Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2439 c.c. Sottoscrizione e versamenti

In vigore

Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione. Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell’osservanza di quelli stabiliti dall’articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

In sintesi

  • All'atto della sottoscrizione delle nuove azioni, il sottoscrittore deve versare almeno il 25% del valore nominale.
  • L'eventuale soprapprezzo deve essere versato integralmente al momento della sottoscrizione, senza dilazioni.
  • Se l'aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine indicato nella delibera, il capitale può essere aumentato in misura corrispondente alle sole sottoscrizioni raccolte, purché la delibera lo preveda espressamente.
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Ratio

L'articolo 2439 c.c. regola le modalità di versamento nelle operazioni di aumento di capitale a pagamento, coordinandosi con la disciplina della costituzione (art. 2342 c.c.) e con quella sulla liberazione delle azioni (art. 2438 c.c.). La norma risponde a una doppia esigenza: da un lato, garantire che la società disponga immediatamente di una quota significativa delle risorse apportate (il 25%), così da poterle utilizzare nella propria attività; dall'altro, consentire flessibilità per il versamento della parte residua, che potrà essere richiamata nei termini stabiliti dagli amministratori. Il versamento integrale e immediato del soprapprezzo è invece imposto per evitare che l'aggio, che non concorre alla formazione del capitale nominale ma incrementa le riserve, venga dilazionato, a tutela dell'equilibrio patrimoniale della società. Il terzo comma introduce un meccanismo di salvaguardia che consente, in presenza di esplicita previsione deliberativa, di dare comunque esecuzione all'aumento anche in caso di sottoscrizione parziale.

Analisi

Il primo comma stabilisce l'obbligo di versamento immediato di almeno il venticinque per cento del valore nominale all'atto della sottoscrizione, con la clausola «salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342»: quest'ultimo, relativo alla costituzione, ammette il conferimento totale in natura o tramite compensazione di crediti; analoga eccezione vale per i conferimenti in natura negli aumenti di capitale disciplinati dall'art. 2440 c.c. Il secondo comma impone il versamento integrale e contestuale del soprapprezzo, a differenza del valore nominale che può essere versato anche in quote successive. Ciò risponde all'esigenza di preservare la funzione di riserva del soprapprezzo. Il terzo comma disciplina l'ipotesi, frequente nella pratica, in cui l'aumento di capitale non venga integralmente sottoscritto entro il termine fissato dalla delibera (che deve rispettare i limiti temporali dell'art. 2441, commi 2 e 3, in materia di diritto di opzione): in tal caso, il capitale è aumentato solo dell'importo corrispondente alle sottoscrizioni effettivamente raccolte, ma soltanto se la delibera originaria lo abbia espressamente previsto. In assenza di tale clausola, l'aumento cade nel suo complesso.

Quando si applica

La norma si applica a ogni aumento di capitale a pagamento mediante emissione di nuove azioni, sia con esclusione del diritto di opzione sia in presenza di opzione esercitata dai soci. Il termine di sottoscrizione deve risultare dalla delibera assembleare e deve rispettare i limiti dell'art. 2441 c.c. La clausola di sottoscrizione parziale del terzo comma deve essere deliberata espressamente dall'assemblea straordinaria: non è sufficiente un'approvazione implicita o successiva. Le regole sull'entità minima del versamento si applicano anche negli aumenti in denaro delegati al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Connessioni

L'art. 2439 c.c. va letto insieme all'art. 2342 c.c. (versamenti in costituzione), all'art. 2438 c.c. (divieto di aumento prima della liberazione), all'art. 2441 c.c. (diritto di opzione) e all'art. 2444 c.c. (attestazione e iscrizione dell'aumento avvenuto). Il soprapprezzo, disciplinato anche dall'art. 2431 c.c., non può essere distribuito fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale. Il meccanismo di aumento «fino a concorrenza delle sottoscrizioni» si collega alla delibera dell'assemblea straordinaria e ai poteri delegati ex art. 2443 c.c.

Casi pratici

Caso 1: La S.p.A

di Tizio delibera un aumento di capitale di 1.000.000 € con emissione di nuove azioni del valore nominale di 10 € ciascuna e soprapprezzo di 5 € per azione. Caio sottoscrive 1.000 azioni: deve versare immediatamente almeno 2.500 € (25% del valore nominale: 10 € × 1.000 × 25%) più 5.000 € di soprapprezzo interamente, per un totale minimo immediato di 7.500 €; la quota residua del valore nominale (7.500 €) potrà essere richiamata successivamente dagli amministratori.

Caso 2: La delibera di aumento di capitale della S.p.A

di Sempronio prevede esplicitamente la clausola di sottoscrizione parziale ex art. 2439, terzo comma. Entro il termine deliberato, vengono raccolte sottoscrizioni per soli 600.000 € su 1.000.000 € previsti. Grazie alla clausola, il capitale viene aumentato di 600.000 €, l'aumento è regolarmente iscritto e attestato ex art. 2444 c.c. Senza tale clausola, l'intero aumento sarebbe caduto e le somme versate avrebbero dovuto essere restituite.

Domande frequenti

Quanto bisogna versare al momento della sottoscrizione delle nuove azioni?

Almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte deve essere versato immediatamente all'atto della sottoscrizione. Se è previsto un soprapprezzo, quest'ultimo va versato per intero contestualmente alla sottoscrizione, senza alcuna dilazione.

Il soprapprezzo può essere versato a rate come il valore nominale?

No. A differenza del valore nominale, che può essere versato in misura minima del 25% alla sottoscrizione e per il resto in un momento successivo, il soprapprezzo deve essere versato integralmente all'atto della sottoscrizione, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 c.c.

Cosa succede se l'aumento di capitale non viene interamente sottoscritto?

Se la delibera lo prevede espressamente, il capitale viene aumentato solo in misura pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte entro il termine. Se invece tale clausola manca nella delibera, l'aumento cade nel suo complesso e le somme versate devono essere restituite ai sottoscrittori.

La delibera di aumento deve fissare un termine per la sottoscrizione?

Sì. La delibera di aumento deve indicare il termine entro cui le azioni devono essere sottoscritte; tale termine deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 2441, commi 2 e 3, c.c. in materia di diritto di opzione dei soci.

Le regole dell'art. 2439 c.c. si applicano anche agli aumenti delegati al CDA?

Sì. Le disposizioni sui versamenti minimi e sull'integrale versamento del soprapprezzo si applicano anche quando l'aumento di capitale è deliberato dal consiglio di amministrazione in forza di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., in quanto le garanzie patrimoniali devono essere rispettate indipendentemente dall'organo competente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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