Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2437-quinquies c.c. – Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione.

141a

In sintesi

  • Causa speciale di recesso: il delisting. Il diritto di recesso scatta quando l'assemblea della società quotata delibera una misura che comporti l'esclusione delle azioni dalla quotazione in mercati regolamentati.
  • Legittimati: i non favorevoli. Hanno diritto di recedere i soci assenti, astenuti e dissenzienti rispetto alla delibera. I soci che hanno votato a favore non sono legittimati.
  • Valore minimo garantito. Il rimborso non può essere inferiore al prezzo medio ponderato di mercato nell'ultimo semestre di negoziazione, secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c.
  • Tutela rafforzata per la liquidabilità. La ratio è proteggere i soci che hanno investito in una società quotata (con la garanzia di poter vendere in qualsiasi momento) dalla perdita involontaria di questa caratteristica essenziale dell'investimento.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2437-quinquies c.c. introduce una causa speciale di recesso - il c.d. recesso da delisting - che integra e completa il sistema generale delle cause di recesso previste dall'art. 2437 c.c. La norma risponde a una specifica esigenza di tutela dell'azionista che ha investito in titoli quotati, confidando nella possibilità di liquidare la propria posizione in qualsiasi momento attraverso il mercato borsistico.

La quotazione in mercati regolamentati non è un elemento accessorio della partecipazione azionaria, ma una caratteristica strutturale che determina in modo sostanziale le condizioni dell'investimento: il prezzo di mercato giornaliero, la liquidità dello strumento, l'obbligo di trasparenza informativa a cui è soggetta la società quotata, la vigilanza CONSOB. Quando l'assemblea delibera il delisting, trasforma radicalmente la natura dell'investimento del socio: da uno strumento liquido, negoziabile in tempo reale, a una partecipazione illiquida in una società chiusa. Il socio che ha investito su queste specifiche caratteristiche ha un interesse legittimo a uscire prima che questa trasformazione si compia, ricevendo un corrispettivo che rifletta il valore di borsa della propria partecipazione.

Analisi

La struttura della norma è semplice ma ha implicazioni rilevanti sotto diversi profili.

L'ambito soggettivo. La norma si applica alle società con azioni quotate in mercati regolamentati: non ai mercati non regolamentati (es. Euronext Growth Milan, già AIM Italia) o ad altri sistemi multilaterali di negoziazione, i quali non rientrano nella categoria dei mercati regolamentati ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione: sono quindi legittimati i soci assenti all'assemblea, i soci che hanno votato contro e i soci che si sono astenuti. I soci che hanno votato a favore del delisting non possono poi esercitare il recesso, avendo essi stessi determinato la situazione da cui intenderebbero ora fuggire.

La delibera legittimante. Il testo della norma si riferisce alla deliberazione «che comporta l'esclusione delle azioni dalla quotazione». La formulazione è ampia e comprende sia le delibere di delisting volontario (revoca della quotazione su iniziativa della società) sia quelle che producono come effetto indiretto l'esclusione dalla quotazione (es. fusione per incorporazione in società non quotata). La valutazione se una determinata delibera «comporti» l'esclusione va compiuta in concreto, considerando l'effetto finale dell'operazione sulla quotazione delle azioni.

La determinazione del valore. L'art. 2437-quinquies rinvia all'art. 2437-ter c.c. per i criteri di determinazione del valore di liquidazione; per le azioni quotate, però, il comma 3 dell'art. 2437-ter impone che il valore non possa essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura negli ultimi sei mesi. Questo criterio di prezzo minimo garantisce al recedente un corrispettivo ancorato al valore di mercato corrente, prima che il delisting produca l'effetto di ridurre la negoziabilità del titolo. Tizio possiede 100.000 azioni di una SPA quotata che delibera il delisting volontario. La media dei prezzi degli ultimi sei mesi è di 12,50 euro per azione: il valore di liquidazione non può essere inferiore a 1.250.000 euro. Il CDA, nella relazione illustrativa della delibera, deve indicare tale valore minimo.

