Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2432 c.c. – Partecipazione agli utili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

In sintesi

  • Le partecipazioni agli utili eventualmente riconosciute a promotori, soci fondatori e amministratori sono calcolate sugli utili netti risultanti dal bilancio approvato.
  • Prima del calcolo delle partecipazioni si deve dedurre la quota destinata a riserva legale obbligatoria ex art. 2430 c.c.
  • La norma garantisce che le partecipazioni agli utili non riducano il patrimonio che la legge vuole accantonato a tutela dei creditori.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2432 c.c. mira a impedire che le partecipazioni agli utili riconosciute a promotori, fondatori e amministratori si trasformino in un meccanismo che eroda surrettiziamente la riserva legale obbligatoria. Senza questa previsione, i suddetti soggetti potrebbero calcolare le proprie quote sull'utile lordo, prima dell'accantonamento a riserva legale, con il risultato che l'onere della riserva ricadrebbe integralmente sui soci ordinari. La norma stabilisce invece che l'accantonamento a riserva legale avvenga in via prioritaria rispetto alle partecipazioni dei promotori, fondatori e amministratori, allineando questi ultimi ai soci nella sopportazione dell'obbligo di patrimonio minimo. Si tratta di un corollario dell'art. 2430 c.c. e di una manifestazione del principio generale di tutela dell'integrità patrimoniale della società nei confronti dei creditori.

Analisi

La norma disciplina il meccanismo di calcolo delle partecipazioni agli utili eventualmente previste dallo statuto o deliberate dall'assemblea in favore di promotori, soci fondatori e amministratori. La base di calcolo è costituita dagli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato, previa deduzione della quota di riserva legale dovuta per quell'esercizio. Se la riserva legale ha già raggiunto il limite del 20% del capitale (e non è soggetta a reintegrazione), non vi è quota da dedurre e le partecipazioni si calcolano sull'intero utile netto disponibile. La parola «eventualmente» nel testo dell'articolo sottolinea che le partecipazioni agli utili a favore di questi soggetti non sono obbligatorie ma dipendono dall'atto costitutivo o dalla delibera assembleare. Per gli amministratori, la remunerazione agganciata agli utili si distingue dall'emolumento fisso ex art. 2389 c.c. e deve essere espressamente prevista.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che lo statuto o una delibera assembleare preveda partecipazioni agli utili in favore di promotori (soggetti che hanno avuto un ruolo nella fase costitutiva della società), soci fondatori (distinti dai promotori, sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo) o amministratori (la cui remunerazione può essere in tutto o in parte agganciata ai risultati di esercizio). L'applicazione è condizionata alla presenza di un utile netto e alla circostanza che la riserva legale non abbia già raggiunto il limite del 20% del capitale. In assenza di utile o in presenza di perdita, non vi è base di calcolo per le partecipazioni. La norma non si applica invece alle partecipazioni agli utili riconosciute ai dipendenti attraverso contratti di lavoro o piani di incentivazione, che seguono la disciplina lavoristica e contrattuale.

Connessioni

L'art. 2432 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 2430-2434 c.c. dedicati alla distribuzione degli utili e alla riserva legale. Si collega all'art. 2430 c.c. (riserva legale, il cui importo va detratto prima del calcolo delle partecipazioni), all'art. 2433 c.c. (distribuzione degli utili ai soci, che avviene dopo aver soddisfatto le partecipazioni ex art. 2432 c.c.) e all'art. 2389 c.c. (compensi degli amministratori, che possono includere partecipazioni agli utili). Sul versante societario, rilevante è l'art. 2348 c.c. in materia di categorie di azioni con diritti patrimoniali speciali, con cui le partecipazioni degli amministratori non devono essere confuse. In ambito fiscale, le partecipazioni agli utili degli amministratori costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR, mentre quelle dei promotori e fondatori hanno qualificazione diversa.

Casi pratici

Caso 1: Lo statuto di Alfa S.p.A

prevede che i promotori abbiano diritto al 3% degli utili netti per i primi dieci anni dalla costituzione. Al termine dell'esercizio l'utile netto è di 100.000 euro e la riserva legale non ha ancora raggiunto il limite del 20% del capitale. Tizio, presidente dell'assemblea, chiarisce che la quota di riserva legale da accantonare è di 5.000 euro (5% di 100.000 euro). La base di calcolo per la partecipazione dei promotori è dunque 95.000 euro, non 100.000 euro; essi ricevono 2.850 euro (3% di 95.000 euro).

Caso 2: Il consiglio di amministrazione di Beta S.p.A

propone all'assemblea di riconoscere agli amministratori una partecipazione agli utili pari al 2% dell'utile netto. L'utile dell'esercizio è di 200.000 euro; la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale e non necessita di reintegro. Caio, amministratore delegato, precisa che in questo caso non vi è quota da dedurre e la partecipazione si calcola sull'intero utile netto di 200.000 euro: ciascun componente del CdA avrà diritto alla propria quota del 2% (4.000 euro complessivi da ripartire tra gli amministratori).

Domande frequenti

Chi può beneficiare delle partecipazioni agli utili ex art. 2432 c.c.?

La norma si applica alle partecipazioni agli utili previste in favore di promotori (soggetti che hanno curato la costituzione della società), soci fondatori (firmatari dell'atto costitutivo) e amministratori (la cui remunerazione può essere parzialmente agganciata ai risultati). Queste partecipazioni devono essere previste dallo statuto o deliberate dall'assemblea.

Come si calcola la base degli utili su cui applicare la partecipazione?

La base di calcolo è l'utile netto risultante dal bilancio approvato, ridotto della quota di riserva legale obbligatoria per quell'esercizio (5% dell'utile netto, se la riserva legale non ha ancora raggiunto il 20% del capitale). Solo su questo importo residuo si applicano le percentuali previste per le partecipazioni.

Le partecipazioni agli utili degli amministratori sono obbligatorie?

No, il testo dell'art. 2432 c.c. usa la parola 'eventualmente', chiarendo che tali partecipazioni non sono obbligatorie per legge. Devono essere espressamente previste dallo statuto societario o deliberate dall'assemblea. In assenza di previsione, gli amministratori hanno diritto solo all'emolumento stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Cosa succede se l'esercizio chiude in perdita?

In assenza di utile netto, non vi è alcuna base di calcolo per le partecipazioni ex art. 2432 c.c. Promotori, fondatori e amministratori non maturano alcuna partecipazione nell'esercizio in perdita. La norma presuppone l'esistenza di un utile netto approvato dall'assemblea.

Come sono tassate le partecipazioni agli utili degli amministratori?

Sul piano fiscale, le partecipazioni agli utili degli amministratori in quanto tali sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR e sono soggette a ritenuta alla fonte. Diversa può essere la qualificazione per i promotori e fondatori, da valutare caso per caso in base alla natura del loro rapporto con la società.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.