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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2420 BIS c.c. Obbligazioni convertibili in azioni

In vigore

L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Assemblea straordinaria delibera emissione obbligazioni convertibili in azioni con rapporto di cambio determinato
  • Capitale sociale deve essere interamente versato; contestualmente deliberato aumento di capitale per azioni di conversione
  • Emissione azioni spettanti ai convertitori entro primo mese di semestre; deposito attestazione aumento presso registro imprese
  • Divieto di riduzione capitale volontaria e modifica statuto su utili fino a scadenza conversione

L'assemblea straordinaria emette obbligazioni convertibili in azioni determinandone il rapporto di cambio, periodo e modalità di conversione.

Ratio

Le obbligazioni convertibili combinano protezione creditoria (diritto a cedola e rimborso) con opportunità di partecipazione azionaria (opzione di conversione). La legge, disciplinando la procedura, tutela creditori e azionisti: impedisce scarichi patrimoniali durante il periodo di esercizio dell'opzione, garantisce tempestività nella registrazione delle azioni emesse e fissa regole anti-manipolazione.

Analisi

La deliberazione assembleare straordinaria è competente a deliberare sia l'emissione sia l'aumento del capitale correlato. Il presupposto causale del capitale interamente versato previene dilazioni che esporrebbero la società a rischi di solvibilità. Il rapporto di cambio è determinato dall'assemblea; se successivamente variano capitale (per riserve o perdite), il rapporto si adegua proporzionalmente. L'attestazione dell'aumento deve essere depositata presso il registro entro il mese successivo all'emissione. Il divieto di deliberare riduzione volontaria o modifiche statutarie su utili sino alla scadenza conversione tutela la parità di trattamento fra convertitori.

Quando si applica

Si applica alle sole s.p.a., per l'emissione di obbligazioni con diritto di conversione in azioni ordinarie. Non si applica a s.r.l. (pur capaci di obbligazioni convertibili in base a specifico regime). Si applica rigorosamente il termine di scadenza dell'opzione: una volta scaduto, il divieto di modifica statutaria cessa.

Connessioni

Rinvia agli artt. 2346 (aumento di capitale, in quanto compatibile), 2410 (competenze amministrative), 2414 (obbligazioni ordinarie), 2444 (deposito attestazione). Collegato con 2420-ter (delega agli amministratori su emissione obbligazioni convertibili) e 2409-novies (governance duale).

Domande frequenti

Chi delibera l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni?

L'assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per le deliberazioni straordinarie. Contestualmente delibera l'aumento del capitale sociale.

È possibile emettere obbligazioni convertibili se il capitale non è integralmente versato?

No, la legge espressamente vieta l'emissione se il capitale sociale non sia stato interamente versato. È una protezione contro il sottodimensionamento patrimoniale.

Come sono determinate le azioni spettanti ai convertitori?

Sul base del rapporto di cambio fissato dalla deliberazione. Se il capitale aumenta (per riserve) o diminuisce (per perdite), il rapporto si adegua proporzionalmente.

La società può ridurre il capitale volontariamente durante il periodo di conversione?

No, finché non sia scaduto il termine di conversione. Eccezione: se agli obbligazionisti sia data facoltà di convertire nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione avviso.

Quando deve essere emessa l'azione al convertitore che ha chiesto la conversione?

Nel primo mese del semestre successivo a quello in cui il convertitore ha avanzato richiesta. Entro il mese successivo, deposito attestazione aumento presso registro imprese.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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