Il procedimento. Una volta esercitato il recesso nelle forme e nei termini dell'art. 2437-bis c.c. (raccomandata entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera), il procedimento di liquidazione segue le regole dell'art. 2437-quater c.c.: offerta in opzione ai soci residui, collocamento a terzi (per le azioni quotate ancora negoziabili), rimborso da riserve disponibili, e in extremis riduzione del capitale o scioglimento.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente alle società con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati nel momento in cui viene adottata la delibera di esclusione. Non si applica alle società i cui titoli sono negoziati solo su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati non regolamentati. Il diritto di recesso scatta al momento della delibera assembleare, non al momento dell'effettivo delisting (che può avvenire successivamente, previo espletamento delle procedure di CONSOB e della borsa). Non si applica alle ipotesi di sospensione temporanea dalla quotazione, che non altera strutturalmente la natura dell'investimento borsistico.

Connessioni

L'art. 2437-quinquies si coordina con l'art. 2437-ter c.c. (determinazione del valore, con criterio minimo per le azioni quotate), l'art. 2437-bis c.c. (termini e modalità di esercizio del recesso) e l'art. 2437-quater c.c. (procedimento di liquidazione). In ambito regolamentare, interagisce con le disposizioni del TUF (D.Lgs. 58/1998) sul delisting e con i regolamenti CONSOB in materia di OPA da delisting (Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria), che può essere alternativa o cumulativa rispetto al diritto di recesso. In particolare, nei casi di delisting conseguente a OPA totalitaria, la normativa speciale del TUF può prevalere sulla disciplina codicistica del recesso.

Casi pratici

Caso 1: Delisting volontario: recesso esercitato da soci di minoranza

Una SPA quotata sull'Euronext Milan convoca l'assemblea per deliberare la revoca volontaria della quotazione. Il socio di maggioranza, che detiene il 72% del capitale, vota a favore; Tizio (5%) e Caio (8%) votano contro; Sempronio (15%) è assente. Tizio, Caio e Sempronio sono tutti legittimati al recesso, non avendo concorso alla delibera. Il valore medio delle azioni nell'ultimo semestre è 8 euro per azione. Tizio esercita il recesso per le sue azioni entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera; riceve come liquidazione un valore minimo garantito di 8 euro per azione, moltiplicato per il numero delle sue azioni.

Caso 2: Fusione che comporta indirettamente il delisting

La SPA Alfa, quotata su Euronext Milan, delibera la fusione per incorporazione nella SPA Beta, società non quotata. L'effetto della fusione è il delisting automatico delle azioni di Alfa, che cessano di essere negoziate in borsa. Caio, socio di Alfa che ha votato contro la fusione, esercita il diritto di recesso ex art. 2437-quinquies c.c., ritenendo che la fusione «comporta l'esclusione dalla quotazione» nel senso della norma. Il valore di liquidazione è determinato sulla base del prezzo medio degli ultimi sei mesi di quotazione di Alfa, che rispecchia le aspettative del mercato sull'operazione.

Domande frequenti

Chi ha diritto di recedere in caso di delisting volontario?

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla deliberazione di esclusione dalla quotazione: soci assenti, astenuti e dissenzienti. I soci che hanno votato a favore non possono esercitare il recesso, avendo essi stessi determinato la delibera.

Come viene calcolato il valore di liquidazione delle azioni?

Il valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura negli ultimi sei mesi di negoziazione sul mercato regolamentato (art. 2437-ter, co. 3, c.c.). Questo criterio riflette il valore di mercato corrente e tutela il socio recedente dall'eventuale deprezzamento successivo all'annuncio del delisting.

Qual è il termine per esercitare il recesso da delisting?

Il recesso deve essere esercitato mediante raccomandata spedita alla società entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 2437-bis c.c.). Per i soci non presenti all'assemblea, il termine decorre dalla comunicazione della delibera da parte della società. Il rispetto del termine è perentorio.

Il diritto di recesso si applica anche in caso di sospensione temporanea dalla quotazione?

No. L'art. 2437-quinquies c.c. si applica esclusivamente alla delibera di esclusione definitiva dalla quotazione (delisting), non alle sospensioni temporanee disposte dalla borsa o dall'autorità di vigilanza. La sospensione non altera strutturalmente la natura di società quotata né priva i soci dello strumento borsistico in modo permanente.

Il recesso da delisting coesiste con l'OPA obbligatoria da delisting?

In alcuni casi sì. Quando il delisting consegue a un'OPA totalitaria, la normativa speciale del TUF (D.Lgs. 58/1998) può prevedere un obbligo di acquisto post-OPA (squeeze-out) o un diritto di vendita (sell-out) a prezzi predeterminati, che si sovrappone o si sostituisce alla disciplina codicistica del recesso. La norma applicabile in concreto dipende dalla struttura dell'operazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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