devo comunicare il recesso se la causa è una delibera assembleare?

Entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Il termine decorre non dalla data della delibera in assemblea, ma dalla data dell'iscrizione al registro, che può essere successiva di alcune settimane. Il ritardo nell'iscrizione amplia di fatto il tempo a disposizione del socio.

Come devo inviare la comunicazione di recesso?

La legge richiede la lettera raccomandata. La comunicazione deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio eletto per le comunicazioni procedimentali e il numero e la categoria delle azioni per le quali si esercita il recesso. L'omissione di questi elementi essenziali può rendere inefficace la dichiarazione.

Posso vendere le mie azioni dopo aver comunicato il recesso?

No. Le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso diventano indisponibili e devono essere depositate presso la sede sociale. Il vincolo di indisponibilità dura fino alla conclusione del procedimento di liquidazione o fino all'eventuale perdita di efficacia del recesso per revoca della delibera.

Cosa succede se la società revoca la delibera dopo che ho già comunicato il recesso?

Se la società revoca la delibera che ha legittimato il recesso entro 90 giorni dalla comunicazione, il recesso perde automaticamente efficacia. Il socio torna a essere tale a tutti gli effetti e recupera la piena disponibilità delle azioni depositate, senza alcun diritto alla liquidazione.

Il recesso è ammesso anche se ho votato a favore della delibera legittimante?

No. L'art. 2437 c.c. riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione: quindi ai soci assenti, astenuti e dissenzienti. Il socio che ha votato a favore della delibera non può poi recedere per quella causa, avendo egli stesso contribuito a determinare la situazione che vorrebbe ora fuggire.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.