Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2431 c.c. – Soprapprezzo delle azioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2430 - Articolo 2430 Codice Civile: Riserva legale→Cod. civ. art. 2432 - Articolo 2432 Codice Civile: Partecipazione agli utili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2429 bis Codice Civile: Relazione degli amministratori→Art. 2429 c.c.: Relazione dei sindaci e deposito del bilancio→Articolo 2433 Codice Civile: Distribuzione degli utili ai soci→Art. 2433 bis Codice Civile: Acconti sui dividendi→Articolo 2428 Codice Civile: Relazione sulla gestione→Articolo 2434 Codice Civile: Azione di responsabilità→Art. 2434 bis Codice Civile: Invalidità della deliberazione di a
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2431 c.c. tutela l'integrità del patrimonio netto della società imponendo un vincolo temporaneo di indisponibilità sulla riserva da sovrapprezzo azioni. Il sopraprezzo, ossia la differenza tra il prezzo di emissione delle azioni e il loro valore nominale, rappresenta un apporto patrimoniale che i nuovi sottoscrittori versano per compensare il valore reale delle azioni già in circolazione, superiore al valore nominale. Se tale importo fosse immediatamente distribuibile, si creerebbe un meccanismo potenzialmente abusivo: la società potrebbe raccogliere risorse finanziarie attraverso aumenti di capitale con sopraprezzo e poi restituirle ai soci storici sotto forma di dividendi, svuotando il patrimonio senza reale creazione di valore. Il legislatore ha pertanto condizionato la disponibilità di queste somme al preventivo consolidamento di un adeguato presidio patrimoniale, rappresentato dalla riserva legale al suo livello massimo obbligatorio.
Analisi
La norma abbraccia tutte le somme percepite dalla società in eccesso rispetto al valore nominale delle azioni emesse, indipendentemente dalla causa dell'emissione: aumenti di capitale a pagamento, aumenti riservati a dipendenti, esercizio di warrant, e, espressamente menzionata, la conversione di obbligazioni convertibili. Il presupposto ostativo alla distribuzione è che la riserva legale non abbia ancora raggiunto il limite del 20% del capitale sociale ex art. 2430 c.c. Una volta raggiunto tale limite, la riserva da sovrapprezzo entra nella piena disponibilità dell'assemblea, che può deliberarne la distribuzione ai soci, la capitalizzazione mediante aumento gratuito del capitale, o il mantenimento come riserva disponibile. Il vincolo ex art. 2431 c.c. è di natura legale e inderogabile in senso peggiorativo per i soci: lo statuto non può rendere distribuibile prima del termine legale la riserva da sovrapprezzo, ma può prevederla indisponibile in perpetuo o vincolarla a specifiche destinazioni.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la società emette azioni a un prezzo superiore al valore nominale, ipotesi frequente nelle società con consistente patrimonio netto rispetto al capitale nominale, e la riserva legale non è ancora al 20% del capitale. In pratica, opera soprattutto nelle fasi iniziali di vita delle società o dopo eventi straordinari che abbiano eroso la riserva legale. Il divieto di distribuzione è assoluto finché persiste la condizione ostativa: l'assemblea non può derogarlo nemmeno all'unanimità, trattandosi di norma posta a tutela dei creditori. Non si applica invece alle emissioni alla pari (prezzo = valore nominale) né ai conferimenti in natura, salvo che il valore del conferimento ecceda il valore nominale delle azioni attribuite, nel qual caso anche quell'eccedenza deve essere iscritta a riserva sovrapprezzo.
Connessioni
L'art. 2431 c.c. si raccorda direttamente con l'art. 2430 c.c. (riserva legale, il cui raggiungimento sblocca la disponibilità del sovrapprezzo), con l'art. 2346 c.c. (emissione delle azioni e valore nominale), con l'art. 2441 c.c. (diritto di opzione nelle emissioni con sopraprezzo, rilevante per la determinazione del prezzo di emissione) e con l'art. 2420-bis c.c. (emissione di obbligazioni convertibili, espressamente richiamato dal testo dell'articolo). In sede di bilancio, la riserva da sovrapprezzo va iscritta tra le riserve di patrimonio netto nella voce A.II dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. Sul piano fiscale, le riserve di sovrapprezzo sono assoggettate a una disciplina specifica in materia di distribuzione ai soci ai fini delle imposte sui redditi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Alfa S.p.A., con capitale sociale di 50.000 euro e riserva legale di 5.000 euro (10% del capitale, non ancora al limite del 20%), delibera un aumento di capitale riservato a nuovi investitori al prezzo di 15 euro per azione, a fronte di un valore nominale di 1 euro. L'eccedenza di 14 euro per azione costituisce sopraprezzo e viene iscritta nella riserva sovrapprezzo azioni. Tizio, socio di maggioranza, propone di distribuire immediatamente tale riserva come dividendo straordinario. Caio, sindaco effettivo, si oppone: l'art. 2431 c.c. vieta la distribuzione finché la riserva legale non raggiunga 10.000 euro (20% di 50.000 euro).
Caso 2: Beta S.p.A
ha emesso obbligazioni convertibili con facoltà di conversione in azioni al prezzo di 5 euro, su un valore nominale di 1 euro. Sempronio, obbligazionista, esercita la conversione di 10.000 obbligazioni: la società iscrive 10.000 euro a capitale (valore nominale) e 40.000 euro a riserva sovrapprezzo. Poiché la riserva legale è ancora inferiore al 20% del capitale, anche questi 40.000 euro sono temporaneamente indistribuibili. Solo dopo che la riserva legale avrà raggiunto il limite, l'assemblea potrà liberamente deliberare sulla destinazione della riserva sovrapprezzo.
Domande frequenti
Cos'è il sopraprezzo delle azioni?
Il sopraprezzo è la differenza tra il prezzo di emissione delle azioni e il loro valore nominale. Viene iscritto in una riserva di patrimonio netto distinta dalla riserva legale. Si verifica tipicamente quando la società ha un patrimonio netto superiore al capitale nominale e le nuove azioni vengono emesse a un prezzo che riflette il valore reale di quelle già circolanti.
Quando il sopraprezzo può essere distribuito ai soci?
La riserva da sopraprezzo può essere distribuita ai soci solo dopo che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale (20%). Fino a quel momento il divieto di distribuzione è assoluto, indipendentemente dalla volontà dell'assemblea. Una volta superata la soglia, la riserva da sopraprezzo diventa liberamente disponibile, salvo diverse previsioni statutarie.
Il divieto vale anche per le obbligazioni convertibili?
Sì, l'art. 2431 c.c. estende espressamente il divieto alle somme derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni quando emesse con prezzo superiore al valore nominale. Anche in questo caso il sovrapprezzo deve restare indistribuibile finché la riserva legale non ha raggiunto il limite del 20% del capitale.
La riserva da sovrapprezzo può essere usata per coprire perdite?
Sì, la riserva da sovrapprezzo può essere utilizzata per la copertura di perdite, anche quando la riserva legale non ha ancora raggiunto il limite del 20%. Il divieto dell'art. 2431 c.c. riguarda specificamente la distribuzione ai soci, non gli utilizzi interni a scopi patrimoniali. Dopo la copertura delle perdite, eventuali residui della riserva sovrapprezzo rimangono soggetti al medesimo vincolo.
Lo statuto può rendere la riserva da sovrapprezzo indistribuibile in modo permanente?
Sì, lo statuto può imporre vincoli più severi rispetto alla legge, rendendo la riserva da sovrapprezzo indistribuibile in modo permanente o subordinandone la distribuzione a condizioni aggiuntive. Non può invece derogare in senso permissivo al divieto legale, rendendola distribuibile prima che la riserva legale raggiunga il 20% del capitale.